Slide background
Slide background
Slide background
Slide background




Osservatorio nazionale della povertà energetica

ID 16806 | | Visite: 2480 | Legislazione EnergyPermalink: https://www.certifico.com/id/16806

Osservatorio nazionale povert  energetica

Osservatorio nazionale della povertà energetica

ID 16806 | 08.06.2022 / In allegato DM

Con decreto del Ministro della transizione ecologica del 29 marzo 2022 è stato istituito l’Osservatorio nazionale della povertà energetica, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, con  funzioni di monitoraggio del fenomeno, di proposta al Ministero e all’Autorità di regolazione di misure di contrasto alla povertà energetica nonché di supporto dell’elaborazione della strategia nazionale contro la povertà energetica.
...

Decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 210 / Decreto Mercato elettrico

Art. 11 Clienti vulnerabili e in condizioni di poverta' energetica

[...]
5. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, presso il Ministero della transizione ecologica, l'Osservatorio nazionale della poverta' energetica.
L'Osservatorio e' un organo collegiale composto da sei membri nominati con decreto del Ministro della transizione ecologica. Dei sei membri, due, compreso il Presidente dell'Osservatorio, sono designati dal Ministro della transizione ecologica; uno dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali; uno dal Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili; uno dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano; uno dall'ARERA. L'Osservatorio si avvale del supporto tecnico del Gestore dei servizi energetici S.p.a. e di Acquirente Unico S.p.a. La partecipazione all'Osservatorio non prevede il riconoscimento di compensi, rimborsi spese, gettoni di presenze ed altri emolumenti comunque denominati.

6. L'Osservatorio:
a) propone al Ministero della transizione ecologica e all'ARERA misure di contrasto alla poverta' energetica, anche attraverso azioni di comunicazione, formazione e assistenza a soggetti pubblici ed enti rappresentativi dei portatori di interesse;
b) effettua, con cadenza biennale, il monitoraggio del fenomeno della poverta' energetica a livello nazionale, anche ai fini della comunicazione integrata sulla poverta' energetica di cui all'articolo 24, del regolamento (UE) 2018/1999;
c) anche ai fini di cui alla lettera b) del presente comma, elabora criteri per l'elaborazione del numero di famiglie in condizioni di poverta' energetica.

6-bis. Sulla base dei dati di cui alcomma 6 forniti dall'Osservatorio, il Ministro della transizione ecologica, con proprio decreto, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, adotta la Strategia nazionale contro la poverta' energetica.

6-ter. La Strategia di cui al comma 6-bis stabilisce obiettivi indicativi periodici per l'elaborazione, a livello nazionale, di misure strutturali e di lungo periodo e per l'integrazione delle azioni in corso di esecuzione e di quelle programmate nell'ambito delle politiche pubbliche al fine di contrastare in modo omogeneo ed efficace il fenomeno della poverta' energetica.

6-quater. Lo schema della Strategia di cui al comma 6-bis e' sottoposto a consultazione pubblica e gli esiti della consultazione sono incorporati, in forma sintetica, nella versione definitiva della Strategia medesima. In fase di attuazione delle misure previste dalla Strategia sono svolte consultazioni pubbliche periodiche, in modo da favorire un'ampia partecipazione,per la valutazione dell'aggiornamento della Strategia medesima.

6-quinquies. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 6-bis, 6-ter e 6-quater non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La Strategia nazionale di cui al comma 6-bis e' attuata con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

7. Fermo quanto previsto dal presente articolo, gli enti locali che partecipano alle comunita' energetiche dei cittadini, con le risorse disponibili a legislazione vigente nei propri bilanci e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, adottano iniziative per promuovere la partecipazione alle comunita' stesse dei clienti vulnerabili di cui al comma 1 del presente articolo, affinche' questi ultimi possano accedere ai benefici ambientali, economici e sociali assicurati dalla comunita' stessa. A supporto della realizzazione di tali progetti, il Gestore dei servizi energetici S.p.a., nell'ambito dei servizi di assistenza territoriale a favore dei comuni, mette a disposizione servizi informativi dedicati, ivi inclusi guide informative e strumenti di simulazione.

Fonte: MITE

Collegati

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (DM 29 marzo 2022.pdf)DM 29 marzo 2022
 
IT501 kB311

Tags: Ambiente Energy

Articoli correlati

Ultimi archiviati Ambiente

Gen 22, 2025 217

Decreto legislativo 27 dicembre 2024 n. 220

Decreto legislativo 27 dicembre 2024 n. 220 ID 23341 | 22.10.2025 Decreto legislativo 27 dicembre 2024 n. 220 Disposizioni integrative e correttive ai decreti legislativi 5 agosto 2022, nn. 134, 135 e 136, ai sensi dell'articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234. (GU n.17 del… Leggi tutto
Decisione 2009 292 CE
Gen 22, 2025 155

Decisione 2009/292/CE

Decisione 2009/292/CE ID | 25.01.2025 Decisione della Commissione, del 24 marzo 2009, che stabilisce le condizioni per l’applicazione di una deroga per le casse e i pallet in plastica relativamente ai livelli di concentrazione di metalli pesanti fissati dalla direttiva 94/62/CE del Parlamento… Leggi tutto
Decisione 2001 171 CE
Gen 22, 2025 153

Decisione 2001/171/CE

Decisione 2001/171/CE ID 23336 | 22.01.2025 Decisione della Commissione, del 19 febbraio 2001, che stabilisce le condizioni per l'applicazione di una deroga per gli imballaggi in vetro relativamente ai livelli di concentrazione di metalli pesanti fissati dalla direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e… Leggi tutto
Gen 21, 2025 255

Rettifica regolamento (UE) 2024/1157 - 21.01.2025

Rettifica regolamento (UE) 2024/1157 - 21.01.2025 ID 23333 | 21.01.2025 Rettifica del regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle spedizioni di rifiuti, che modifica i regolamenti (UE) n. 1257/2013 e (UE) 2020/1056 e abroga il Regolamento… Leggi tutto
Guida risparmio di carburante e emissioni di CO2 delle autovetture  2024
Gen 17, 2025 219

Guida risparmio di carburante e emissioni di CO2 delle autovetture - Ed. 2024

Guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO2 delle autovetture - Edizione 2024 ID 23330 | 17.01.2025 / In allegato Il D.P.R. n. 84/2003, che attua la direttiva 1999/94/CE, prevede, all’art. 4, che ogni anno i costruttori di autovetture forniscano al Ministero delle Imprese e del made… Leggi tutto

Più letti Ambiente