Slide background
Slide background
Slide background
Slide background




Regolamento delegato (UE) 2023/2486

ID 20799 | | Visite: 2285 | Legislazione AmbientePermalink: https://www.certifico.com/id/20799

Regolamento delegato  UE  2023 2486

Regolamento delegato (UE) 2023/2486 

ID 20799 | 21.11.2023

Regolamento delegato (UE) 2023/2486 della Commissione, del 27 giugno 2023, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un’attività economica contribuisce in modo sostanziale all’uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, alla transizione verso un’economia circolare, alla prevenzione e alla riduzione dell’inquinamento o alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale, e che modifica il regolamento delegato (UE) 2021/2178 per quanto riguarda la comunicazione al pubblico di informazioni specifiche relative a tali attività economiche

GU L 2023/2486 del 21.11.2023

Entrata in vigore: 11.12.2023

Applicazione dal 1° gennaio 2024

_______

Articolo 1 Criteri di vaglio tecnico relativi all’uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine

I criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un’attività economica contribuisce in modo sostanziale all’uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale di cui all’articolo 9 del regolamento (UE) 2020/852 figurano nell’allegato I del presente regolamento.

Articolo 2 Criteri di vaglio tecnico relativi alla transizione verso un’economia circolare

I criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un’attività economica contribuisce in modo sostanziale alla transizione verso un’economia circolare e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale di cui all’articolo 9 del regolamento (UE) 2020/852 figurano nell’allegato II del presente regolamento.

Articolo 3 Criteri di vaglio tecnico relativi alla prevenzione e alla riduzione dell’inquinamento

I criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un’attività economica contribuisce in modo sostanziale alla prevenzione e alla riduzione dell’inquinamento e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale di cui all’articolo 9 del regolamento (UE) 2020/852 figurano nell’allegato III del presente regolamento.

Articolo 4 Criteri di vaglio tecnico relativi alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi

I criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un’attività economica contribuisce in modo sostanziale alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale di cui all’articolo 9 del regolamento (UE) 2020/852 figurano nell’allegato IV del presente regolamento.

Articolo 5 Modifiche del regolamento delegato (UE) 2021/2178

Il regolamento delegato (UE) 2021/2178 è così modificato:

(1) all’articolo 8, il paragrafo 5 è soppresso;

(2) all’articolo 10 sono aggiunti i paragrafi 6 e 7 seguenti:

«6. Dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 le imprese non finanziarie comunicano solo la quota delle attività economiche ammissibili e di quelle non ammissibili alla tassonomia a norma del regolamento delegato 2023/2486, dell’allegato I, sezioni da 3.18 a 3.21 e da 6.18 a 6.20, del regolamento delegato (UE) 2021/2139, e dell’allegato II, sezioni 5.13, 7.8, 8.4, 9.3, 14.1 e 14.2, del regolamento delegato (UE) 2021/2139 rispetto al loro fatturato, alle loro spese in conto capitale e alle loro spese operative totali, e le informazioni qualitative di cui all’allegato I, sezione 1.2, pertinenti ai fini di tale informativa.

Dal 1° gennaio 2025 gli indicatori fondamentali di prestazione delle imprese non finanziarie devono riguardare le attività economiche di cui al regolamento delegato 2023/2486, all’allegato I, sezioni da 3.18 a 3.21 e da 6.18 a 6.20, del regolamento delegato (UE) 2021/2139 e all’allegato II, sezioni 5.13, 7.8, 8.4, 9.3, 14.1 e 14.2, del regolamento delegato (UE) 2021/2139.

7. Dal 1° gennaio 2024 fino al 31 dicembre 2025 le imprese finanziarie comunicano solo:

a) la quota delle esposizioni in attività economiche non ammissibili e ammissibili alla tassonomia rispetto ai loro attivi coperti a norma del regolamento delegato 2023/2486, dell’allegato I, sezioni da 3.18 a 3.21 e da 6.18 a 6.20, del regolamento delegato (UE) 2021/2139 e dell’allegato II, sezioni 5.13, 7.8, 8.4, 9.3, 14.1 e 14.2, del regolamento delegato (UE) 2021/2139;

b) le informazioni qualitative di cui all’allegato XI relative alle attività economiche di cui alla lettera a).

Dal 1° gennaio 2026 gli indicatori fondamentali di prestazione delle imprese finanziarie devono riguardare le attività economiche di cui al regolamento delegato 2023/2486, all’allegato I, sezioni da 3.18 a 3.21 e da 6.18 a 6.20, del regolamento delegato (UE) 2021/2139 e all’allegato II, sezioni 5.13, 7.8, 8.4, 9.3, 14.1 e 14.2, del regolamento delegato (UE) 2021/2139

(3) gli allegati I, II, III, IV, V, VII, IX e X sono modificati conformemente all’allegato V;

(4) l’allegato VI è sostituito dal testo che figura nell’allegato VI;

(5) l’allegato VIII è sostituito dal testo che figura nell’allegato VII.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2024.

...

Collegati

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Regolamento delegato (UE) 2023_2486.pdf)Regolamento delegato (UE) 2023/2486
 
IT7126 kB202

Tags: Ambiente

Articoli correlati

Ultimi archiviati Ambiente

Adaptation Gap Report 2022   UNEP
Set 25, 2024 131

Adaptation Gap Report 2022

Adaptation Gap Report 2022 / United Nations Environment Programme (UNEP) ID 22620 | 25.09.2024 / In allegato The United Nations Environment Programme (UNEP) will launch the 2022 edition of the Adaptation Gap Report in a virtual press conference in the lead up to the 2022 United Nations Climate… Leggi tutto
Rettifica regolamento  UE  2024 1157   20 09 2024
Set 20, 2024 243

Rettifica regolamento (UE) 2024/1157 - 20.09.2024

Rettifica regolamento (UE) 2024/1157 - 20.09.2024 ID 22590 | 20.09.2024 Rettifica del regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, relativo alle spedizioni di rifiuti, che modifica i regolamenti (UE) n. 1257/2013 e (UE) 2020/1056 e abroga il regolamento… Leggi tutto
Efficiency and decarbonization indicators in Italy   Edition 2024
Set 18, 2024 211

Efficiency and decarbonization indicators in Italy - Edition 2024

Efficiency and decarbonization indicators in Italy - Edition 2024 ID 22571 | 18.09.2024 / In allegato Efficiency and decarbonization indicators in Italy and in the biggest European Countries - Edition 2024 Nel rapporto sono stati esaminati gli andamenti degli indicatori energetici ed economici in… Leggi tutto
Set 11, 2024 233

Decisione delegata (UE) 2023/258

Decisione delegata (UE) 2023/2581 ID 22542 | 11.09.2024 Decisione delegata (UE) 2023/2581 della Commissione, del 12 settembre 2023, recante rettifica di alcune versioni linguistiche della decisione 2000/532/CE C/2023/6037 (GU L, 2023/2581, 16.11.2023) Collegati[box-note]Decisione… Leggi tutto

Più letti Ambiente