Slide background
Slide background
Slide background
Slide background




Direttiva (UE) 2024/2881

ID 22965 | | Visite: 2364 | Legislazione EmissioniPermalink: https://www.certifico.com/id/22965

Direttiva  UE  2024 2881

Direttiva (UE) 2024/2881 / Qualità dell’aria ambiente e aria più pulita in Europa

ID 22965 | 20.11.2024

Direttiva (UE) 2024/2881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa

GU L 2024/2881 del 20.11.2024

Entrata in vigore: 10.12.2024

L’articolo 2, l’articolo 4, punto 1), punti da 3) a 6), punto 8), punti da 10) a 13), punti 17), 19), 20), 31) e 32) e punti da 35) a 40), l’articolo 9, paragrafo 4, l’articolo 13, paragrafo 4, l’articolo 14, l’articolo 16, paragrafo 3, l’articolo 17, paragrafi 1, 2 e 3, e l’articolo 22, paragrafo 4, si applicano dal 12 dicembre 2026.

Recepimento: 11.12.2026

Abrogazione direttive 2004/107/CE e 2008/50/CE

Le direttive 2004/107/CE e 2008/50/CE, modificate dagli atti elencati all’allegato XI, parte A, della presente direttiva sono abrogate a decorrere dal 12 dicembre 2026, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri riguardanti i termini per il recepimento nel diritto nazionale delle direttive di cui all’allegato XI, parte B, della Direttiva (UE) 2024/2881.

Articolo 1 Obiettivi

1. La presente direttiva stabilisce disposizioni in materia di qualità dell’aria volte a conseguire un obiettivo di inquinamento zero, in modo che la qualità dell’aria all’interno dell’Unione sia progressivamente migliorata fino al raggiungimento di livelli non più considerati nocivi per la salute umana, gli ecosistemi naturali e la biodiversità, quali definiti dalle migliori e più recenti prove scientifiche disponibili, contribuendo in tal modo a creare un ambiente privo di sostanze tossiche entro il 2050.

2. La presente direttiva fissa valori limite, valori-obiettivo, obblighi di riduzione dell’esposizione media, obiettivi di concentrazione dell’esposizione media, livelli critici, soglie di allarme, soglie di informazione e obiettivi a lungo termine. Tali parametri di qualità dell’aria, che figurano nell’allegato I, sono riesaminati periodicamente in conformità dell’articolo 3, in linea con le raccomandazioni dell’OMS.

3. La presente direttiva contribuisce inoltre a conseguire gli obiettivi dell’Unione in materia di riduzione dell’inquinamento, biodiversità ed ecosistemi conformemente all’Ottavo programma di azione per l’ambiente, così come sinergie rafforzate tra la politica dell’Unione in materia di qualità dell’aria e altre politiche pertinenti dell’Unione.

Articolo 2 Oggetto

La presente direttiva stabilisce disposizioni relative a:

1) la definizione e la fissazione di obiettivi di qualità dell’aria ambiente al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi per la salute umana e per l’ambiente;
2) la definizione di metodi e criteri comuni per valutare la qualità dell’aria ambiente negli Stati membri;
3) il monitoraggio della qualità dell’aria ambiente attuale e delle tendenze a lungo termine così come degli effetti delle misure unionali e nazionali sulla qualità dell’aria ambiente;
4) la garanzia che le informazioni sulla qualità dell’aria ambiente siano comparabili in tutta l’Unione e messe a disposizione del pubblico;
5) il mantenimento della qualità dell’aria ambiente, laddove sia buona, e il suo miglioramento negli altri casi;
6) la promozione di una maggiore cooperazione tra gli Stati membri e le loro autorità e organismi competenti nella lotta contro l’inquinamento atmosferico.

Articolo 3 Riesame periodico

1. Entro il 31 dicembre 2030, e successivamente ogni cinque anni o più spesso se nuove e sostanziali scoperte scientifiche, come gli orientamenti rivisti dell’OMS sulla qualità dell’aria, indicano la necessità di farlo, la Commissione riesamina i dati scientifici relativi agli inquinanti atmosferici e ai loro effetti sulla salute umana e sull’ambiente pertinenti per il conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 1 e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione contenente le principali conclusioni.

