Slide background
Slide background
Slide background
Slide background




Circolare MITE n. 51657 del 14 Maggio 2021

ID 13574 | | Visite: 6120 | News ambientePermalink: https://www.certifico.com/id/13574

Circolare MITE n  51657 del 14 Maggio 2021

Circolare MITE n. 51657 del 14 Maggio 2021

Decreto Legislativo n.116/2020 - criticità interpretative ed applicative - Chiarimenti

Articolo 179 del D.Lgs. 152/2006

Si chiede di chiarire la portata applicativa delle previsioni di cui all’articolo 179, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006, che – come modificate – consentono il discostamento dalle priorità di gestione dei rifiuti “qualora ciò sia previsto nella pianificazione nazionale e regionale e consentito dall'autorità che rilascia l'autorizzazione”.

Segnatamente, sulla deroga all’ordine di priorità, si chiede se la disposizione sia applicabile solo alle autorizzazioni da rilasciare o se incida anche sulla rivisitazione degli atti vigenti.

A riguardo, si chiarisce quanto segue.

L’eccezione prevista dal comma 3 dell’art. 179 d.lgs. n. 152/2006, in riferimento a flussi di rifiuti specifici, che consente di discostarsi dall’ordine di priorità di cui al comma 1, nel rispetto del principio di precauzione e sostenibilità, deve essere considerata come strumento di tutela e di protezione dell’ambiente. Pertanto, le amministrazioni e gli enti preposti alle funzioni indicate dal comma 1 sono tenuti a seguire l’ordine gerarchico previsto, potendo discostarsene soltanto dopo aver effettuato una specifica analisi degli impatti complessivi della produzione e della gestione dei rifiuti sia sotto il profilo ambientale e sanitario, in termini di ciclo di vita, che sotto il profilo sociale ed economico, ivi compresi la fattibilità tecnica e la protezione delle risorse.

Compete, dunque, alla pianificazione sia a livello nazionale, sia a livello regionale, di identificare le fasi del processo di gestione dei rifiuti, nel rispetto dei principi comunitari di salvaguardia dell’ambiente, consentendo di derogare l’ordine prioritario previsto al comma 1, per ragioni specifiche inerenti alle caratteristiche proprie dei rifiuti.

In proposito, attraverso l’adozione del Programma nazionale (art. 198 bis, d.lgs. n. 152/2006) che fisserà i macro-obiettivi e definirà i criteri e le linee strategiche cui le Regioni e le Province autonome dovranno attenersi nella elaborazione dei propri Piani di gestione dei rifiuti, sarà possibile individuare quei particolari flussi di rifiuti che, in relazione alle loro caratteristiche, necessitano della deroga di cui al comma 3 dell’art. 179.

La deroga alle priorità, così come indicate (prevenzione - preparazione per il riutilizzo – riciclaggio - recupero di altro tipo - smaltimento) può essere, quindi, concessa solo ed esclusivamente se è prevista all’interno dei piani e dei programmi, e attraverso un procedimento autorizzatorio preventivo debitamente motivato, che non legittima le amministrazioni e gli enti ad emanare atti derogatori successivi per quelle fasi di gestione dei rifiuti che sono già state avviate.

Ne consegue che l’eccezione ex art. 179 comma 3, d.lgs. n. 152/2006 non è ammissibile per quelle autorizzazioni che hanno per oggetto attività di trattamento di rifiuti, non individuate preliminarmente mediante la pianificazione nazionale e regionale.

Inoltre, la norma prevede che, con uno o più decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (ora Ministro della transizione ecologica), di concerto con il Ministro della salute, possono essere individuate, con riferimento a flussi di rifiuti specifici, le opzioni che garantiscono, in conformità a quanto stabilito dai commi da 1 a 3, il miglior risultato in termini di protezione della salute umana e dell’ambiente. (art. 179 comma 4, stesso decreto).

Ciò chiarito, rispetto allo specifico quesito posto, si ritiene che tale nuova previsione incida esclusivamente sui nuovi atti autorizzativi da rilasciare e non su quelli vigenti, se non in occasione di modifiche sostanziali o non sostanziali che comportino la necessità di riesame o modifica dell’autorizzazione.

Articolo 181 del D.Lgs. 152/2006

Si chiede di chiarire la portata applicativa delle previsioni di cui all’articolo 181, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006, che ha introdotto la possibilità di favorire il principio di prossimità per il recupero di frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata, anche con “strumenti economici”.

[...]

Collegati

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Circolare MITE n. 51657 del 14 Maggio 2021.pdf
 
495 kB 109

Tags: Ambiente Rifiuti Abbonati Ambiente

Articoli correlati

Ultimi archiviati Ambiente

Decisione di esecuzione  UE  2024 1956
Lug 17, 2024 33

Decisione di esecuzione (UE) 2024/1956

Decisione di esecuzione (UE) 2024/1956 ID 22269 | 17.07.2024 Decisione di esecuzione (UE) 2024/1956 della Commissione, del 16 luglio 2024, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2016/2323 che istituisce l'elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi a norma del regolamento (UE) n.… Leggi tutto
Specie aliene nei nostri mari 2024
Lug 15, 2024 70

Specie aliene nei nostri mari

Specie aliene nei nostri mari / Opuscolo ISPRA 2024 ID 22261 | 15.07.2024 / In allegato La biodiversità del Mar Mediterraneo è in continua evoluzione, colonizzato da specie in espansione di areale che arrivano attraverso corridoi naturali, come lo Stretto di Gibilterra, e da specie non indigene o… Leggi tutto
Lug 11, 2024 112

Legge 29 ottobre 1987 n. 441

Legge 29 ottobre 1987 n. 441 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti. (GU n.255 del 31.10.1987) Collegati
Decreto-Legge 31 agosto 1987 n. 361
Leggi tutto
Lug 11, 2024 93

Decreto-Legge 31 agosto 1987 n. 361

Decreto-Legge 31 agosto 1987 n. 361 Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti. Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 ottobre 1987, n. 441 (in G.U. 31/10/1987, n.255). (GU n.203 del 01.09.1987)______ Aggiornamenti all'atto 31/10/1987 LEGGE 29 ottobre 1987, n.… Leggi tutto
Ecosistemi terrestri ed incendi boschivi in Italia Anno 2023
Lug 01, 2024 128

Ecosistemi terrestri ed incendi boschivi in Italia: Anno 2023

Ecosistemi terrestri ed incendi boschivi in Italia: Anno 2023 ID 22151 | 01.07.2024 / In allegato Durante il 2023 l’Italia è stata colpita da incendi boschivi per una superficie complessiva di 1073 km2 (quasi un terzo della Val D’Aosta). Di questi, circa 157 km2 (una superficie confrontabile con… Leggi tutto

Più letti Ambiente