Slide background
Slide background




REACH Authorisation Decisions List / Last update: 16.10.2024

ID 22737 | | Visite: 248 | Regolamento REACHPermalink: https://www.certifico.com/id/22737

REACH Authorisation List

REACH Authorisation Decisions List / Last update: 16.10.2024

ID 22737 | Last update: 16.10.2024

REACH Authorisation Decisions List of authorisation decisions adopted on the basis of Article 64 of Regulation (EC) No 1907/2006 (REACH). The list also includes reference to related documentation concerning all applications for authorisation on which an opinion has been adopted by the Committee for Risk Assessment and the Committee for Socio-economic Analysis of ECHA on the basis of Article 64 REACH.
________

Regolamento (CE) n. 1907/2006
...

Articolo 64 Procedura per le decisioni d'autorizzazione 

1. L'Agenzia conferma la data di ricezione della domanda. Il comitato per la valutazione dei rischi ed il comitato per l'analisi socioeconomica dell'Agenzia formulano i rispettivi progetti di parere entro dieci mesi dalla data di ricezione della domanda. 

2. L'Agenzia pubblica sul suo sito web, nel rispetto delle disposizioni degli articoli 118 e 119 sull'accesso alle informazioni, informazioni generali sugli usi per i quali sono pervenute domande e per le revisioni delle autorizzazioni, precisando il termine entro il quale i terzi interessati possono comunicare informazioni su sostanze o tecnologie alternative. 

3. Quando elabora il parere, ciascuno dei comitati di cui al paragrafo 1 verifica in primo luogo se la domanda comprende tutte le informazioni di cui all'articolo 62 che sono pertinenti al proprio mandato. Se necessario, i comitati, dopo essersi consultati reciprocamente, chiedono congiuntamente al richiedente di fornire loro ulteriori informazioni per rendere la domanda conforme alle prescrizioni dell'articolo 62. Il comitato per l'analisi socioeconomica può, se lo ritiene necessario, esigere dal richiedente o chiedere a terzi l'inoltro, entro un determinato arco di tempo, di informazioni supplementari su eventuali sostanze o tecnologie alternative. Ogni comitato tiene inoltre conto delle eventuali informazioni comunicate da terzi.

 4. I progetti di parere comprendono gli elementi seguenti: 

a) comitato per la valutazione dei rischi: una valutazione del rischio per la salute umana e/o per l'ambiente derivante dall'uso o dagli usi della sostanza, comprendente una valutazione dell'adeguatezza e dell'efficacia delle misure di gestione dei rischi come specificato nella domanda, e, se pertinente, una valutazione dei rischi derivanti da eventuali alternative; 
b) comitato per l'analisi socioeconomica: una valutazione dei fattori socioeconomici, e della disponibilità, idoneità e fattibilità tecnica di alternative in relazione all'uso o agli usi della sostanza specificati nella domanda, quando questa è inoltrata a norma dell'articolo 62, nonché di qualsiasi contributo di terzi presentato ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo. 

5. L'Agenzia trasmette i progetti di parere al richiedente entro il termine di cui al paragrafo 1. 
Entro un mese dalla ricezione del progetto di parere, il richiedente può comunicare per iscritto che intende presentare osservazioni. Il progetto di parere si considera ricevuto sette giorni dopo il suo invio da parte dell'Agenzia. 

Se il richiedente non intende presentare osservazioni, l'Agenzia trasmette i pareri alla Commissione, agli Stati membri e al richiedente entro quindici giorni dallo scadere del termine entro il quale il richiedente può presentare osservazioni o entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione con la quale il richiedente rende noto che non intende presentare osservazioni. 

Se intende presentare osservazioni, il richiedente trasmette all'Agenzia la propria argomentazione scritta entro due mesi dalla ricezione del progetto di parere. I comitati esaminano le osservazioni e adottano i rispettivi pareri definitivi entro due mesi dalla ricezione dell'argomentazione scritta, tenendo conto, se del caso, di quest'ultima. Entro un ulteriore termine di quindici giorni, l'Agenzia trasmette i pareri, allegandovi l'argomentazione scritta, alla Commissione, agli Stati membri ed al richiedente.

6. L'Agenzia stabilisce, a norma degli articoli 118 e 119, quali parti dei suoi pareri o degli eventuali documenti che vi sono allegati dovrebbero essere pubblicati sul suo sito web. 

