Slide background
Slide background




Para-diclorodifeniltricloroetano (DDT): R40 possibilità di effetti cancerogeni

ID 9263 | | Visite: 11170 | Documenti Riservati ChemicalsPermalink: https://www.certifico.com/id/9263

DDT

Para-diclorodifeniltricloroetano (DDT): R40 possibilità di effetti cancerogeni

ID 9263 | 11.10.2019

Il para-diclorodifeniltricloroetano o DDT è un solido incolore altamente idrofobico, con un leggero odore di composto aromatico clorurato; è quasi insolubile nell'acqua ma ha una buona solubilità nella maggior parte dei solventi organici, nel grasso e negli oli. Il nome IUPAC esatto è 1,1,1-tricloro-2,2-bis(p-clorofenil)etano, abbreviato in Dicloro-Difenil-Tricloroetano, da cui la sigla DDT.

Usato dal 1939, in Italia è stato molto importante nella lotta alla malaria essendo usato per combattere la zanzara anofele.

Il prodotto, molto tossico per gli insetti, si credeva fosse innocuo per l'uomo ma, nel 1950, la Food and Drug Administration chiara che "...con tutta probabilità i rischi potenziali del DDT erano stati sottovalutati" e comincia a porre alcune restrizioni al suo uso. Nel 1972, il DDT viene proibito negli Stati Uniti, nel 1978 anche in Italia con il D.M. 11 ottobre 1978.

DDT FLIT

Esempio DDT commercializzato in Italia

Nel corso del 2006, l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha dichiarato che il DDT, se usato correttamente, non comporterebbe rischi per la salute umana e che l'insetticida dovrebbe comparire accanto alle zanzariere e ai medicinali come strumento di lotta alla malaria.

La Convenzione di Stoccolma, firmata nel 2001, e al 2013 non ratificata dall'Italia, proibisce l'uso del DDT e di altri inquinanti persistenti. La convenzione è stata firmata da 98 nazioni e trova l'appoggio della maggior parte dei gruppi ambientalisti. Una completa eliminazione del DDT in nazioni infestate endemicamente dalla malaria è tuttavia poco praticabile, principalmente per via del costo elevato degli insetticidi alternativi. Gli stati possono richiedere un'esenzione dal divieto dell'uso del DDT per ragioni di salute pubblica, rinnovabile ogni tre anni, concessa dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e dal Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente. La convenzione rende inoltre più onerose e laboriose le operazioni di commercio, stoccaggio e uso del DDT.

L’Italia, pur non avendo ratificato la Convenzione, è tenuta ad osservarne gli obblighi in virtù del citato Regolamento Europeo sui POPs.

Il Regolamento Regolamento (UE) 2019/1021 (POPs) vieta la fabbricazione, l'immissione in commercio e l'uso delle sostanze elencate nell'allegato I, tra cui il DDT [1,1,1-tricloro-2,2-bis (4-clorofenil)etano].

Nell'Unione europea, il DDT è etichettato con la frase di rischio R40: "Possibilità di effetti cancerogeni".

L'Agenzia Internazionale per il Cancro IARC lo ha inserito nella categoria 2B "possibile cancerogeno".

Regolamento (CE) n. 1272/2008

Allegato VI Classificazione ed etichettatura armonizzate di talune sostanze pericolose

Numero della sostanza: 602-045-00-7
Dati di identificazione internazionale: DDT (ISO); clofenotane (INN); dicophane; 1,1,1-trichloro-2,2-bis(4-chlorophenyl)ethane; dichlorodiphenyltrichloroethane
Numero CE: 200-024-3
Numero CAS: 50-29-3
Classificazione: T; R25-48/25 Carc. Cat. 3; R40 N; R50-53
Etichettatura: T; N R: 25-40-48/25-50/ 53 S: (1/2-)22-36/37-45- 60-61

L'ECHA ha creato un inventario di sostanze che possano rispondere ai criteri di cui all'allegato III del regolamento Regolamento (CE) n. 1907/2006 REACH. L'obiettivo è aiutare i dichiaranti a verificare se siano applicabili le prescrizioni in materia di informazioni ridotte o l'insieme di informazioni prescritte dall'allegato VII.

L'inventario è stato redatto sulla base di banche dati accessibili al pubblico con dati sperimentali e dei risultati del modello (Q)SAR. Le indicazioni per le proprietà tossicologiche o ecotossicologiche pericolose, unitamente alle informazioni sugli usi, e altre informazioni pertinenti disponibili devono essere confrontate con i criteri specificati nell'allegato III.

