Decisione di esecuzione (UE) 2025/1175
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Decisione di esecuzione (UE) 2025/1175 / Glossario etichettatura Reg. cosmetici
ID 24260 | 10.07.2025
Decisione di esecuzione (UE) 2025/1175 della Commissione, del 16 giugno 2025, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il glossario delle denominazioni comuni degli ingredienti da utilizzare nell’etichettatura dei prodotti cosmetici e recante abrogazione della decisione di esecuzione (UE) 2022/677 della Commissione
C/2025/3717
GU L, 2025/1175, 10.7.2025
Entrata in vigore: 30.07.2025
Applicazione a decorrere dal 30 luglio 2026.
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LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici, in particolare l’articolo 33, primo comma,
considerando quanto segue:
(1) L’articolo 19, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 1223/2009 dispone che le informazioni riportate sull’etichetta dei prodotti cosmetici comprendano un elenco degli ingredienti. Gli ingredienti devono essere indicati utilizzando le denominazioni comuni degli ingredienti contenute in un glossario che la Commissione è tenuta a compilare e tenere aggiornato a norma dell’articolo 33 del summenzionato regolamento. Il glossario deve tenere conto delle nomenclature riconosciute a livello internazionale, compresa la nomenclatura internazionale degli ingredienti cosmetici (INCI).
(2) La decisione di esecuzione (UE) 2022/677 della Commissione ha stabilito il glossario delle denominazioni comuni degli ingredienti a norma dell’articolo 33 del regolamento (CE) n. 1223/2009. È necessario apportare numerose modifiche a tale glossario al fine di tenere conto delle nuove denominazioni degli ingredienti attualmente in uso per i prodotti cosmetici immessi sul mercato dell’Unione. Per motivi di chiarezza è opportuno sostituire la decisione (UE) 2022/677.
(3) Ai fini dell’aggiornamento del glossario la Commissione ha utilizzato in particolare le nuove denominazioni INCI pubblicate dal Personal Care Products Council e ha anche rettificato le denominazioni degli ingredienti esistenti che erano state riportate erroneamente o omesse e ha soppresso le denominazioni di riferimento che figuravano nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2022/677.
(4) Sono stati inoltre soppressi alcuni ingredienti utilizzati nei composti odoranti e aromatici precedentemente elencati nell’allegato della decisione (UE) 2022/677 in quanto essi non sono più utilizzati per l’etichettatura degli ingredienti cosmetici o sono stati sostituiti da denominazioni INCI.
(5) L’articolo 19, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 1223/2009 prevede che, per i coloranti diversi da quelli destinati a colorare le zone pilifere, ai fini dell’etichettatura dei prodotti cosmetici deve essere utilizzata, se del caso, la nomenclatura CI (Colour Index). Il numero CI dovrebbe pertanto figurare nell’elenco quale denominazione comune degli ingredienti per i coloranti diversi da quelli destinati a colorare le zone pilifere.
(6) A norma dell’articolo 33 del regolamento (CE) n. 1223/2009, le denominazioni comuni degli ingredienti elencate nel glossario devono essere impiegate nell’etichettatura dei prodotti cosmetici immessi sul mercato al più tardi 12 mesi dopo la pubblicazione del glossario nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Per motivi di chiarezza e di certezza del diritto è pertanto opportuno posticipare l’applicazione della presente decisione di un periodo di 12 mesi, lasciando agli operatori economici la possibilità di iniziare immediatamente ad applicare il nuovo glossario,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il glossario delle denominazioni comuni degli ingredienti di cui all’articolo 33 del regolamento (CE) n. 1223/2009 figura nell’allegato della presente decisione.
Articolo 2
La decisione di esecuzione (UE) 2022/677 è abrogata.
Articolo 3
Dal 30 luglio 2025 fino al 29 luglio 2026 gli operatori economici possono utilizzare le denominazioni comuni degli ingredienti figuranti nell’allegato della presente decisione ai fini della conformità alle prescrizioni relative all’etichettatura di cui al regolamento (CE) n. 1223/2009.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Essa si applica a decorrere dal 30 luglio 2026.
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ALLEGATO
GLOSSARIO DELLE DENOMINAZIONI COMUNI DEGLI INGREDIENTI
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