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Interpello ambientale 06.03.2024 - Applicazione EoW impianti orafi

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Interpello ambientale 06 03 2024   Applicazione EoW impianti orafi

Interpello ambientale 06.03.2024 - Applicazione EoW impianti orafi

ID 21496 | 13.03.2024 / In allegato Testo interpello Ambientale 

L’art. 27 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha introdotto, all’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, l’istituto dell’interpello in materia ambientale, che consente di inoltrare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale. Una possibilità riconosciuta a Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Città metropolitane, Comuni, associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni o province autonome.

TUA | Testo Unico Ambiente
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Art. 3-septies (Interpello in materia ambientale)

1. Le regioni,le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le citta' metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano, possono inviare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. La risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attivita' di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salva rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con efficacia limitata ai comportamenti futuri dell'istante. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui l'istanza sia formulata da piu' soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero della transizione ecologica puo' fornire un'unica risposta.

2. Il Ministero della transizione ecologica, in conformita' all'articolo 3-sexies del presente decreto e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite alle istanze di cui al presente articolo nell'ambito della sezione "Informazioni ambientali" del proprio sito internet istituzionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

Tutti gli interpelli ambientali

Interpello ambientale 06.03.2024

Oggetto: Interpello ai sensi dell’art. 3-septies del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 (dl 77/2021, convertito con legge 108/2021). Applicazione della disciplina dell’articolo 184-ter del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 agli impianti orafi.

Quesito

Con istanza di interpello formulata ai sensi dell’articolo 3-septies del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, la Regione Toscana, nel rappresentare la difficoltà di applicazione della disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto per gli impianti di recupero rifiuti (R4/R8) volti alla produzione di metalli preziosi (rodio, iridio, palladio, oro, platino, rutenio, argento) a partire anche da rifiuti solidi destinati ad incenerimento e/o a macinazione, fusione e separazione dei singoli metalli e da rifiuti liquidi, anche dovuta alla sovrapposizione di norme specifiche, quali il D.Lgs. n. 251/99 e il D.P.R. n. 150/2022, relative al comparto orafo, ha richiesto un’interpretazione della vigente normativa in materia ambientale sui seguenti aspetti:

a) se la normativa di riferimento prende in esame il caso di riconoscimento dell’End of Waste per un materiale che rimane all’interno dello stesso ciclo produttivo nella medesima installazione;
b) se sul metallo puro (ad esempio lingotto d’oro puro) considerabile di per sé un bene in quanto non necessariamente rilavorato, è da ritenersi non applicabile l’iter per il riconoscimento dell’End of Waste ai sensi dell’art. 184-ter del d.lgs. 152/06, in quanto il rifiuto è impiegato in sostituzione di una materia prima. Se nel caso che detti impianti arrivino a produrre (utilizzando il metallo puro) catalizzatori, preparati per galvanica, sali ed altre forme commerciali, è da prevedersi il riconoscimento dell’End of Waste su detti prodotti;
c) se con riferimento al comparto orafo, per il quale trovano riferimento il d.P.R. n.150/2002 e il d.lgs. n. 251 del 22 maggio 1999, sono applicabili i criteri per riconoscere End of Waste ai sensi dell’art.184-ter del d.lgs. n.152/06 anche se i materiali prodotti, ad esempio le verghe, sono inviati ad un impianto a ciclo completo che tratterebbe, unitariamente alle stesse, anche rifiuti.

Riferimenti normativi

Con riferimento ai quesiti proposti, si riporta il seguente quadro normativo applicabile:
- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di seguito TUA, e in particolare:
- l’articolo 184-bis che disciplina il “Sottoprodotto”;
- l’articolo 184-ter recante la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto;
Decreto ministeriale 13 ottobre 2016, n. 264 “Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti”.
- Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150 “Regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi.”
Decreto Legislativo 22 maggio 1999, n. 251 recante “Disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, in attuazione dell'articolo 42 della legge 24 aprile 1998, n. 128”

Considerazioni del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica

Dal quadro normativo sopraesposto, in coerenza con quanto esplicitato nel parere tecnico reso dall’ISPRA, emerge quanto nel seguito riportato.

Il comma 1 dell’articolo 184-bis del d.lgs. n.152/06 definisce le condizioni che un residuo di produzione deve soddisfare affinché possa essere considerato un sottoprodotto, ovvero:
a) la sostanza o l’oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante ed il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
b) è certo che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
c) la sostanza o l’oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
d) l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana”.

Ne consegue che una sostanza od oggetto possono essere considerati sottoprodotti e non rifiuti, nel caso in cui vi sia la sussistenza contemporanea delle quattro condizioni sopraelencate. In mancanza anche di una sola delle condizioni, il residuo deve essere considerato un rifiuto e come tale deve essere gestito.

