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Regolamento (UE) 2020/852

ID 15917 | | Visite: 12987 | Legislazione AmbientePermalink: https://www.certifico.com/id/15917

Regolamento (UE) 2020/852 

Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 

GU L 198/13 del 22.6.2020

Il regolamento si applica dal 12 luglio 2020.

______

Scopo del regolamento

Mira a consentire agli investitori di sapere se un’attività economica è ecosostenibile, definendo criteri comuni a livello di Unione europea (Unione).

Modifica il regolamento (UE) 2019/2088 relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore finanziario.

Punti chiave

Piano d’azione sulla crescita sostenibile

Questo regolamento «tassonomico» sulla sostenibilità degli investimenti finanziari è una delle numerose azioni studiate per contribuire al raggiungimento dei 3 obiettivi del piano d’azione, che sono:

- riorientare i flussi di capitali verso investimenti sostenibili al fine di realizzare una crescita sostenibile e inclusiva;
- gestire i rischi finanziari derivati dai cambiamenti climatici, l’esaurimento delle risorse, il degrado ambientale e le questioni sociali, nonché
- promuovere la trasparenza e la visione a lungo termine nelle attività economico-finanziarie.

Criteri

Il regolamento stabilisce i seguenti criteri che devono essere applicati dall’Unione e dai paesi dell’Unione per decidere se un’attività economica è ecosostenibile.

Contribuisce in modo sostanziale a uno o più degli obiettivi ambientali stabiliti nel regolamento.

Evita di nuocere significativamente a qualsiasi obiettivo ambientale contenuto nel regolamento.

Viene svolta nel rispetto delle garanzie minime di salvaguardia definite nel regolamento.

È conforme ai criteri di vaglio tecnico stabiliti dalla Commissione europea in conformità con il regolamento.

Obiettivi ambientali

Ai fini del presente regolamento, gli obiettivi ambientali sono:

la mitigazione dei cambiamenti climatici;

- l’adattamento ai cambiamenti climatici;
- l’uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine;
- la transizione verso un’economia circolare;
- la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento;
- la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.

Il regolamento stabilisce i passi che un’attività economica deve compiere per dare un contributo sostanziale o per non danneggiare in modo significativo nessuno di questi obiettivi.

Elenco delle attività

Il regolamento prevede che la Commissione stabilisca un elenco di attività ecosostenibili definendo criteri di vaglio tecnico per ciascun obiettivo ambientale. Tali criteri verranno stabiliti per mezzo di atti delegati.

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