Slide background
Slide background
Slide background
Slide background




Decisione (UE) 2019/418

ID 7989 | | Visite: 3710 | EcolabelPermalink: https://www.certifico.com/id/7989

Decisione UE 2019 418

Decisione (UE) 2019/418

della Commissione del 13 marzo 2019 recante modifica delle decisioni (UE) 2017/1214, (UE) 2017/1215, (UE) 2017/1216, (UE) 2017/1217, (UE) 2017/1218 e (UE) 2017/1219

GU L 73/188 del 15.03.2019

_______

Le decisioni della Commissione (UE) 2017/1214, (UE) 2017/1215, (UE) 2017/1216, (UE) 2017/1217, (UE) 2017/1218 e (UE) 2017/1219 stabiliscono i criteri e i relativi requisiti in materia di valutazioni e verifiche rispettivamente per i detersivi per piatti, i detersivi per lavastoviglie industriali o professionali, i detersivi per lavastoviglie, i prodotti per la pulizia di superfici dure, i detersivi per bucato e i detersivi per bucato per uso industriale o professionale.

Articolo 1

Nell'allegato della decisione (UE) 2017/1214, sezione «Valutazione e verifica», lettera b) («Soglie di misurazione»), tabella 1, la nota con asterisco (*) è sostituita dalla seguente:

«(*) Con ‘nessun limite’ si intende: a prescindere dalla concentrazione (limite di rilevabilità analitica) per tutte le sostanze usate, con l'eccezione dei sottoprodotti e delle impurità derivate da materie prime, che possono essere presenti fino a una concentrazione dello 0,010 % in peso nella formulazione finale;».

Articolo 2

Nell'allegato della decisione (UE) 2017/1215, sezione «Valutazione e verifica», lettera b) («Soglie di misurazione»), tabella 1, la nota con asterisco (*) è sostituita dalla seguente:

«(*) Con ‘nessun limite’ si intende: a prescindere dalla concentrazione (limite di rilevabilità analitica) per tutte le sostanze usate, con l'eccezione dei sottoprodotti e delle impurità derivate da materie prime, che possono essere presenti fino a una concentrazione dello 0,010 % in peso nella formulazione finale;».

Articolo 3

Nell'allegato della decisione (UE) 2017/1216, sezione «Valutazione e verifica», lettera b) («Soglie di misurazione»), tabella 1, la nota con asterisco (*) è sostituita dalla seguente:

«(*) Con ‘nessun limite’ si intende: a prescindere dalla concentrazione (limite di rilevabilità analitica) per tutte le sostanze usate, con l'eccezione dei sottoprodotti e delle impurità derivate da materie prime, che possono essere presenti fino a una concentrazione dello 0,010 % in peso nella formulazione finale;».

Articolo 4

La decisione (UE) 2017/1217 è così modificata:

a) all'articolo 7, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le licenze relative all'Ecolabel UE assegnate in base ai criteri stabiliti dalla decisione 2011/383/UE possono essere utilizzate fino al 30 giugno 2019.»;

b) nell'allegato, sezione «Valutazione e verifica», lettera b) («Soglie di misurazione»), tabella 1, la nota con asterisco (*) è sostituita dalla seguente:

«(*) Con ‘nessun limite’ si intende: a prescindere dalla concentrazione (limite di rilevabilità analitica) per tutte le sostanze usate, con l'eccezione dei sottoprodotti e delle impurità derivate da materie prime, che possono essere presenti fino a una concentrazione dello 0,010 % in peso nella formulazione finale;».

Articolo 5

L'allegato della decisione (UE) 2017/1218 è modificato come segue:

a) nella sezione «Valutazione e verifica», lettera b) («Soglie di misurazione»), tabella 1, la nota con asterisco (*) è sostituita dalla seguente:

«(*) Con ‘nessun limite’ si intende: a prescindere dalla concentrazione (limite di rilevabilità analitica) per tutte le sostanze usate, con l'eccezione dei sottoprodotti e delle impurità derivate da materie prime, che possono essere presenti fino a una concentrazione dello 0,010 % in peso nella formulazione finale»;

b) nel «Criterio 5» («Sostanze escluse e soggette a restrizione»), lettera b), punto ii), la tabella 3 («Sostanze in deroga») è sostituita dalla tabella di cui all'allegato della presente decisione.

Articolo 6

L'allegato della decisione (UE) 2017/1219 è modificato come segue:

a) al «Criterio 1» («Tossicità per gli organismi acquatici»), l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

«A causa della degradazione di talune sostanze nel processo di lavaggio, a quanto segue si applicano norme separate:

- perossido di idrogeno (H2O2) . da non includere nel calcolo del volume critico di diluizione (CDV),

- acido peracetico - da includere nel calcolo come acido acetico,

- l'acido ε-ftalimido-perossi-esanoico (PAP) - da includere nel calcolo come acido ε-ftalimido-esanoico (PAC).

