Interpello ambientale 08.05.2025 - Discariche di rifiuti non pericolosi - deroghe ai limiti di ammissibilità
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Interpello ambientale 08.05.2025 - Discariche di rifiuti non pericolosi - deroghe ai limiti di ammissibilità
ID 23982 | 15.05.2025 / In allegato Testo interpello Ambientale
L’art. 27 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha introdotto, all’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, l’istituto dell’interpello in materia ambientale, che consente di inoltrare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale. Una possibilità riconosciuta a Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Città metropolitane, Comuni, associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni o province autonome.
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Art. 3-septies (Interpello in materia ambientale)
1. Le regioni,le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le citta' metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano, possono inviare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. La risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attivita' di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salva rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con efficacia limitata ai comportamenti futuri dell'istante. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui l'istanza sia formulata da piu' soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero della transizione ecologica puo' fornire un'unica risposta.
2. Il Ministero della transizione ecologica, in conformita' all'articolo 3-sexies del presente decreto e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite alle istanze di cui al presente articolo nell'ambito della sezione "Informazioni ambientali" del proprio sito internet istituzionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
3. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
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Interpello ambientale 08.05.2025
Quesito
Con istanza di interpello formulata ai sensi dell’articolo 3-septies del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, la Regione Puglia ha richiesto chiarimenti interpretativi in merito all’applicazione della disciplina delle sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi prevista dall’articolo 7-sexies del Decreto legislativo n. 36 del 2003, come modificato dal Decreto legislativo n. 121 del 2020, ed ai limiti di concentrazione nell’eluato applicabili per l’accettabilità dei rifiuti nelle discariche per rifiuti non pericolosi, con particolare riferimento al parametro DOC e al parametro IRDP previsti dalla Tabella 5 dell’Allegato 4 al medesimo Decreto.
In particolare, la Regione sottopone i seguenti quesiti:
1) se la deroga al valore limite previsto per il parametro DOC introdotta dall’articolo 7-sexies del D.lgs. n. 36 del 2003 per le sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi –a seguito della valutazione dell’analisi del rischio in conformità all’Allegato 7 - possa o meno consentire di derogare anche al valore limite – pari a 1.000 mgO2/kgSVh – stabilito per l’IRDP, come indicato alla lettera g) della nota alla tabella 5 dell’Allegato 4 al D.lgs. n. 36 del 2003;
2) nel caso sia possibile quanto riportato al punto 1, ossia la possibilità di derogare contestualmente sia al valore del parametro DOC [prevista ai sensi dell'art. 7-sexies del D.lgs. n. 36 del 2003] sia al valore limite di 1.000 mgO2/kgSVh dell’IRDP se il rifiuto con codice EER 190501, costituito dal sottovaglio proveniente dal trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati presso un impianto di biostabilizzazione, avente IRDP superiore a 1.000 mgO2/kgSVh, possa ritenersi trattato conformemente all’articolo7 comma 1 del D.lgs. n. 36 del 2003 - che prevede un trattamento preliminare sui rifiuti da conferire in discarica - anche alla luce della Circolare Ministero dell'Ambiente del 26 luglio 2013 ad oggetto “Termine di efficacia della circolare del Ministro dell’Ambiente U.prot.GAB-2009- 001496 del 30/06/2009”;
3) nel caso sia possibile quanto riportato al punto 1, al fine di effettuare una valutazione del rischio che consenta - a partire dalle caratteristiche chimico-fisiche e merceologiche dei rifiuti - di verificare l’ammissibilità a smaltimento dei rifiuti e di stabilire l'idoneità del sito, i possibili effetti in termini di emissioni della discarica (in particolare relativamente al biogas), nonché l’idoneità dei presidi ambientali e le più idonee modalità gestionali da attuare, se sia possibile utilizzare a riferimento - oltre alla procedura di analisi del rischio di cui all’Allegato 7 – anche le procedure valutative previste dalle linee guida APAT 2005 “Criteri metodologici per l'applicazione dell'analisi assoluta di rischio alle discariche” relativamente alla componente biogas.
