Circolare MITE n. 51657 del 14 Maggio 2021
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Circolare MITE n. 51657 del 14 Maggio 2021
Decreto Legislativo n.116/2020 - criticità interpretative ed applicative - Chiarimenti
Articolo 179 del D.Lgs. 152/2006
Si chiede di chiarire la portata applicativa delle previsioni di cui all’articolo 179, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006, che – come modificate – consentono il discostamento dalle priorità di gestione dei rifiuti “qualora ciò sia previsto nella pianificazione nazionale e regionale e consentito dall'autorità che rilascia l'autorizzazione”.
Segnatamente, sulla deroga all’ordine di priorità, si chiede se la disposizione sia applicabile solo alle autorizzazioni da rilasciare o se incida anche sulla rivisitazione degli atti vigenti.
A riguardo, si chiarisce quanto segue.
L’eccezione prevista dal comma 3 dell’art. 179 d.lgs. n. 152/2006, in riferimento a flussi di rifiuti specifici, che consente di discostarsi dall’ordine di priorità di cui al comma 1, nel rispetto del principio di precauzione e sostenibilità, deve essere considerata come strumento di tutela e di protezione dell’ambiente. Pertanto, le amministrazioni e gli enti preposti alle funzioni indicate dal comma 1 sono tenuti a seguire l’ordine gerarchico previsto, potendo discostarsene soltanto dopo aver effettuato una specifica analisi degli impatti complessivi della produzione e della gestione dei rifiuti sia sotto il profilo ambientale e sanitario, in termini di ciclo di vita, che sotto il profilo sociale ed economico, ivi compresi la fattibilità tecnica e la protezione delle risorse.
Compete, dunque, alla pianificazione sia a livello nazionale, sia a livello regionale, di identificare le fasi del processo di gestione dei rifiuti, nel rispetto dei principi comunitari di salvaguardia dell’ambiente, consentendo di derogare l’ordine prioritario previsto al comma 1, per ragioni specifiche inerenti alle caratteristiche proprie dei rifiuti.
In proposito, attraverso l’adozione del Programma nazionale (art. 198 bis, d.lgs. n. 152/2006) che fisserà i macro-obiettivi e definirà i criteri e le linee strategiche cui le Regioni e le Province autonome dovranno attenersi nella elaborazione dei propri Piani di gestione dei rifiuti, sarà possibile individuare quei particolari flussi di rifiuti che, in relazione alle loro caratteristiche, necessitano della deroga di cui al comma 3 dell’art. 179.
La deroga alle priorità, così come indicate (prevenzione - preparazione per il riutilizzo – riciclaggio - recupero di altro tipo - smaltimento) può essere, quindi, concessa solo ed esclusivamente se è prevista all’interno dei piani e dei programmi, e attraverso un procedimento autorizzatorio preventivo debitamente motivato, che non legittima le amministrazioni e gli enti ad emanare atti derogatori successivi per quelle fasi di gestione dei rifiuti che sono già state avviate.
Ne consegue che l’eccezione ex art. 179 comma 3, d.lgs. n. 152/2006 non è ammissibile per quelle autorizzazioni che hanno per oggetto attività di trattamento di rifiuti, non individuate preliminarmente mediante la pianificazione nazionale e regionale.
Inoltre, la norma prevede che, con uno o più decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (ora Ministro della transizione ecologica), di concerto con il Ministro della salute, possono essere individuate, con riferimento a flussi di rifiuti specifici, le opzioni che garantiscono, in conformità a quanto stabilito dai commi da 1 a 3, il miglior risultato in termini di protezione della salute umana e dell’ambiente. (art. 179 comma 4, stesso decreto).
Ciò chiarito, rispetto allo specifico quesito posto, si ritiene che tale nuova previsione incida esclusivamente sui nuovi atti autorizzativi da rilasciare e non su quelli vigenti, se non in occasione di modifiche sostanziali o non sostanziali che comportino la necessità di riesame o modifica dell’autorizzazione.
Articolo 181 del D.Lgs. 152/2006
Si chiede di chiarire la portata applicativa delle previsioni di cui all’articolo 181, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006, che ha introdotto la possibilità di favorire il principio di prossimità per il recupero di frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata, anche con “strumenti economici”.
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