I valori da utilizzare per il calcolo del CDV [ chronic ] per l'acido ε-ftalimido-esanoico (PAC) sono i seguenti:

DF(i) = 0,05

TF chronic(i) = 0,256 mg/l

Aerobica = R

Anaerobica = O»;

b) nella sezione «Valutazione e verifica», lettera b) («Soglie di misurazione»), tabella 1, la nota con asterisco (*) è sostituita dalla seguente:

«(*) Con ‘nessun limite’ si intende: a prescindere dalla concentrazione (limite di rilevabilità analitica) per tutte le sostanze usate, con l'eccezione dei sottoprodotti e delle impurità derivate da materie prime, che possono essere presenti fino a una concentrazione dello 0,010 % in peso nella formulazione finale;».

...

ALLEGATO

Sostanza

Classificazione a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008

Indicazione di pericolo

Tensioattivi

Pericoloso per l'ambiente acquatico — Pericolo acuto, categoria 1

H400 Molto tossico per gli organismi acquatici

Pericoloso per l'ambiente acquatico — Pericolo cronico, categoria 3

H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

Subtilisina

Pericoloso per l'ambiente acquatico — Pericolo acuto, categoria 1

H400 Molto tossico per gli organismi acquatici

Pericoloso per l'ambiente acquatico — Pericolo cronico, categoria 2

H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

Enzimi (1)

Sensibilizzazione della pelle, categorie di pericolo 1, 1 A, 1B

H317 Può provocare una reazione allergica della pelle

Sensibilizzazione delle vie respiratorie, categorie di pericolo 1, 1 A, 1B

H334 Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato

NTA quale impurità in MGDA e GLDA (2)

Cancerogenicità, categoria di pericolo 2

H351 Sospettato di provocare il cancro

 ...

Collegati:

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Decisione UE 2019 418.pdf)Decisione (UE) 2019/418
 
IT384 kB754

Tags: Ambiente Ecolabel

Articoli correlati

Ultimi archiviati Ambiente

Impianti con prodotti refrigeranti   esercizio e manutenzione
Feb 12, 2025 216

Impianti con prodotti refrigeranti: esercizio e manutenzione

Impianti con prodotti refrigeranti - esercizio e manutenzione / UFAM CH 2022 ID 23454 | 12.02.2025 / UFAM CH 2022 Aiuto all’esecuzione dell’UFAM con riferimento alle disposizioni legali per il registro di manutenzione, il controllo della tenuta stagna e l’obbligo di notifica. 4a edizione aggiornata… Leggi tutto
Impianti con prodotti refrigeranti   dal progetto all immissione sul mercato
Feb 12, 2025 306

Impianti con prodotti refrigeranti: progetto e immissione sul mercato

Impianti con prodotti refrigeranti: dal progetto all’immissione sul mercato / UFAM CH 2022 ID 23454 | 12.02.2025 / UFAM CH 2022 Aiuto all’esecuzione dell’UFAM con riferimento alle disposizioni normative per impianti di refrigerazione, di climatizzazione e di pompe di calore che funzionano con… Leggi tutto
Il nuovo Regolamento sul Ripristino della Natura   Natura 2020 Genn  2025
Feb 07, 2025 215

Il nuovo Regolamento sul Ripristino della Natura

Il nuovo Regolamento sul Ripristino della Natura / Natura 2000 ID 23423 | 07.02.2025 Il Regolamento europeo 2024/1991 sul Ripristino della Natura è entrato in vigore il 18 agosto 2024. Il suo obiettivo è ripristinare una varietà di ecosistemi, habitat e specie degradati sulla terraferma e nei mari… Leggi tutto
Interconfronto 2023 2024 sulla tassonomia delle diatomee bentoniche d acqua dolce
Feb 05, 2025 151

Interconfronto 2023-2024 sulla tassonomia delle diatomee bentoniche d’acqua dolce

Interconfronto 2023-2024 sulla tassonomia delle diatomee bentoniche d’acqua dolce ID 23409 | 05.02.2025 / In allegato Il presente rapporto illustra i risultati di un confronto interlaboratorio volto a valutare le prestazioni degli operatori coinvolti nell’identificazione tassonomica delle diatomee… Leggi tutto
Controllo dei distributori di benzina con recupero dei vapori
Feb 04, 2025 157

Controllo dei distributori di benzina con recupero dei vapori

Controllo dei distributori di benzina con recupero dei vapori / UFAM CH 2021 ID 23406 | 04.02.2025 / In allegato Aiuto all’esecuzione per i distributori di benzina. Stato 2021 Durante il travaso di benzina e il rifornimento degli autoveicoli, il rilascio di vapori di benzina deve essere limitato in… Leggi tutto

Più letti Ambiente