[...]
CONSIDERAZIONI DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
In relazione ai richiesti chiarimenti sull’applicazione della disciplina relativa alle sottocategorie di discarica e ai limiti di ammissibilità applicabili, in considerazione del quadro normativo sopraesposto e alla luce dell’istruttoria tecnica condotta e, in particolare, del parere di ISPRA richiesto con nota prot. n. 5494 del 14 gennaio 2025 e fornito con nota prot. n. 18370 del 2 aprile 2025, si rappresenta quanto segue.
In primo luogo, occorre premettere che la vigente disciplina sulle discariche, in coerenza con la Direttiva (UE) 2018/850, nel prevedere tra le finalità la progressiva riduzione del collocamento in discarica, con particolare riferimento ai rifiuti che risultano idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo, ha introdotto specifici obiettivi di riduzione al conferimento, espressamente individuati all’articolo 5 del D.lgs. n. 36 del 2003. A tali disposizioni si aggiunge quanto disposto dall’allegato 8 al D.lgs. n. 36 del 2003 recante i “Criteri tecnici per stabilire quando il trattamento non è necessario ai fini dello smaltimento in discarica” che, al fine di escludere la necessità di sottoporre a trattamento il rifiuto residuo da raccolta differenziata, identificato dai codici EER 200301, prevede che deve essere garantito il rispetto delle seguenti condizioni alternative:
a) a.1) sia stato conseguito l'obiettivo di riduzione della frazione di rifiuto urbano biodegradabile in discarica di cui all'articolo 5 del presente decreto,
a.2) sia stata conseguita una percentuale di raccolta differenziata pari almeno al 65% di cui la metà rappresentata dalla raccolta della frazione organica umida e della carta e cartone;
a.3) il rifiuto presenta un valore dell'IRDP <1.000mg O2*kgSV-1 *h-1;
b) b.1) sia stato conseguito l'obiettivo di riduzione della frazione di rifiuto urbano biodegradabile in discarica di cui all'articolo 5 del presente decreto,
b.2) sia stata conseguita una percentuale di raccolta differenziata almeno pari al 65%, di cui la metà rappresentata dalla raccolta della frazione organica umida e della carta e cartone;
b.3) il contenuto percentuale di materiale organico putrescibile nel rifiuto urbano indifferenziato da destinare allo smaltimento non sia superiore al 15% (incluso il quantitativo presente nel sottovaglio <20mm).
Ciò premesso, con riferimento al primo quesito, si rappresenta che l’articolo 7-sexies del D.lgs. n. 36 del 2003, al comma 1 prevede che le autorità territorialmente competenti, nel rispetto dei principi stabiliti dal citato decreto, possano autorizzare, anche per settori confinati, alcune specifiche sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi e il successivo comma 2 prescrive che i criteri di ammissibilità per le sottocategorie di discariche vengono individuati dalle autorità territorialmente competenti in sede di rilascio dell’autorizzazione e che gli stessi sono stabiliti, caso per caso, in base alla tipologia di sottocategoria, alle caratteristiche dei rifiuti, alla valutazione di rischio con riguardo alle emissioni della discarica e all’idoneità del sito, prevedendo altresì deroghe per specifici parametri, secondo le modalità di cui all’allegato 7 del medesimo decreto. Le autorità competenti, in fase di rilascio dell’autorizzazione e previa adeguata motivazione, possono consentire l’ammissione nelle sottocategorie anche di quei rifiuti caratterizzati da parametri DOC e TSD diversi da quelli della tabella 5 dell’allegato 4, nei limiti indicati dalla procedura di valutazione del rischio.
[...] Segue in allegato
Fonte: MASE
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Interpello ambientale 08.05.2025 - Riscontro.pdf |
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Interpello ambientale 08.05.2025 - Nota di trasmissione.pdf |
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Interpello ambientale 08.05.2025 - Allegato al quesito.pdf |
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Interpello ambientale 08.05.2025 - Quesito.pdf |
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