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Regolamento di esecuzione (UE) 2024/917

ID 21569 | | Visite: 980 | Legislazione RifiutiPermalink: https://www.certifico.com/id/21569

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/917

ID 21569 | 25.03.2024

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/917 della Commissione, del 22 marzo 2024, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/92 per quanto riguarda alcuni obblighi di comunicazione per i rifiuti accidentalmente pescati

GU L 2024/917 del 25.3.2024

Entrata in vigore: 14.04.2024

_______

Articolo 1

L’articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/92 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

A decorrere dal 1° gennaio 2024 gli Stati membri comunicano i dati e le informazioni per periodi di due anni civili. Le comunicazioni sono trasmesse per via elettronica entro 12 mesi dalla fine del secondo anno per il quale sono state raccolte. La prima comunicazione è trasmessa entro il 31 dicembre 2026.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

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Tags: Ambiente Rifiuti

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