Slide background
Slide background
Slide background
Slide background




Decisione (UE) 2019/418

ID 7989 | | Visite: 3931 | EcolabelPermalink: https://www.certifico.com/id/7989

Decisione UE 2019 418

Decisione (UE) 2019/418

della Commissione del 13 marzo 2019 recante modifica delle decisioni (UE) 2017/1214, (UE) 2017/1215, (UE) 2017/1216, (UE) 2017/1217, (UE) 2017/1218 e (UE) 2017/1219

GU L 73/188 del 15.03.2019

_______

Le decisioni della Commissione (UE) 2017/1214, (UE) 2017/1215, (UE) 2017/1216, (UE) 2017/1217, (UE) 2017/1218 e (UE) 2017/1219 stabiliscono i criteri e i relativi requisiti in materia di valutazioni e verifiche rispettivamente per i detersivi per piatti, i detersivi per lavastoviglie industriali o professionali, i detersivi per lavastoviglie, i prodotti per la pulizia di superfici dure, i detersivi per bucato e i detersivi per bucato per uso industriale o professionale.

Articolo 1

Nell'allegato della decisione (UE) 2017/1214, sezione «Valutazione e verifica», lettera b) («Soglie di misurazione»), tabella 1, la nota con asterisco (*) è sostituita dalla seguente:

«(*) Con ‘nessun limite’ si intende: a prescindere dalla concentrazione (limite di rilevabilità analitica) per tutte le sostanze usate, con l'eccezione dei sottoprodotti e delle impurità derivate da materie prime, che possono essere presenti fino a una concentrazione dello 0,010 % in peso nella formulazione finale;».

Articolo 2

Nell'allegato della decisione (UE) 2017/1215, sezione «Valutazione e verifica», lettera b) («Soglie di misurazione»), tabella 1, la nota con asterisco (*) è sostituita dalla seguente:

«(*) Con ‘nessun limite’ si intende: a prescindere dalla concentrazione (limite di rilevabilità analitica) per tutte le sostanze usate, con l'eccezione dei sottoprodotti e delle impurità derivate da materie prime, che possono essere presenti fino a una concentrazione dello 0,010 % in peso nella formulazione finale;».

Articolo 3

Nell'allegato della decisione (UE) 2017/1216, sezione «Valutazione e verifica», lettera b) («Soglie di misurazione»), tabella 1, la nota con asterisco (*) è sostituita dalla seguente:

«(*) Con ‘nessun limite’ si intende: a prescindere dalla concentrazione (limite di rilevabilità analitica) per tutte le sostanze usate, con l'eccezione dei sottoprodotti e delle impurità derivate da materie prime, che possono essere presenti fino a una concentrazione dello 0,010 % in peso nella formulazione finale;».

Articolo 4

La decisione (UE) 2017/1217 è così modificata:

a) all'articolo 7, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le licenze relative all'Ecolabel UE assegnate in base ai criteri stabiliti dalla decisione 2011/383/UE possono essere utilizzate fino al 30 giugno 2019.»;

b) nell'allegato, sezione «Valutazione e verifica», lettera b) («Soglie di misurazione»), tabella 1, la nota con asterisco (*) è sostituita dalla seguente:

«(*) Con ‘nessun limite’ si intende: a prescindere dalla concentrazione (limite di rilevabilità analitica) per tutte le sostanze usate, con l'eccezione dei sottoprodotti e delle impurità derivate da materie prime, che possono essere presenti fino a una concentrazione dello 0,010 % in peso nella formulazione finale;».

Articolo 5

L'allegato della decisione (UE) 2017/1218 è modificato come segue:

a) nella sezione «Valutazione e verifica», lettera b) («Soglie di misurazione»), tabella 1, la nota con asterisco (*) è sostituita dalla seguente:

«(*) Con ‘nessun limite’ si intende: a prescindere dalla concentrazione (limite di rilevabilità analitica) per tutte le sostanze usate, con l'eccezione dei sottoprodotti e delle impurità derivate da materie prime, che possono essere presenti fino a una concentrazione dello 0,010 % in peso nella formulazione finale»;

b) nel «Criterio 5» («Sostanze escluse e soggette a restrizione»), lettera b), punto ii), la tabella 3 («Sostanze in deroga») è sostituita dalla tabella di cui all'allegato della presente decisione.

