Decreto 22 dicembre 2016
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Piano Nazionale Ispezione Rifiuti
Decreto 22 Dicembre 2016
Adozione del Piano nazionale delle ispezioni di stabilimenti, imprese, intermediari e commercianti in conformità dell’art. 34 della direttiva 2008/98/CE, nonché delle spedizioni di rifiuti e del relativo recupero o smaltimento.
La problematica dei controlli sulle spedizioni di rifiuti è considerata una priorità nell’ambito del Regolamento (CE) n. 1013/2006 sulle spedizioni di rifiuti (di seguito Regolamento), al fine di individuare e prevenire il problema delle spedizioni illegali.
Le spedizioni illegali di rifiuti, infatti, sono causa di considerevoli danni alla salute umana e all’ambiente soprattutto nel caso in cui i rifiuti non vengano recuperati o smaltiti in maniera ambientalmente corretta nei paesi di destinazione. Le ragioni che spingono un soggetto o un’impresa ad effettuare una spedizione illegale di rifiuti sono di carattere sostanzialmente economico.
Notevole, infatti, è il risparmio che può derivare dal fatto che i rifiuti non vengono recuperati o smaltiti in impianti che richiedono elevati requisiti tecnici e che, invece, sono trasportati e smaltiti in Paesi che non possiedono standard ambientali elevati.
Il Regolamento sottolinea con forza l’importanza della cooperazione bilaterale o multilaterale tra Stati membri nell’individuazione, prevenzione e controllo dei traffici illeciti di rifiuti.
Solo attraverso una forte e proficua collaborazione tra le autorità competenti coinvolte dei paesi di spedizione, destinazione e transito è possibile, infatti, trovare una soluzione comune per la risoluzione dei casi di spedizioni illegali di rifiuti.
Nel caso in cui ad essere coinvolto in una spedizione illegale di rifiuti fosse un Paese extra UE, anche la Convenzione di Basilea sul controllo di movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e sul loro smaltimento pone l’accento, allo stesso modo, sulla necessità di cooperazione tra le Parti della Convenzione per la gestione e risoluzione dei casi di spedizione illegale.
In tale ultima ipotesi, occorre, quindi, far riferimento anche alle “Linee guida per l’individuazione, prevenzione e controllo dei traffici illeciti di rifiuti pericolosi” adottate nel dicembre 2002 nel corso della sesta Conferenza delle Parti della Convenzione di Basilea.
In tale contesto, si inserisce il ruolo fondamentale svolto dalle autorità competenti di controllo che, nei perimetri delle proprie competenze stabilite dalla normativa di ciascun Stato membro, devono assicurare il loro supporto e la loro collaborazione alle autorità competenti di spedizione, destinazione o transito coinvolte che si trovano a dover gestire tale tipo di illeciti.
Pertanto, al fine di superare alcune divergenze e lacune riscontrate nell’applicazione del Regolamento tra gli Stati membri, in particolare nell’espletamento dei controlli di cui all’articolo 50 concernente “misure di esecuzione negli Stati membri”, è stato emanato il Regolamento (UE) n.660/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, che ha previsto sostanziali modifiche a tale articolo del Regolamento.
Il Piano Nazionale delle Ispezioni (di seguito Piano), quindi, è stato redatto in attuazione del novellato articolo 50 del Regolamento e concorre, insieme ai Piani di ispezione redatti negli altri Stati membri, ad armonizzare a livello europeo le modalità con cui vengono garantite le ispezioni su stabilimenti, imprese, intermediari e commercianti in conformità all’articolo 34 della direttiva 2008/98/CE, nonché sulle ispezioni delle spedizioni di rifiuti e del relativo recupero o smaltimento.
Lo stesso, inoltre, mira a garantire una pianificazione regolare e coerente di tali ispezioni, mediante un'opportuna valutazione dei rischi ed un adeguato coordinamento di tutti i soggetti istituzionali coinvolti.
GU n. 7 del 10.01.2017
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Direttiva 2008/98/CE
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Articolo 34 Ispezioni
1. Gli enti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento dei rifiuti, gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti a titolo professionale, gli intermediari e i commercianti nonché gli enti o le imprese che producono rifiuti pericolosi sono soggetti ad adeguate ispezioni periodiche da parte delle autorità competenti.
2. Le ispezioni relative alle operazioni di raccolta e di trasporto dei rifiuti riguardano l’origine, la natura, la quantità e la destinazione dei rifiuti raccolti e trasportati.
3. Gli Stati membri possono tenere conto delle registrazioni ottenute nell’ambito del sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) in particolare per quanto riguarda la frequenza e l’intensità delle ispezioni.
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Domande frequenti Regolamento (CE) 1013/2006 Spedizioni rifiuti