DPCM 29 marzo 2023
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DPCM 29 marzo 2023 / Modalità di interazione SNPS e SNPA
ID 19638 | 16.05.2023
Definizione delle modalità di interazione del Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici (SNPS) con il Sistema nazionale protezione ambiente (SNPA) e istituzione della Cabina di regia.
(GU n.113 del 16.05.2023)
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Art. 1. Finalità
1. Il presente decreto definisce le modalità di interazione del SNPS con il SNPA ai sensi dell’art. 27, comma 6, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36.
2. Allo scopo di assicurare, anche mediante l’adozione di apposite direttive, la effettiva operatività, secondo criteri di efficacia, economicità e buon andamento, delle modalità di interazione del SNPS con il SNPA, è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento amministrativo, la Cabina di regia di cui al comma 6 summenzionato.
Art. 2. Governance
1. Per le finalità di cui all’art. 1, comma 1, l’interazione tra il SNPS e il SNPA, si realizza tramite:
a) la partecipazione attiva ai lavori della Cabina di regia del Consiglio del SNPA e della Commissione di coordinamento strategico del Ministero della salute di cui all’art. 5, comma 1, lettera a) , del decreto del Ministro della salute 9 giugno 2022;
b) il raccordo e il coordinamento tra i soggetti che fanno parte del SNPS e del SNPA, anche tramite l’organizzazione di riunioni periodiche;
c) la predisposizione di direttive finalizzate a favorire e armonizzare le politiche e le strategie messe in atto dalle istituzioni che compongono SNPS e SNPA, anche al fine dell’effettiva integrazione dei sistemi informativi;
d) il coordinamento tecnico-scientifico tra l’Istituto superiore di sanità (ISS) e l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).
2. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano garantiscono la proficua interazione tra i Sistemi regionali prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici e le Agenzie regionali e provinciali per la protezione ambientale (ARPA - APPA).
Art. 3. Cabina di regia
1. La Cabina di regia, istituita ai sensi dell’art. 1, comma 2, è composta da:
a) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, che la presiede;
b) due rappresentanti del SNPS, designati dal Ministro della salute tra i dirigenti del medesimo Ministero e dell’Istituto superiore di sanità, con comprovate competenze nel settore della prevenzione sanitaria;
c) due rappresentanti designati dal Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, tra i dirigenti del medesimo Ministero e del SNPA con comprovate competenze nel settore;
d) un rappresentante delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome.
2. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, con successivo provvedimento della competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono nominati i componenti della Cabina di regia.
3. La Cabina di regia, nell’espletamento delle proprie funzioni, può avvalersi, ove necessario, dell’apporto di specifiche professionalità e può invitare a presenziare alle proprie riunioni ulteriori rappresentanti delle istituzioni
che coordina.
4. La partecipazione alle riunioni e alle altre attività promosse dalla Cabina di regia non comporta la corresponsione di gettoni o altri emolumenti comunque denominati, ivi inclusi rimborsi di spese, diarie e indennità, e non determina nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’art. 27, comma 7, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36.
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Art. 4. Funzioni della Cabina di regia
Art. 5. Programma triennale Salute ambiente biodiversità e clima
Art. 6. Attività di supporto tecnico e istruttorio alla Cabina di regia
Art. 7. Clausola di invarianza finanziaria
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