2. Il riesame di cui al paragrafo 1 valuta se le norme applicabili in materia di qualità dell’aria continuino ad essere adeguate per conseguire l’obiettivo di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi sulla salute umana e sull’ambiente e se debbano essere contemplati altri inquinanti atmosferici.

Al fine di conseguire gli obiettivi di cui all’articolo 1, il riesame valuta opzioni e tempistiche per l’allineamento dei parametri di qualità dell’aria agli orientamenti più recenti dell’OMS sulla qualità dell’aria e i più recenti dati scientifici.

Il riesame valuta inoltre tutte le altre disposizioni della presente direttiva, comprese quelle sulla proroga del termine per il conseguimento e sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero, e valuta altresì i dati scientifici più recenti, compresi, se del caso, quelli relativi agli inquinanti atmosferici misurati nei supersiti di monitoraggio di cui all’articolo 10 ma attualmente non inclusi nell’allegato I.

Ai fini del riesame, la Commissione tiene conto, tra l’altro, dei seguenti elementi:

a) le ultime informazioni scientifiche dei pertinenti organismi dell’Unione, delle organizzazioni internazionali, quali l’OMS e la convenzione dell’UNECE sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza, e delle altre pertinenti organizzazioni scientifiche;
b) i cambiamenti comportamentali, le politiche di bilancio e gli sviluppi tecnologici che incidono sulla qualità dell’aria e sulla sua valutazione;
c) la situazione della qualità dell’aria e i relativi impatti sulla salute umana e sull’ambiente, compresi gli effetti dell’ozono sulla vegetazione negli Stati membri;
d) i costi sanitari e ambientali diretti e indiretti associati all’inquinamento atmosferico;
e) la natura e l’impatto socioeconomico delle azioni complementari da attuare per conseguire i nuovi obiettivi, nonché un’analisi costi-benefici di tali azioni;
f) i progressi compiuti nell’attuazione delle misure nazionali e dell’Unione di riduzione degli inquinanti e nel miglioramento della qualità dell’aria;
g) la pertinente legislazione in materia di fonti a livello dell’Unione per i settori e le attività che contribuiscono all’inquinamento atmosferico, compresi i progressi compiuti nell’attuazione di tale legislazione;
h) le informazioni pertinenti presentate dagli Stati membri alla Commissione ai fini del riesame;
i) l’introduzione da parte dei singoli Stati membri di norme più rigorose in materia di qualità dell’aria conformemente all’articolo 193 TFUE.

3. L’Agenzia europea dell’ambiente assiste la Commissione nell’esecuzione del riesame.

4. Se lo ritiene necessario, a seguito del riesame la Commissione presenta una proposta per rivedere le norme in materia di qualità dell’aria o includere altri inquinanti atmosferici. Inoltre, se lo ritiene necessario, la Commissione presenta proposte per introdurre o rivedere ogni pertinente legislazione in materia di fonti al fine di contribuire al conseguimento delle norme riviste proposte in materia di qualità dell’aria a livello dell’Unione.

5. Se, nel corso del riesame, individua la necessità di ulteriori misure per conseguire le norme applicabili in materia di qualità dell’aria in una zona significativa del territorio dell’Unione, la Commissione può proporre ulteriori azioni da intraprendere a livello dell’Unione.
[...]

Articolo 30 Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli articoli 1 e 3, all’articolo 4, punti 2), 7), 9), 14), 15), 16) e 18), punti da 21) a 30), punti 33) e 34) e punti da 41) a 45), agli articoli da 5 a 8, all’articolo 9, paragrafi 1, 2 e 3 e paragrafi da 5 a 9, agli articoli 10, 11 e 12, all’articolo 13, paragrafi 1, 2, 3, 5, 6 e 7, all’articolo 15, all’articolo 16, paragrafi 1, 2 e 4, all’articolo 17, paragrafo 4, agli articoli da 18 a 21, all’articolo 22, paragrafi 1, 2, 3 e 5, agli articoli da 23 a 29 e agli allegati da I a X entro l’11 dicembre 2026. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì l’indicazione che, nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore, i riferimenti alla direttiva abrogata dalla presente direttiva si intendono fatti a quest’ultima. Le modalità del riferimento e la formulazione dell’indicazione sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 31 Abrogazione

1. Le direttive 2004/107/CE e 2008/50/CE, modificate dagli atti elencati all’allegato XI, parte A, della presente direttiva sono abrogate a decorrere dal 12 dicembre 2026, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri riguardanti i termini per il recepimento nel diritto nazionale delle direttive di cui all’allegato XI, parte B, della presente direttiva.

