Slide background
Slide background
Slide background
Slide background




Decisione di esecuzione (UE) 2019/1885

ID 9478 | | Visite: 2458 | Legislazione AmbientePermalink: https://www.certifico.com/id/9478

Decisione di esecuzione 2019 1885

Decisione di esecuzione (UE) 2019/1885 

Decisione di esecuzione (UE) 2019/1885 della Commissione del 6 novembre 2019 che stabilisce norme per il calcolo, la verifica e la comunicazione dei dati relativi alle discariche di rifiuti urbani a norma della direttiva 1999/31/CE del Consiglio e che abroga la decisione 2000/738/CE della Commissione

GU L 290/18 dell'11.11.2019

...

Articolo 1 Definizione

Ai fini della presente decisione per «quantità» si intende la massa, misurata in tonnellate.

Articolo 2 Calcolo dei rifiuti urbani comunicati come collocati in discarica in conformità all’articolo 5 bis della direttiva 1999/31/CE

1. La quantità di rifiuti urbani dichiarati come collocati in discarica comprende tutti i rifiuti urbani, di cui all’articolo 5 bis, paragrafo 1, lettere b) e c), della direttiva 1999/31/CE, che sono depositati in discarica, anche quando il collocamento in discarica di rifiuti urbani trattati assicura il rispetto dell’allegato I, punto 5, della direttiva 1999/31/CE.
La quantità di rifiuti urbani dichiarati come collocati in discarica non è corretta deducendo il tenore di umidità.
2. Ai fini dell’articolo 5 bis, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 1999/31/CE, qualora i rifiuti urbani siano spediti in un altro Stato membro o esportati dall’Unione a un paese terzo a scopo di riciclaggio o recupero di altro tipo a norma del regolamento (CE) n. 1013/2006, la quantità di rifiuti derivanti dalle operazioni di trattamento effettuate prima del riciclaggio o del recupero di altro tipo e che sono successivamente collocati in discarica o sottoposti a operazioni di smaltimento mediante incenerimento per essere successivamente collocati in discarica nel paese di destinazione è inclusa nella quantità di rifiuti urbani comunicati come collocati in discarica dallo Stato membro in cui i rifiuti urbani sono stati raccolti.
3. Ai fini dell’articolo 5 bis, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 1999/31/CE, la quantità di rifiuti urbani sottoposti a operazioni di smaltimento mediante incenerimento e destinati a essere successivamente collocati in discarica corrisponde alla quantità di rifiuti urbani immessi in impianti per operazioni di incenerimento classificate come D10 conformemente all’allegato I della direttiva 2008/98/CE, previa deduzione dei materiali derivanti da rifiuti urbani che sono successivamente recuperati dai residui delle operazioni di smaltimento mediante incenerimento.
La quantità di materiali da dedurre è calcolata tenendo conto della quota di rifiuti urbani sul totale dei rifiuti che entrano nell’impianto e, se del caso, della composizione dei rifiuti diversi dai rifiuti urbani che entrano nell’impianto.
4. Ai fini dell’articolo 5 bis, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 1999/31/CE:
a) i rifiuti derivanti dalle operazioni di controllo, pulizia e riparazione per preparare i rifiuti urbani al riutilizzo e che sono successivamente collocati in discarica sono inclusi nella quantità di rifiuti urbani comunicati come collocati in discarica.
Gli Stati membri possono dedurre dalla quantità di rifiuti urbani dichiarati come collocati in discarica le parti di prodotti o di componenti di prodotti che vengono rimosse durante le operazioni di riparazione per preparare i rifiuti urbani al riutilizzo;
b) i materiali che sono rimossi meccanicamente durante o dopo il trattamento aerobico o anaerobico dei rifiuti organici urbani e che sono successivamente collocati in discarica sono inclusi nella quantità di rifiuti urbani comunicati come collocati in discarica;
c) i rifiuti prodotti durante le operazioni di riciclaggio dei rifiuti urbani sono rifiuti prodotti durante le operazioni di riciclaggio cui sono sottoposti i rifiuti urbani dopo il punto di calcolo di cui agli articoli 3 e 4 della decisione di esecuzione (UE) 2019/1004.

Articolo 3 Comunicazione dei dati

1. Gli Stati membri comunicano i dati e presentano la relazione di controllo della qualità sull’attuazione dell’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 1999/31/CE nel formato riportato nell’allegato I.
2. Gli Stati membri comunicano i dati e presentano la relazione di controllo della qualità sull’attuazione dell’articolo 5, paragrafi 5 e 6, della direttiva 1999/31/CE nel formato riportato nell’allegato II.
3. La Commissione pubblica i dati comunicati dagli Stati membri salvo il caso in cui, per quanto riguarda le informazioni figuranti nelle relazioni di controllo della qualità, uno Stato membro fornisca una richiesta giustificata di astensione dalla pubblicazione di taluni dati.

Articolo 4 Abrogazione

La decisione 2000/738/CE è abrogata.

Articolo 5 Disposizione transitoria

I dati relativi all’attuazione dell’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 1999/31/CE per gli anni di riferimento 2016 e 2017 sono comunicati alla Commissione entro il 31 dicembre 2019.

Collegati:

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Decisione di esecuzione UE 2019 1885.pdf)Decisione di esecuzione (UE) 2019/1885
 
IT531 kB569

Tags: Ambiente Rifiuti Discariche

Articoli correlati

Ultimi archiviati Ambiente

L inserimento paesaggistico delle infrastrutture stradali   ISPRA
Lug 21, 2024 109

L’inserimento paesaggistico delle infrastrutture stradali

L’inserimento paesaggistico delle infrastrutture stradali: strumenti metodologici e buone pratiche di progetto ID 22301 | 21.07.2024 / In allegato Guida ISPRA 65.5/2010 Il presente documento è stato redatto al fine di supportare progettisti, valutatori e tecnici responsabili del governo del… Leggi tutto
Linee guida analisi climatica e valutazione vulnerabilit  regionale e locale
Lug 18, 2024 110

Linee guida analisi climatica e valutazione vulnerabilità regionale e locale

Linee guida, principi e procedure standardizzate per l’analisi climatica e la valutazione della vulnerabilità a livello regionale e locale ID 22284 | 18.07.2024 / In allegato Integrare l’adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici nelle politiche regionali e locali Le “Linee Guida, principi… Leggi tutto
Lug 18, 2024 104

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1957

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1957 ID 22278 | 18.07.2024 Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1957 della Commissione, del 17 luglio 2024, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1941 per quanto riguarda il divieto di introduzione, spostamento, detenzione, moltiplicazione o rilascio… Leggi tutto
Decisione di esecuzione  UE  2024 1956
Lug 17, 2024 100

Decisione di esecuzione (UE) 2024/1956

Decisione di esecuzione (UE) 2024/1956 ID 22269 | 17.07.2024 Decisione di esecuzione (UE) 2024/1956 della Commissione, del 16 luglio 2024, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2016/2323 che istituisce l'elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi a norma del regolamento (UE) n.… Leggi tutto
Specie aliene nei nostri mari 2024
Lug 15, 2024 106

Specie aliene nei nostri mari

Specie aliene nei nostri mari / Opuscolo ISPRA 2024 ID 22261 | 15.07.2024 / In allegato La biodiversità del Mar Mediterraneo è in continua evoluzione, colonizzato da specie in espansione di areale che arrivano attraverso corridoi naturali, come lo Stretto di Gibilterra, e da specie non indigene o… Leggi tutto

Più letti Ambiente