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Decisione (UE) 2024/2951

ID 23053 | | Visite: 680 | Legislazione EmissioniPermalink: https://www.certifico.com/id/23053

Decisione  UE  2024 2951 Quantitativo di quote di emissione a livello dell Unione 2027

Decisione (UE) 2024/2951 / Quantitativo di quote di emissione a livello dell'Unione 2027 (edilizia e trasporto)

ID 23053 | 03.12.2024

Decisione (UE) 2024/2951 della Commissione, del 29 novembre 2024, relativa al quantitativo di quote di emissione da rilasciare nel 2027 nell’ambito dell’EU ETS per i settori dell’edilizia e del trasporto stradale e ulteriori settori

GU L 2024/2951 del 3.12.2024

Entrata in vigore: 23.12.2024

_________

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio, in particolare l’articolo 30 quater, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell’articolo 30 quater, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE, entro il 1° gennaio 2025 la Commissione è tenuta a pubblicare il quantitativo di quote a livello dell’Unione rilasciate per il 2027 a norma del capo IV bis della medesima direttiva.

(2) A norma dell’articolo 30 quater, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE, il quantitativo di quote a livello dell’Unione è determinato usando come riferimento il valore dei limiti di emissione per il 2024, calcolati sulla base delle emissioni di riferimento di cui all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio per i settori contemplati dal capo IV bis della direttiva e applicando la traiettoria lineare di riduzione per tutte le emissioni che rientrano nell’ambito di applicazione di tale regolamento.

(3) I limiti di emissione per il 2024 di cui all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/842 sono definiti da una traiettoria lineare che va dal 2022 al 2030 e il cui punto di inizio sono i limiti di emissione per il 2022, a loro volta definiti, a norma del regolamento, da una traiettoria lineare basata sulla media delle emissioni di gas a effetto serra di ciascuno Stato membro nel 2016, 2017 e 2018.

(4) A norma dell’articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) 2018/842, le assegnazioni annuali di emissioni conformi ai limiti di emissione per il 2022 sono determinate sulla base di un riesame completo dei dati dell’inventario nazionale dei gas a effetto serra per gli anni 2016, 2017 e 2018, presentati dagli Stati membri a norma dell’articolo 7 del regolamento (UE) n. 525/2013.

(5) Le emissioni di riferimento per i settori contemplati dal capo IV bis della direttiva 2003/87/CE sono state stabilite in base alla media aritmetica dei dati dell’inventario nazionale dei gas a effetto serra oggetto di riesame completo per gli anni 2016, 2017, e 2018.

(6) Le emissioni di riferimento per i settori contemplati dal capo IV bis della direttiva 2003/87/CE comprendono gli Stati EFTA-SEE, conformemente alla decisione del Comitato misto SEE n. 335/2023.

(7) Le emissioni di biossido di carbonio derivanti da attività esplicitamente escluse ai sensi dell’allegato III della direttiva 2003/87/CE sono state dedotte dai valori delle emissioni di biossido di carbonio oggetto di riesame completo negli inventari nazionali. L’allegato III della direttiva 2003/87/CE prevede inoltre modifiche delle categorie di fonti 1A1 e 1A3b, definite nelle linee guida IPCC del 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra . Tali modifiche sono state prese in considerazione per calcolare il valore delle emissioni di riferimento per i settori contemplati dal capo IV bis della direttiva.

(8) I limiti di emissione per il 2024 per i settori contemplati dal capo IV bis della direttiva 2003/87/CE sono stati calcolati applicando alle emissioni di riferimento una traiettoria lineare di riduzione basata su tutte le emissioni che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/842, che inizia con un livello pari alla media delle emissioni nel 2016, 2017 e 2018 e termina con i limiti di emissione per il 2024 a norma di tale regolamento, sulla base delle assegnazioni di emissioni per il 2024 pubblicate nell’allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2023/1319 della Commissione. Su questa base, i limiti di emissione per il 2024 di cui all’articolo 30 quater, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE dovrebbero ammontare a 1 223 481 445 tonnellate di biossido di carbonio.

(9) A norma dell’articolo 30 quater, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE, il quantitativo di quote a livello dell’Unione rilasciate per il 2027 conformemente al capo IV bis della medesima direttiva diminuisce ogni anno dopo il 2024 di un fattore lineare di riduzione del 5,10 %. Su questa base, per il 2027 il quantitativo di quote a livello dell’Unione di cui all’articolo 30 quater, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE dovrebbe ammontare a 1 036 288 784,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per il 2027 il quantitativo di quote a livello dell’Unione di cui all’articolo 30 quater, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE ammonta a 1 036 288 784.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

_________

Direttiva 2003/87/CE  Articolo 30 quatet Quantitativo di quote di emissione a livello dell'Unione

1. Il quantitativo di quote a livello dell'Unione rilasciate a norma del presente capo ogni anno a partire dal 2027 diminuisce in modo lineare a partire dal 2024. Il valore del 2024 è definito come i limiti di emissione per il 2024, calcolati sulla base delle emissioni di riferimento di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 39 ) per i settori contemplati dal presente capo e applicando la traiettoria lineare di riduzione per tutte le emissioni che rientrano nell'ambito di applicazione di tale regolamento. Dopo il 2024 il quantitativo diminuisce ogni anno di un fattore lineare di riduzione del 5,10 %. Entro il 1o gennaio 2025 la Commissione pubblica il quantitativo di quote a livello dell'Unione per il 2027.

2. Il quantitativo di quote a livello dell'Unione rilasciate ogni anno a norma del presente capo dal 2028 diminuisce in modo lineare a partire dal 2025 sulla base delle emissioni medie comunicate a norma del presente capo per gli anni dal 2024 al 2026. Il quantitativo di quote diminuisce di un fattore di riduzione lineare del 5,38 %, salvo se si applicano le condizioni indicate all'allegato III bis, punto 1, nel qual caso il quantitativo diminuisce di un fattore di riduzione lineare adattato secondo le regole stabilite all’allegato III bis, punto 2. Entro il 30 giugno 2027 la Commissione pubblica il quantitativo di quote a livello dell’Unione per il 2028 e, se necessario, il fattore lineare di riduzione adattato.

3. Il quantitativo di quote a livello dell’Unione rilasciate a norma del presente capo è adeguato ogni anno, a decorrere dal 2028, per compensare il quantitativo di quote restituite nei casi in cui non sia stato possibile evitare il doppio conteggio delle emissioni o in cui siano state restituite quote per emissioni non contemplate dal presente capo, come previsto dall’articolo 30 septies, paragrafo 5. L’adeguamento corrisponde al quantitativo totale delle quote contemplate dal presente capo che sono state compensate nel pertinente anno di riferimento a norma degli atti di esecuzione di cui all’articolo 30 septies, paragrafo 5, secondo comma.

4. Uno Stato membro che, a norma dell’articolo 30 undecies, estenda unilateralmente l’attività di cui all’allegato III a settori non elencati in tale allegato provvede affinché i soggetti regolamentati interessati presentino all’autorità competente, entro il 30 aprile dell'anno in questione, una relazione debitamente motivata conformemente all'articolo 30 septies. Se i dati presentati sono debitamente motivati, l'autorità competente ne informa la Commissione entro il 30 giugno dell'anno in questione. Il quantitativo di quote da rilasciare a norma del paragrafo 1 del presente articolo è adeguato tenendo conto delle relazioni debitamente motivate presentate dai soggetti regolamentati.

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