DM n. 275 del 12 Ottobre 2016 Centro Coordinamento RAEE
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Approvazione dello statuto del Centro di coordinamento RAEE
Decreto 12 ottobre 2016, n. 275
Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell’economia e delle finanze, ha approvato lo statuto del Centro di coordinamento RAEE con il Decreto 12 ottobre 2016, n. 275.
Il decreto (allegato) è consultabile sul sito www.minambiente.it nell’area tematica “territorio” alla sezione “rifiuti”.
È approvato lo statuto del Centro del coordinamento RAEE, allegato al presente decreto e che ne costituisce parte integrante.
Statuto
Articolo 1 Denominazione e natura giuridica
1. Il "Centro di Coordinamento RAEE" (di seguito anche "Centro di Coordinamento") è istituito ai sensi dell'articolo 9 del Decreto ministeriale 25 settembre 2007, n. 185, ed in adempimento dell'obbligo previsto dall'articolo 33, comma l del Decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 e successive modifiche e integrazioni (di seguito "Decreto Legislativo 49/14").
2. Il Centro di Coordinamento ha la forma di consorzio con personalità giuridica di diritto privato, ed è disciplinato per tutto ciò che non è regolato dal presente statuto, dalle norme contenute negli articoli 2602 e seguenti del codice civile.
Articolo 2 Sede e durata
1. Il Centro di Coordinamento ha la propria sede in Milano, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese.
2. Il Centro di Coordinamento ha durata illimitata sino alla permanenza dei presupposti di legge per la sua istituzione.
3. Il Centro di Coordinamento può essere anticipatamente sciolto e posto in liquidazione con le modalità indicate ai sensi dell'articolo 19 del presente Statuto.
Articolo 3 Oggetto e scopo
1. Il Centro di Coordinamento conforma la propria attività ai principi generali contenuti nella parte IV del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed in particolare ai principi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e libera concorrenza.
2. Il Centro di Coordinamento non ha fine di lucro ed è costituito con lo scopo di ottimizzare, uniformando le relative modalità e condizioni, la raccolta, il ritiro e la gestione dei RAEE in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale da parte dei sistemi collettivi per il conferimento agli impianti di trattamento.
3. In particolare, il Centro di Coordinamento opera al fine di:
(a) garantire il ritiro dei RAEE conferiti ai centri di raccolta comunali in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale da parte di ogni sistema collettivo, nel rispetto del principio di concorrenza e non discriminazione, al fine di incrementare la raccolta dei RAEE da parte dei Comuni e di conseguire gli
obiettivi di raccolta differenziata, riciclaggio, recupero stabiliti dal Decreto Legislativo 49/14;
(b) collaborare alla definizione della metodologia per l'adeguato trattamento dei RAEE;
(c) supportare il Comitato di vigilanza nella definizione dei criteri oggettivi di quantificazione delle quote di mercato, promuovendo studi da parte di istituti scientifici e di ricerca;
(d) assicurare risposte tempestive alle richieste di ritiro da parte dei centri di raccolta, utilizzando a tal fine metodologie telematiche;
(e) raccogliere e rendicontare i dati relativi alla raccolta e al trattamento sulla base delle informazioni acquisite;
(f) trasmettere annualmente all'ISPRA le informazioni relative alle richieste di ritiro da parte dei Centri di Raccolta;
(g) stipulare specifici accordi con le associazioni di categoria dei soggetti recuperatori;
(h) assicurare il monitoraggio dei flussi di RAEE di cui agli Allegati I e III del Decreto Legislativo 49/14, distinti per categoria e smistati ai sistemi collettivi sulla base delle modalità da definire di intesa con l'ISPRA e il Comitato di vigilanza e controllo;
(i) predisporre per ciascun raggruppamento di RAEE un programma annuale di prevenzione e attività da trasmettere al Comitato di vigilanza e controllo contenente indicazioni specifiche anche con riguardo agli obiettivi di recupero dei RAEE stabilite per ogni categoria;
G) coordinare e garantire il corretto trasferimento delle informazioni fornite dai produttori agli impianti di preparazione per il riutilizzo, trattamento e riciclaggio attraverso strumenti elettronici, mediante la predisposizione di un'apposita banca dati.
4. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 3 del presente articolo, il Centro di Coordinamento svolge tutte le funzioni allo stesso attribuite dalla normativa vigente, ed in particolare le seguenti attività, garantendo la sicurezza e la riservatezza dei dati nel rispetto della normativa applicabile:
(a) definizione delle regole operative del Sistema RAEE, finalizzate a: stabilire le modalità e le procedure per l 'assegnazione a ciascun sistema collettivo dei punti di prelievo presenti nei centri di raccolta su tutto il territorio nazionale, secondo criteri idonei a garantire condizioni operative uniformi e omogenee tra i sistemi collettivi; individuare metodi di calcolo di eventuali coefficienti correttivi, per la compensazione annuale delle quote, ed altre regole necessarie al funzionamento del Sistema RAEE da comunicare al Comitato di vigilanza e controllo.
(b) attuazione delle Regole Operative del Sistema RAEE eventualmente adattandole e modificandole a seconda delle esigenze operative del Sistema RAEE;
(c) calcolo delle quote di competenza di ogni Consorziato per i relativi raggruppamenti RAEE, in relazione ai dati ricevuti dal Comitato di vigilanza e controllo sulla base dell ' elenco delle AEE che rientrano nelle categorie di cui gli allegati I e III del Decreto Legislativo 49/14;
(d) comunicazione ai Consorziati delle quote di competenza per ogni raggruppamento RAEE trattato;
(e) segnalazione di eventuali infrazioni al Comitato di vigilanza e controllo;
(f) definizione con l'ANCI, le aziende della raccolta e i produttori di AEE, tramite un accordo di programma ai sensi dell 'articolo 15, comma 2 del Decreto Legislativo 49/14, delle condizioni generali per il ritiro da parte dei sistemi collettivi dei RAEE raccolti nell'ambito del circuito domestico;
(g) definizione con le associazioni nazionali di categoria della distribuzione, l'ANCI, le aziende della raccolta e con i produttori di AEE tramite un accordo di programma ai sensi de Il ' articolo 16, comma 2 del Decreto Legislativo 49/14, delle condizioni alle quali il ritiro da parte dei sistemi collettivi dei RAEE raccolti dai distributori è effettuato direttamente presso i distributori medesimi;
(h) definizione di accordi con le associazioni di categoria dei soggetti recuperatori.
segue in allegato
GU n. 254 del 29.10.2016