7. Nei casi di cui all'articolo 63, paragrafo 1, l'Agenzia evade le domande congiuntamente, a condizione che possano essere rispettati i termini applicabili alla prima domanda.

8. La Commissione elabora un progetto di decisione d'autorizzazione entro tre mesi dalla ricezione dei pareri trasmessi dall'Agenzia. Una decisione definitiva di rilascio o di rifiuto dell'autorizzazione è adottata secondo la procedura di cui all'articolo 133, paragrafo 3.

9. Le decisioni della Commissione, in forma sintetica, comprensive del numero dell'autorizzazione e della motivazione della decisione, in particolare ove esistano alternative idonee, sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e sono accessibili al pubblico in una banca dati creata e mantenuta aggiornata dall'Agenzia.

10. Nei casi di cui all'articolo 63, paragrafo 2, il termine di cui al paragrafo 1 del presente articolo è ridotto a cinque mesi.
...

Fonte: Commissione Europea

Collegati

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Authorisation Decisions List 16.10.2024.pdf)REACH Authorisation Decisions List 16.10.2024
 
EN1521 kB51

Tags: Chemicals Reach

Articoli correlati

Ultimi archiviati Chemicals

REACH Authorisation List
Dic 23, 2024 53

REACH Authorisation Decisions List / Last update: 20.12.2024

REACH Authorisation Decisions List / Last update: 20.12.2024 ID 23183 | Last update: 20.12.2024 REACH Authorisation Decisions List of authorisation decisions adopted on the basis of Article 64 of Regulation (EC) No 1907/2006 (REACH). The list also includes reference to related documentation… Leggi tutto
Regolamento di esecuzione  UE  2024 3121
Dic 17, 2024 72

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3121

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3121 ID 23137 | 17.12.2024 Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3121 della Commissione, del 16 dicembre 2024, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378 per quanto riguarda il riconoscimento, a norma dell’articolo 46 del regolamento (UE) 2018/848 del… Leggi tutto
Regolamento di esecuzione  UE  2021 1378
Dic 17, 2024 67

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378 ID 23136 | 17.12.2024 Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378 della Commissione del 19 agosto 2021 che fissa determinate norme riguardanti il certificato rilasciato agli operatori, ai gruppi di operatori e agli esportatori di paesi terzi coinvolti nelle… Leggi tutto
Report on the exchange of information under the PIC Regulation in 2022 2023
Dic 12, 2024 87

Report on the exchange of information under the PIC Regulation in 2022-2023

Report on the exchange of information under the PIC Regulation in 2022-2023 ID 23101 | 12.12.2024 In 2022 and 2023, the Union transmitted 9 414 and 9 277 export notifications, respectively. These related to 113 PIC chemicals for exports to 153 non-EU countries in 2022, and 132 PIC chemicals for… Leggi tutto
Dic 09, 2024 89

Regolamento delegato (UE) 2024/3095

Regolamento delegato (UE) 2024/3095 ID 23077 | 09.12.2024 Regolamento delegato (UE) 2024/3095 della Commissione, del 29 luglio 2024, che modifica il regolamento delegato (UE) 2021/1698 per quanto riguarda la certificazione di determinati operatori e gruppi di operatori di paesi terzi e i controlli… Leggi tutto
REACH Authorisation List
Nov 25, 2024 254

REACH Authorisation Decisions List / Last update: 15.11.2024

REACH Authorisation Decisions List / Last update: 15.11.2024 ID 23004 | Last update: 15.11.2024 REACH Authorisation Decisions List of authorisation decisions adopted on the basis of Article 64 of Regulation (EC) No 1907/2006 (REACH). The list also includes reference to related documentation… Leggi tutto

Più letti Chemicals

Notifica HACCP
Apr 05, 2022 88213

Notifica ai fini registrazione Regolamento CE n. 852/2004

Notifica ai fini della registrazione (Reg. CE n. 852/2004) - Ex notifica sanitaria alimentare ID 7901 | 06.03.2019 / Modello notifica allegato [panel]Regolamento (CE) 852/2004...Articolo 6 Controlli ufficiali, registrazione e riconoscimento 1. Gli operatori del settore alimentare collaborano con le… Leggi tutto