2. I riferimenti alle direttive abrogate si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato XII della presente direttiva.

Articolo 32 Entrata in vigore e applicazione

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

L’articolo 2, l’articolo 4, punto 1), punti da 3) a 6), punto 8), punti da 10) a 13), punti 17), 19), 20), 31) e 32) e punti da 35) a 40), l’articolo 9, paragrafo 4, l’articolo 13, paragrafo 4, l’articolo 14, l’articolo 16, paragrafo 3, l’articolo 17, paragrafi 1, 2 e 3, e l’articolo 22, paragrafo 4, si applicano dal 12 dicembre 2026.

...

Collegati

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Direttiva (UE) 2024 2881.pdf)Direttiva (UE) 2024/2881
 
IT1850 kB257

Tags: Ambiente Emissioni Aria

Articoli correlati

Ultimi archiviati Ambiente

Giu 19, 2025 43

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1192

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1192 ID 24140 | 19.06.2025 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1192 della Commissione, del 18 giugno 2025, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 per quanto riguarda determinati aspetti della verifica dei dati e dell’accreditamento dei… Leggi tutto
Giu 18, 2025 99

Comunicazione CE 18.06.2025 / Quote approvvigionamento di prodotti finali a zero emissioni nette

Comunicazione CE 18.06.2025 / Quote approvvigionamento di prodotti finali a zero emissioni nette ID 24134 | 18.06.2025 Comunicazione della Commissione che fornisce informazioni aggiornate per la determinazione delle quote dell'approvvigionamento dell'Unione europea di prodotti finali e dei loro… Leggi tutto
Giu 18, 2025 94

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1176

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1176 ID 24133 | 18.06.2025 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1176 della Commissione, del 23 maggio 2025, che specifica i criteri di preselezione e aggiudicazione delle aste per la diffusione dell'energia da fonti rinnovabili GU L 2025/1176 del 18.6.2025 Entrata… Leggi tutto
Giu 18, 2025 97

Decisione di esecuzione (UE) 2025/1100

Decisione di esecuzione (UE) 2025/1100 ID 24132 | 18.06.2025 Decisione di esecuzione (UE) 2025/1100 della Commissione, del 23 maggio 2025, che adotta orientamenti per l’attuazione di determinati criteri di selezione di progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette di cui all’articolo 13… Leggi tutto
Giu 18, 2025 91

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1178

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1178 / Elenco dei prodotti finali delle tecnologie a zero emissioni nette ID 24131 | 18.06.2025 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1178 della Commissione, del 23 maggio 2025, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1735 del Parlamento europeo… Leggi tutto
Ecosistemi terrestri ed incendi boschivi in Italia Anno 2024
Giu 16, 2025 205

Ecosistemi terrestri ed incendi boschivi in Italia: Anno 2024

Ecosistemi terrestri ed incendi boschivi in Italia: Anno 2024 ID 24114 | 16.06.2025 / In allegato Durante il 2024 l’Italia è stata colpita da incendi boschivi per una superficie complessiva di 514 km2 (quasi la metà della superficie del comune di Roma Capitale). Di questi, il 20% (circa 103 km2 -… Leggi tutto
Decreto 27 maggio 2025 Elenco alberi monumentali d Italia
Giu 06, 2025 578

Decreto 27 maggio 2025

Decreto 27 maggio 2025 / Elenco alberi monumentali d'Italia ID 24085 | 04.06.2025 Decreto 27 maggio 2025 Approvazione e aggiornamento dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia. (GU n.129 del 06.06.2025) [box-info]Il numero complessivo di alberi o sistemi omogenei di alberi iscritti in Elenco,… Leggi tutto
Towards a Monitoring Evaluation framework for international environmental cooperation
Giu 05, 2025 604

Towards a Monitoring & Evaluation framework for international environmental cooperation

Towards a Monitoring & Evaluation framework for international environmental cooperation ID 24077 | 05.06.2025 Towards a Monitoring & Evaluation framework for international environmental cooperation: the Italian Ministry of Environment and Energy Security as a case-study La presente pubblicazione è… Leggi tutto

Più letti Ambiente