Regolamento delegato (UE) 2023/2486
ID 20799 | | Visite: 2743 | Legislazione Ambiente | Permalink: https://www.certifico.com/id/20799 |
Regolamento delegato (UE) 2023/2486
ID 20799 | 21.11.2023
Regolamento delegato (UE) 2023/2486 della Commissione, del 27 giugno 2023, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un’attività economica contribuisce in modo sostanziale all’uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, alla transizione verso un’economia circolare, alla prevenzione e alla riduzione dell’inquinamento o alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale, e che modifica il regolamento delegato (UE) 2021/2178 per quanto riguarda la comunicazione al pubblico di informazioni specifiche relative a tali attività economiche
GU L 2023/2486 del 21.11.2023
Entrata in vigore: 11.12.2023
Applicazione dal 1° gennaio 2024
_______
Articolo 1 Criteri di vaglio tecnico relativi all’uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine
I criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un’attività economica contribuisce in modo sostanziale all’uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale di cui all’articolo 9 del regolamento (UE) 2020/852 figurano nell’allegato I del presente regolamento.
Articolo 2 Criteri di vaglio tecnico relativi alla transizione verso un’economia circolare
I criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un’attività economica contribuisce in modo sostanziale alla transizione verso un’economia circolare e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale di cui all’articolo 9 del regolamento (UE) 2020/852 figurano nell’allegato II del presente regolamento.
Articolo 3 Criteri di vaglio tecnico relativi alla prevenzione e alla riduzione dell’inquinamento
I criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un’attività economica contribuisce in modo sostanziale alla prevenzione e alla riduzione dell’inquinamento e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale di cui all’articolo 9 del regolamento (UE) 2020/852 figurano nell’allegato III del presente regolamento.
Articolo 4 Criteri di vaglio tecnico relativi alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi
I criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un’attività economica contribuisce in modo sostanziale alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale di cui all’articolo 9 del regolamento (UE) 2020/852 figurano nell’allegato IV del presente regolamento.
Articolo 5 Modifiche del regolamento delegato (UE) 2021/2178
Il regolamento delegato (UE) 2021/2178 è così modificato:
(1) all’articolo 8, il paragrafo 5 è soppresso;
(2) all’articolo 10 sono aggiunti i paragrafi 6 e 7 seguenti:
«6. Dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 le imprese non finanziarie comunicano solo la quota delle attività economiche ammissibili e di quelle non ammissibili alla tassonomia a norma del regolamento delegato 2023/2486, dell’allegato I, sezioni da 3.18 a 3.21 e da 6.18 a 6.20, del regolamento delegato (UE) 2021/2139, e dell’allegato II, sezioni 5.13, 7.8, 8.4, 9.3, 14.1 e 14.2, del regolamento delegato (UE) 2021/2139 rispetto al loro fatturato, alle loro spese in conto capitale e alle loro spese operative totali, e le informazioni qualitative di cui all’allegato I, sezione 1.2, pertinenti ai fini di tale informativa.
Dal 1° gennaio 2025 gli indicatori fondamentali di prestazione delle imprese non finanziarie devono riguardare le attività economiche di cui al regolamento delegato 2023/2486, all’allegato I, sezioni da 3.18 a 3.21 e da 6.18 a 6.20, del regolamento delegato (UE) 2021/2139 e all’allegato II, sezioni 5.13, 7.8, 8.4, 9.3, 14.1 e 14.2, del regolamento delegato (UE) 2021/2139.
7. Dal 1° gennaio 2024 fino al 31 dicembre 2025 le imprese finanziarie comunicano solo:
a) la quota delle esposizioni in attività economiche non ammissibili e ammissibili alla tassonomia rispetto ai loro attivi coperti a norma del regolamento delegato 2023/2486, dell’allegato I, sezioni da 3.18 a 3.21 e da 6.18 a 6.20, del regolamento delegato (UE) 2021/2139 e dell’allegato II, sezioni 5.13, 7.8, 8.4, 9.3, 14.1 e 14.2, del regolamento delegato (UE) 2021/2139;
b) le informazioni qualitative di cui all’allegato XI relative alle attività economiche di cui alla lettera a).
Dal 1° gennaio 2026 gli indicatori fondamentali di prestazione delle imprese finanziarie devono riguardare le attività economiche di cui al regolamento delegato 2023/2486, all’allegato I, sezioni da 3.18 a 3.21 e da 6.18 a 6.20, del regolamento delegato (UE) 2021/2139 e all’allegato II, sezioni 5.13, 7.8, 8.4, 9.3, 14.1 e 14.2, del regolamento delegato (UE) 2021/2139.»
(3) gli allegati I, II, III, IV, V, VII, IX e X sono modificati conformemente all’allegato V;
(4) l’allegato VI è sostituito dal testo che figura nell’allegato VI;
(5) l’allegato VIII è sostituito dal testo che figura nell’allegato VII.
Articolo 6
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2024.
...
Collegati
Tags: Ambiente