L'assenza di una sostanza in tale elenco non necessariamente indica che i criteri di cui all'allegato III non siano rispettati. Analogamente, se una sostanza figura in detto inventario, un dichiarante può comunque avvalersi delle prescrizioni in materia di informazioni ridotte ove ciò sia giustificato.

Inventario ECHA

Clofenotane

EC / List no.200-024-3 CAS no.50-29-3

- Suspected acutely toxic via the oral route
- armonised classification for acute toxicity
- armonised classification for aquatic toxicity
- armonised classification for carcinogenicity
- armonised classification for specific target organ toxicity
- Suspected bioaccumulative
- Suspected carcinogen
- Suspected hazardous to the aquatic environment
- Suspected mutagen
- Suspected persistent in the environment
- Suspected toxic for reproduction

Fonti: 
Ministero dell'Ambiente
ECHA

Collegati:

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Vol.113 Monografia IARC.pdf
IARC 2018
13303 kB 2
Allegato riservato D.M. 11 ottobre 1978.pdf
Ministero della Sanità
123 kB 2
Allegato riservato 1972 Consolidated DDT Hearing.pdf
EPA 1972
3166 kB 2

Tags: Chemicals Abbonati Chemicals Inquinanti

Articoli correlati

Ultimi archiviati Chemicals

ECHA Orientamenti per gli utilizzatori a valle
Set 11, 2024 47

ECHA Orientamenti per gli utilizzatori a valle

ECHA Orientamenti per gli utilizzatori a valle 2014 ID 22540 | 11.09.2024 / In allegato Il presente documento descrive le prescrizioni previste dal regolamento REACH per gli utilizzatori a valle. Esso fa parte di una serie di documenti d'orientamento redatti allo scopo di assistere tutte le parti… Leggi tutto
Set 01, 2024 142

Regolamento delegato (UE) 2024/908

Regolamento delegato (UE) 2024/908 ID 22498 | 01.09.2024 Regolamento delegato (UE) 2024/908 della Commissione, del 17 gennaio 2024, che modifica il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il numero e il nome dei gruppi permanenti di esperti… Leggi tutto
Piano di Controllo Nazionale Pluriennale 2020 2022   Relazione annuale 2022
Ago 23, 2024 118

Piano di Controllo Nazionale Pluriennale 2020/2022 - Relazione annuale 2022

Piano di Controllo Nazionale Pluriennale 2020/2022 - Relazione annuale 2022 ID 22459 | 23.08.2024 / In allegato La presente relazione annuale del Piano di Controllo Nazionale Pluriennale (PCNP)1, illustra i risultati dei controlli ufficiali effettuati nel corso del 2022 su tutta la filiera… Leggi tutto
Ago 13, 2024 294

Rettifica regolamento (UE) 2024/1328

Rettifica regolamento (UE) 2024/1328 - 13.08.2024 ID 22426 | 13.08.2024 Rettifica del regolamento (UE) 2024/1328 della Commissione, del 16 maggio 2024, che modifica l’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione,… Leggi tutto
REACH Authorisation List
Lug 18, 2024 173

REACH Authorisation Decisions List / Last update: 17.07.2024

REACH Authorisation Decisions List / Last update: 17.07.2024 ID 22280 | Last update: 17.07.2024 REACH Authorisation Decisions List of authorisation decisions adopted on the basis of Article 64 of Regulation (EC) No 1907/2006 (REACH). The list also includes reference to related documentation… Leggi tutto
Operating Experience with Nuclear Power Stations in Member States IAEA Ed  2023
Lug 12, 2024 212

Operating Experience with Nuclear Power Stations in Member States Ed. 2023

Operating Experience with Nuclear Power Stations in Member States 2023 Edition / IAEA ID 22248 | 12.07.2024 / Attached The 2023 edition of this publication contains integrated reports combining nuclear reactor operating experience data with design characteristics and dashboards. The integrated… Leggi tutto

Più letti Chemicals

Notifica HACCP
Apr 05, 2022 79898

Notifica ai fini registrazione Regolamento CE n. 852/2004

Notifica ai fini della registrazione (Reg. CE n. 852/2004) - Ex notifica sanitaria alimentare ID 7901 | 06.03.2019 / Modello notifica allegato [panel]Regolamento (CE) 852/2004...Articolo 6 Controlli ufficiali, registrazione e riconoscimento 1. Gli operatori del settore alimentare collaborano con le… Leggi tutto