Il Regolamento n. 264 del 2016 stabilisce inoltre che all’interno di un qualsiasi processo di produzione è possibile identificare uno o più prodotti primari e i residui di produzione (ovvero ogni materiale o sostanza che non è deliberatamente prodotto nel processo di produzione) che possono essere classificati come rifiuti oppure, ricorrendone le condizioni, sottoprodotti.

Con riferimento alla cessazione della qualifica di rifiuto di cui all’articolo 184-ter del d.lgs. n.152/06, si richiama il comma 3 il quale dispone che, in mancanza di criteri specifici adottati con Regolamenti comunitari o decreti nazionali, le autorizzazioni siano rilasciate “caso per caso” per specifiche tipologie di rifiuto, nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della Direttiva 2008/98/CE e sulla base di criteri dettagliati, definiti nell'ambito dei procedimenti autorizzatori, previo parere obbligatorio e vincolante dell’ISPRA o dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competente.

Conseguentemente, un impianto che effettua un’attività di recupero finalizzata alla produzione di una sostanza che cessa di essere rifiuto (EoW) è, dunque, autorizzato a tal fine purché rispetti i criteri specifici di cui al comma 1 ed i criteri dettagliati di cui al comma 3, dell’articolo 184-ter, del d.lgs. n.152/06, non ultimo il requisito che prevede la predisposizione di una dichiarazione di conformità sull’EoW prodotto, a garanzia del rispetto della disciplina sulla cessazione della qualifica di rifiuto.

Diversa, invece, è la finalità di un impianto che produce un bene, come anche rappresentato nella Linea Guida SNPA 41/2022, che al paragrafo 2.1.1 riporta: “Non rientrano nel campo di applicazione della presente linea guida i semilavorati, i sottoprodotti e i rifiuti utilizzati direttamente nel processo manifatturiero (es. carta, acciaio, clinker, cemento, industria ceramica e laterizi). Lo scopo ultimo di questi impianti industriali, infatti, non è l’attività di recupero dei rifiuti bensì la produzione di un bene.”. In quest’ultimo caso l’impianto deve garantire il rispetto della normativa di prodotto, infatti la sua attività è finalizzata alla produzione di un prodotto finale e non di uno intermedio (EoW) che necessita di un successivo ritrattamento per l’ottenimento di un prodotto finale.

A tali conclusioni si può giungere anche facendo riferimento al punto 1.3.8 della Guidance on the interpretation of key provisions of Directive 2008/98/EC on waste, in cui è esplicitato che un impianto industriale che utilizza materiale che ha cessato di essere rifiuto (End of waste) non effettua un processo di riciclaggio o di recupero di rifiuti, bensì svolge un’attività produttiva con utilizzo di materia prima seconda e quindi non necessita di specifica autorizzazione ai sensi dell’articolo 184- ter del d.lgs. n.152/06. Analoga conclusione è valida per un impianto industriale che effettua l’utilizzo diretto di rifiuti esclusivamente ai fini della produzione di un bene finito.

Per le fattispecie sopra richiamate, non rientrando nel campo di applicazione di cui all’articolo 184- ter, commi 1 e 3, del d.lgs. n.152/06, in quanto non prevedono un’attività di recupero di rifiuti finalizzata alla sola produzione di un materiale che ha cessato di essere rifiuto, sembrerebbe non dovuto il parere obbligatorio e vincolante dell’ISPRA o dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competente, così come previsto dalle citate disposizioni.

Con riferimento al secondo quesito posto, gli elementi forniti nell’istanza parrebbero fare per lo più riferimento ad un impianto di recupero rifiuti (che svolge attività in R4/R8 di cui all’allegato C Parte IV del d.lgs. n.152/06) piuttosto che ad un impianto produttivo finalizzato esclusivamente alla produzione di beni finiti. La Regione infatti, identifica i materiali prodotti dai suddetti cicli di trattamento, come “lingotti, metalli puri in scaglie o in polvere ed anche catalizzatori, preparati per galvanica, sali ed altre forme commerciali”, che risultano in parte identificati nell’Allegato I – Suballegato I del D.M. 5/02/1998 quali prodotti in uscita dal trattamento di recupero di determinate tipologie di rifiuti.

Infine, con riferimento al terzo quesito si rimanda a quanto già espresso circa lo svolgimento di attività industriali aventi ad oggetto il recupero di rifiuti (EoW) o produzione di un prodotto finale all’interno del ciclo produttivo/industriale.

Le considerazioni sopra riportate, rese nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui all’articolo 3- septies del d.lgs. n.152/06, sono da ritenersi pertinenti e valide in relazione al quesito formulato, con esclusione di qualsiasi riferimento a specifiche procedure o procedimenti, anche a carattere giurisdizionale, eventualmente in corso o in fase di evoluzione, per i quali occorrerà considerare tutti gli elementi pertinenti al caso di specie, allo stato, non a conoscenza e non rientranti nella sfera di competenza di questa Amministrazione.

Fonte: MASE

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