Articolo 6

L'allegato della decisione (UE) 2017/1219 è modificato come segue:

a) al «Criterio 1» («Tossicità per gli organismi acquatici»), l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

«A causa della degradazione di talune sostanze nel processo di lavaggio, a quanto segue si applicano norme separate:

- perossido di idrogeno (H2O2) . da non includere nel calcolo del volume critico di diluizione (CDV),

- acido peracetico - da includere nel calcolo come acido acetico,

- l'acido ε-ftalimido-perossi-esanoico (PAP) - da includere nel calcolo come acido ε-ftalimido-esanoico (PAC).

I valori da utilizzare per il calcolo del CDV [ chronic ] per l'acido ε-ftalimido-esanoico (PAC) sono i seguenti:

DF(i) = 0,05

TF chronic(i) = 0,256 mg/l

Aerobica = R

Anaerobica = O»;

b) nella sezione «Valutazione e verifica», lettera b) («Soglie di misurazione»), tabella 1, la nota con asterisco (*) è sostituita dalla seguente:

«(*) Con ‘nessun limite’ si intende: a prescindere dalla concentrazione (limite di rilevabilità analitica) per tutte le sostanze usate, con l'eccezione dei sottoprodotti e delle impurità derivate da materie prime, che possono essere presenti fino a una concentrazione dello 0,010 % in peso nella formulazione finale;».

...

ALLEGATO

Sostanza

Classificazione a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008

Indicazione di pericolo

Tensioattivi

Pericoloso per l'ambiente acquatico — Pericolo acuto, categoria 1

H400 Molto tossico per gli organismi acquatici

Pericoloso per l'ambiente acquatico — Pericolo cronico, categoria 3

H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

Subtilisina

Pericoloso per l'ambiente acquatico — Pericolo acuto, categoria 1

H400 Molto tossico per gli organismi acquatici

Pericoloso per l'ambiente acquatico — Pericolo cronico, categoria 2

H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

Enzimi (1)

Sensibilizzazione della pelle, categorie di pericolo 1, 1 A, 1B

H317 Può provocare una reazione allergica della pelle

Sensibilizzazione delle vie respiratorie, categorie di pericolo 1, 1 A, 1B

H334 Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato

NTA quale impurità in MGDA e GLDA (2)

Cancerogenicità, categoria di pericolo 2

H351 Sospettato di provocare il cancro

 ...

Collegati:

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Decisione UE 2019 418.pdf)Decisione (UE) 2019/418
 
IT384 kB784

Tags: Ambiente Ecolabel

Articoli correlati

Ultimi archiviati Ambiente

Regolamento di esecuzione  UE  2025 772
Apr 22, 2025 218

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/772

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/772 ID 23858 | 22.04.2025 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/772 della Commissione, del 16 aprile 2025, che modifica e rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842 della Commissione recante disposizioni di applicazione della direttiva 2003/87/CE del… Leggi tutto
Libro verde   Gli appalti pubblici nell unione europea 1996
Apr 21, 2025 190

Libro Verde - Gli appalti pubblici nell'Unione Europea

Libro Verde Gli appalti pubblici nell'Unione Europea 1996 ID 23857 | 21.04.2025 / COM_1996_0583_FIN Dalla fine degli anni ’90 con il Libro Verde “Gli appalti pubblici nell’Unione Europea” del 1996, la Commissione europea ha mostrato progressivamente maggiore attenzione verso lo strumento del Green… Leggi tutto
Apr 16, 2025 425

Circolare ANGA n. 1 del 15 Aprile 2025

Circolare ANGA n. 1 del 15 Aprile 2025 ID 23822 | 16.04.2025 / In allegato Circolare ANGA n. 1 del 15 Aprile 2025 - Quiz verifiche di idoneità del Responsabile Tecnico Si comunica che a seguito delle modifiche normative intervenute, è stata aggiornata la banca dati dei quiz riguardanti le verifiche… Leggi tutto

Più letti Ambiente