Slide background
Slide background
Slide background
Slide background




Decisione (UE) 2019/418

ID 7989 | | Visite: 3561 | EcolabelPermalink: https://www.certifico.com/id/7989

Decisione UE 2019 418

Decisione (UE) 2019/418

della Commissione del 13 marzo 2019 recante modifica delle decisioni (UE) 2017/1214, (UE) 2017/1215, (UE) 2017/1216, (UE) 2017/1217, (UE) 2017/1218 e (UE) 2017/1219

GU L 73/188 del 15.03.2019

_______

Le decisioni della Commissione (UE) 2017/1214, (UE) 2017/1215, (UE) 2017/1216, (UE) 2017/1217, (UE) 2017/1218 e (UE) 2017/1219 stabiliscono i criteri e i relativi requisiti in materia di valutazioni e verifiche rispettivamente per i detersivi per piatti, i detersivi per lavastoviglie industriali o professionali, i detersivi per lavastoviglie, i prodotti per la pulizia di superfici dure, i detersivi per bucato e i detersivi per bucato per uso industriale o professionale.

Articolo 1

Nell'allegato della decisione (UE) 2017/1214, sezione «Valutazione e verifica», lettera b) («Soglie di misurazione»), tabella 1, la nota con asterisco (*) è sostituita dalla seguente:

«(*) Con ‘nessun limite’ si intende: a prescindere dalla concentrazione (limite di rilevabilità analitica) per tutte le sostanze usate, con l'eccezione dei sottoprodotti e delle impurità derivate da materie prime, che possono essere presenti fino a una concentrazione dello 0,010 % in peso nella formulazione finale;».

Articolo 2

Nell'allegato della decisione (UE) 2017/1215, sezione «Valutazione e verifica», lettera b) («Soglie di misurazione»), tabella 1, la nota con asterisco (*) è sostituita dalla seguente:

«(*) Con ‘nessun limite’ si intende: a prescindere dalla concentrazione (limite di rilevabilità analitica) per tutte le sostanze usate, con l'eccezione dei sottoprodotti e delle impurità derivate da materie prime, che possono essere presenti fino a una concentrazione dello 0,010 % in peso nella formulazione finale;».

Articolo 3

Nell'allegato della decisione (UE) 2017/1216, sezione «Valutazione e verifica», lettera b) («Soglie di misurazione»), tabella 1, la nota con asterisco (*) è sostituita dalla seguente:

«(*) Con ‘nessun limite’ si intende: a prescindere dalla concentrazione (limite di rilevabilità analitica) per tutte le sostanze usate, con l'eccezione dei sottoprodotti e delle impurità derivate da materie prime, che possono essere presenti fino a una concentrazione dello 0,010 % in peso nella formulazione finale;».

Articolo 4

La decisione (UE) 2017/1217 è così modificata:

a) all'articolo 7, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le licenze relative all'Ecolabel UE assegnate in base ai criteri stabiliti dalla decisione 2011/383/UE possono essere utilizzate fino al 30 giugno 2019.»;

b) nell'allegato, sezione «Valutazione e verifica», lettera b) («Soglie di misurazione»), tabella 1, la nota con asterisco (*) è sostituita dalla seguente:

«(*) Con ‘nessun limite’ si intende: a prescindere dalla concentrazione (limite di rilevabilità analitica) per tutte le sostanze usate, con l'eccezione dei sottoprodotti e delle impurità derivate da materie prime, che possono essere presenti fino a una concentrazione dello 0,010 % in peso nella formulazione finale;».

Articolo 5

L'allegato della decisione (UE) 2017/1218 è modificato come segue:

a) nella sezione «Valutazione e verifica», lettera b) («Soglie di misurazione»), tabella 1, la nota con asterisco (*) è sostituita dalla seguente:

«(*) Con ‘nessun limite’ si intende: a prescindere dalla concentrazione (limite di rilevabilità analitica) per tutte le sostanze usate, con l'eccezione dei sottoprodotti e delle impurità derivate da materie prime, che possono essere presenti fino a una concentrazione dello 0,010 % in peso nella formulazione finale»;

b) nel «Criterio 5» («Sostanze escluse e soggette a restrizione»), lettera b), punto ii), la tabella 3 («Sostanze in deroga») è sostituita dalla tabella di cui all'allegato della presente decisione.

Articolo 6

L'allegato della decisione (UE) 2017/1219 è modificato come segue:

a) al «Criterio 1» («Tossicità per gli organismi acquatici»), l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

«A causa della degradazione di talune sostanze nel processo di lavaggio, a quanto segue si applicano norme separate:

- perossido di idrogeno (H2O2) . da non includere nel calcolo del volume critico di diluizione (CDV),

- acido peracetico - da includere nel calcolo come acido acetico,

- l'acido ε-ftalimido-perossi-esanoico (PAP) - da includere nel calcolo come acido ε-ftalimido-esanoico (PAC).

