Decisione di esecuzione (UE) 2019/1885
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Decisione di esecuzione (UE) 2019/1885
Decisione di esecuzione (UE) 2019/1885 della Commissione del 6 novembre 2019 che stabilisce norme per il calcolo, la verifica e la comunicazione dei dati relativi alle discariche di rifiuti urbani a norma della direttiva 1999/31/CE del Consiglio e che abroga la decisione 2000/738/CE della Commissione
GU L 290/18 dell'11.11.2019
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Articolo 1 Definizione
Ai fini della presente decisione per «quantità» si intende la massa, misurata in tonnellate.
Articolo 2 Calcolo dei rifiuti urbani comunicati come collocati in discarica in conformità all’articolo 5 bis della direttiva 1999/31/CE
1. La quantità di rifiuti urbani dichiarati come collocati in discarica comprende tutti i rifiuti urbani, di cui all’articolo 5 bis, paragrafo 1, lettere b) e c), della direttiva 1999/31/CE, che sono depositati in discarica, anche quando il collocamento in discarica di rifiuti urbani trattati assicura il rispetto dell’allegato I, punto 5, della direttiva 1999/31/CE.
La quantità di rifiuti urbani dichiarati come collocati in discarica non è corretta deducendo il tenore di umidità.
2. Ai fini dell’articolo 5 bis, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 1999/31/CE, qualora i rifiuti urbani siano spediti in un altro Stato membro o esportati dall’Unione a un paese terzo a scopo di riciclaggio o recupero di altro tipo a norma del regolamento (CE) n. 1013/2006, la quantità di rifiuti derivanti dalle operazioni di trattamento effettuate prima del riciclaggio o del recupero di altro tipo e che sono successivamente collocati in discarica o sottoposti a operazioni di smaltimento mediante incenerimento per essere successivamente collocati in discarica nel paese di destinazione è inclusa nella quantità di rifiuti urbani comunicati come collocati in discarica dallo Stato membro in cui i rifiuti urbani sono stati raccolti.
3. Ai fini dell’articolo 5 bis, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 1999/31/CE, la quantità di rifiuti urbani sottoposti a operazioni di smaltimento mediante incenerimento e destinati a essere successivamente collocati in discarica corrisponde alla quantità di rifiuti urbani immessi in impianti per operazioni di incenerimento classificate come D10 conformemente all’allegato I della direttiva 2008/98/CE, previa deduzione dei materiali derivanti da rifiuti urbani che sono successivamente recuperati dai residui delle operazioni di smaltimento mediante incenerimento.
La quantità di materiali da dedurre è calcolata tenendo conto della quota di rifiuti urbani sul totale dei rifiuti che entrano nell’impianto e, se del caso, della composizione dei rifiuti diversi dai rifiuti urbani che entrano nell’impianto.
4. Ai fini dell’articolo 5 bis, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 1999/31/CE:
a) i rifiuti derivanti dalle operazioni di controllo, pulizia e riparazione per preparare i rifiuti urbani al riutilizzo e che sono successivamente collocati in discarica sono inclusi nella quantità di rifiuti urbani comunicati come collocati in discarica.
Gli Stati membri possono dedurre dalla quantità di rifiuti urbani dichiarati come collocati in discarica le parti di prodotti o di componenti di prodotti che vengono rimosse durante le operazioni di riparazione per preparare i rifiuti urbani al riutilizzo;
b) i materiali che sono rimossi meccanicamente durante o dopo il trattamento aerobico o anaerobico dei rifiuti organici urbani e che sono successivamente collocati in discarica sono inclusi nella quantità di rifiuti urbani comunicati come collocati in discarica;
c) i rifiuti prodotti durante le operazioni di riciclaggio dei rifiuti urbani sono rifiuti prodotti durante le operazioni di riciclaggio cui sono sottoposti i rifiuti urbani dopo il punto di calcolo di cui agli articoli 3 e 4 della decisione di esecuzione (UE) 2019/1004.
Articolo 3 Comunicazione dei dati
1. Gli Stati membri comunicano i dati e presentano la relazione di controllo della qualità sull’attuazione dell’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 1999/31/CE nel formato riportato nell’allegato I.
2. Gli Stati membri comunicano i dati e presentano la relazione di controllo della qualità sull’attuazione dell’articolo 5, paragrafi 5 e 6, della direttiva 1999/31/CE nel formato riportato nell’allegato II.
3. La Commissione pubblica i dati comunicati dagli Stati membri salvo il caso in cui, per quanto riguarda le informazioni figuranti nelle relazioni di controllo della qualità, uno Stato membro fornisca una richiesta giustificata di astensione dalla pubblicazione di taluni dati.
Articolo 4 Abrogazione
La decisione 2000/738/CE è abrogata.
Articolo 5 Disposizione transitoria
I dati relativi all’attuazione dell’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 1999/31/CE per gli anni di riferimento 2016 e 2017 sono comunicati alla Commissione entro il 31 dicembre 2019.
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