Interpello ambientale 28.07.2023 - AIA per impianti per la produzione di idrogeno
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Interpello ambientale 28.07.2023 - AIA Impianti per la produzione di idrogeno p. 6-bis Alleg. II alla parte seconda TUA
ID 20353 | 07.09.2023 / In allegato Testo interpello Ambientale
L’art. 27 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha introdotto, all’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, l’istituto dell’interpello in materia ambientale, che consente di inoltrare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale. Una possibilità riconosciuta a Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Città metropolitane, Comuni, associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni o province autonome.
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Art. 3-septies (Interpello in materia ambientale)
1. Le regioni,le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le citta' metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano, possono inviare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. La risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attivita' di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salva rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con efficacia limitata ai comportamenti futuri dell'istante. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui l'istanza sia formulata da piu' soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero della transizione ecologica puo' fornire un'unica risposta.
2. Il Ministero della transizione ecologica, in conformita' all'articolo 3-sexies del presente decreto e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite alle istanze di cui al presente articolo nell'ambito della sezione "Informazioni ambientali" del proprio sito internet istituzionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
3. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
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Interpello ambientale 28.07.2023
Con nota acquisita con prot. n. 112130/MASE del 10/07/2023 codesta associazione ha presentato istanza di interpello ambientale ai sensi dell’art. 3 septies del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, in merito alla corretta interpretazione della disposizione introdotta dalla Legge del 21 aprile 2023, n. 41 di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 che, all’art. 41 introduce una modifica dell’Allegato II alla parte seconda del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152. In particolare, nel suddetto Allegato, che elenca i progetti da sottoporre a VIA di competenza statale, viene inserito il punto 6-bis: «Impianti chimici integrati per la produzione di idrogeno verde ovvero rinnovabile, ossia impianti per la produzione su scala industriale, mediante processi di trasformazione chimica, di idrogeno verde ovvero rinnovabile, in cui si trovano affiancate varie unità produttive funzionalmente connesse tra loro».
Tanto premesso pone il seguente quesito:
di confermare se la realizzazione di un singolo elettrolizzatore per la produzione di idrogeno verde sia compreso nell’ambito della fattispecie descritta al punto 6-bis) e, quindi, soggetto alla VIA statale, anche nel caso in cui l’impianto non è costituito da diverse unità produttive funzionalmente connesse fra loro, in quanto l’idrogeno prodotto dall’elettrolizzatore è utilizzato direttamente in macchine poste a valle dell’elettrolizzatore stesso, quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, distributori stradali, forni, motori e turbine.
L’impianto di elettrolisi, infatti, è assimilabile ad un impianto chimico, in quanto consente di scindere la molecola dell’acqua in idrogeno e ossigeno attraverso una reazione elettrochimica.
Qualora tale tipologia di impianto non rientri nella definizione di “impianto chimico Integrato” e, quindi, non sia eventualmente soggetto alla procedura di VIA statale si chiede altresì se l’iter autorizzativo dovrà prevedere la sola Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), in accordo con quanto previsto dall’Allegato XII alla parte Seconda del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 che, al p.to 4, riferendosi genericamente a “impianti chimici”, alla lettera “l)” cita anche l’idrogeno.
In conclusione, si chiede di confermare se un impianto di elettrolisi isolato, non connesso funzionalmente con altre unità produttive, il cui idrogeno prodotto è destinato ad alimentare macchine poste a valle dell’elettrolizzatore stesso, come quello sopra descritto, sia soggetto unicamente all’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).
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L’art. 41 della Legge del 21 aprile 2023, n. 41, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, introduce una modifica all’elenco degli impianti sottoposti a VIA Statale dell’Allegato II alla parte seconda del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, inserendo il punto 6-bis:
«Impianti chimici integrati per la produzione di idrogeno verde ovvero rinnovabile, ossia impianti per la produzione su scala industriale, mediante processi di trasformazione chimica, di idrogeno verde ovvero rinnovabile, in cui si trovano affiancate varie unità produttive funzionalmente connesse tra loro».
Il Testo unico in materia ambientale, il D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 e ss.mm.ii. è stato emanato con l’obiettivo di raggiungere elevati livelli di tutela dell’ambiente, dando piena e coerente attuazione alle Direttive comunitarie, tra cui Direttiva del Consiglio Europeo 85/337/CEE del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Quest’ultima successivamente modificata dalla Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2011/92/UE e dalla Direttiva 2014/52/UE.
Per l’uniforme applicazione delle stesse costituiscono autorevole riferimento le linee guida “Interpretation of definitions of project categories of annex I and II of the EIA Directive”, il cui ultimo aggiornamento risale al 2015.
La definizione di “impianto chimico integrato”, riportata nella direttiva e nel testo del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, quale impianto per la fabbricazione su scala industriale di sostanze, mediante processi di conversione chimica, in cui più unità sono affiancate e sono funzionalmente collegate, viene ulteriormente esplicitata all’interno di dette linee guida così come di seguito riportato: L’impianto si compone quindi di varie unità ed esiste un collegamento tra le varie parti di un impianto chimico. Il collegamento funzionale avverrà principalmente attraverso un percorso di processo, vale a dire che le varie unità dell'impianto hanno uno scopo comune producendo intermedi o materiale in entrata (prodotti non finiti, agenti ausiliari, ecc.) per le unità. I vari elementi dell'impianto contribuiranno quindi alla produzione di un prodotto finito (o di prodotti), anche se è possibile che anche parte dei materiali intermedi prodotti nell'impianto vengano immessi sul mercato. Inoltre, ci può essere un collegamento infrastrutturale (ad esempio, per scopi energetici), ma questo da solo non costituisce un collegamento funzionale. Il termine "affiancato" significa comunemente "posto uno accanto all'altro". Tuttavia, tenuto conto dello scopo della direttiva, non sembra necessario che una particolare unità sia collocata immediatamente accanto ad un'altra, poiché i prodotti non finiti possono essere prodotti in una parte diversa del sito e trasferiti mediante condotte, trasportatore o altre forme di trasferimento in un'area di finitura. Tali attività manifestamente direttamente associate hanno un nesso funzionale con le altre attività svolte in tale sito e potrebbero avere effetti ambientali. I "processi di trasformazione chimica" implicano che la trasformazione mediante una o più reazioni chimiche avviene durante il processo di produzione1.
Alla luce di quanto esposto, un singolo impianto di produzione di idrogeno verde mediante elettrolisi di per sé non assume le caratteristiche di “impianto chimico integrato”, in quanto privo di altre unità produttive affiancate a cui è funzionalmente collegato e pertanto non rientra nel campo di applicazione del punto 6-bis dell’allegato II alla parte seconda del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152.
L’iter autorizzativo per l’impianto dovrà prevedere l’acquisizione dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) statale, in accordo a quanto previsto dall’allegato di riferimento (All. XII alla parte Seconda del TUA) che riporta quali installazioni soggette a detta autorizzazione la più ampia categoria degli “Impianti Chimici”, anche per la produzione di idrogeno, ove raggiungano le ivi descritte soglie produttive.
Fonte: MASE
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Risposta prot. 124801 del 28.07.2023.pdf |
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Interpello prot. 112130 del 10.07.2023.pdf |
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