I valori da utilizzare per il calcolo del CDV [ chronic ] per l'acido ε-ftalimido-esanoico (PAC) sono i seguenti:

DF(i) = 0,05

TF chronic(i) = 0,256 mg/l

Aerobica = R

Anaerobica = O»;

b) nella sezione «Valutazione e verifica», lettera b) («Soglie di misurazione»), tabella 1, la nota con asterisco (*) è sostituita dalla seguente:

«(*) Con ‘nessun limite’ si intende: a prescindere dalla concentrazione (limite di rilevabilità analitica) per tutte le sostanze usate, con l'eccezione dei sottoprodotti e delle impurità derivate da materie prime, che possono essere presenti fino a una concentrazione dello 0,010 % in peso nella formulazione finale;».

...

ALLEGATO

Sostanza

Classificazione a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008

Indicazione di pericolo

Tensioattivi

Pericoloso per l'ambiente acquatico — Pericolo acuto, categoria 1

H400 Molto tossico per gli organismi acquatici

Pericoloso per l'ambiente acquatico — Pericolo cronico, categoria 3

H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

Subtilisina

Pericoloso per l'ambiente acquatico — Pericolo acuto, categoria 1

H400 Molto tossico per gli organismi acquatici

Pericoloso per l'ambiente acquatico — Pericolo cronico, categoria 2

H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

Enzimi (1)

Sensibilizzazione della pelle, categorie di pericolo 1, 1 A, 1B

H317 Può provocare una reazione allergica della pelle

Sensibilizzazione delle vie respiratorie, categorie di pericolo 1, 1 A, 1B

H334 Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato

NTA quale impurità in MGDA e GLDA (2)

Cancerogenicità, categoria di pericolo 2

H351 Sospettato di provocare il cancro

 ...

Collegati:

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Decisione UE 2019 418.pdf)Decisione (UE) 2019/418
 
IT384 kB737

Tags: Ambiente Ecolabel

Articoli correlati

Ultimi archiviati Ambiente

Delibera n  5 del 19 dicembre 2024
Gen 08, 2025 145

Delibera n. 5 del 19 dicembre 2024

Delibera n. 5 del 19 dicembre 2024 ID 23263 | 08.01.2025 / In allegato Delibera n. 5 del 19 dicembre 2024 - Criteri per l’applicazione dell’articolo 8, comma 2, del decreto 3 giugno 2014, n. 120, sostituzione della deliberazione n. 2 del 16 settembre 2015 Pubblicata il 19/12/2024 ... Articolo 1… Leggi tutto
Delibera n  4 del 19 dicembre 2024  Abrogazione categoria 3 bis ANGA
Gen 08, 2025 126

Delibera n. 4 del 19 dicembre 2024

Delibera n. 4 del 19 dicembre 2024 / Abrogazione categoria 3-bis ANGA ID 23262 | 08.01.2025 / In allegato Delibera n. 4 del 19 dicembre 2024 - Abrogazione della categoria 3-bis dell’Albo nazionale gestori ambientali Pubblicata: 19.12.2024 ... Articolo 1 (Abrogazione delle delibere relative… Leggi tutto
Legge 9 gennaio 1991 n  9
Gen 06, 2025 113

Legge 9 gennaio 1991 n. 9

Legge 9 gennaio 1991 n. 9 / Norme attuazione Piano energetico nazionale ID 23522 | 06.01.2025 Legge 9 gennaio 1991 n. 9Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni… Leggi tutto
Indirizzi operatavi posa attivit  in mare di cavi e condotte   MASE Dic  2024
Gen 02, 2025 217

Indirizzi operativi posa attività in mare di cavi e condotte

Indirizzi operativi posa attività in mare di cavi e condotte comma 5 dell’art. 109 del D.Lgs. 152/2006 - ISPRA Dic. 2024 ID 23228 | 02.01.2025 Contenuti della documentazione inerente alla movimentazione dei fondali marini derivante dall’attività di posa in mare di cavi e condotte di cui al comma 5… Leggi tutto
Regolamento delegato  UE  2024 3214
Dic 27, 2024 157

Regolamento delegato (UE) 2024/3214

Regolamento delegato (UE) 2024/3214 ID 23203 | 27.12.2024 Regolamento delegato (UE) 2024/3214 della Commissione, del 16 ottobre 2024, che modifica il regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per il monitoraggio delle emissioni di gas a effetto… Leggi tutto

Più letti Ambiente