Slide background
Slide background
Slide background
Slide background




Regolamento delegato (UE) 2023/2486

ID 20799 | | Visite: 2036 | Legislazione AmbientePermalink: https://www.certifico.com/id/20799

Regolamento delegato  UE  2023 2486

Regolamento delegato (UE) 2023/2486 

ID 20799 | 21.11.2023

Regolamento delegato (UE) 2023/2486 della Commissione, del 27 giugno 2023, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un’attività economica contribuisce in modo sostanziale all’uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, alla transizione verso un’economia circolare, alla prevenzione e alla riduzione dell’inquinamento o alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale, e che modifica il regolamento delegato (UE) 2021/2178 per quanto riguarda la comunicazione al pubblico di informazioni specifiche relative a tali attività economiche

GU L 2023/2486 del 21.11.2023

Entrata in vigore: 11.12.2023

Applicazione dal 1° gennaio 2024

_______

Articolo 1 Criteri di vaglio tecnico relativi all’uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine

I criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un’attività economica contribuisce in modo sostanziale all’uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale di cui all’articolo 9 del regolamento (UE) 2020/852 figurano nell’allegato I del presente regolamento.

Articolo 2 Criteri di vaglio tecnico relativi alla transizione verso un’economia circolare

I criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un’attività economica contribuisce in modo sostanziale alla transizione verso un’economia circolare e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale di cui all’articolo 9 del regolamento (UE) 2020/852 figurano nell’allegato II del presente regolamento.

Articolo 3 Criteri di vaglio tecnico relativi alla prevenzione e alla riduzione dell’inquinamento

I criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un’attività economica contribuisce in modo sostanziale alla prevenzione e alla riduzione dell’inquinamento e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale di cui all’articolo 9 del regolamento (UE) 2020/852 figurano nell’allegato III del presente regolamento.

Articolo 4 Criteri di vaglio tecnico relativi alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi

I criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un’attività economica contribuisce in modo sostanziale alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale di cui all’articolo 9 del regolamento (UE) 2020/852 figurano nell’allegato IV del presente regolamento.

Articolo 5 Modifiche del regolamento delegato (UE) 2021/2178

Il regolamento delegato (UE) 2021/2178 è così modificato:

(1) all’articolo 8, il paragrafo 5 è soppresso;

(2) all’articolo 10 sono aggiunti i paragrafi 6 e 7 seguenti:

«6. Dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 le imprese non finanziarie comunicano solo la quota delle attività economiche ammissibili e di quelle non ammissibili alla tassonomia a norma del regolamento delegato 2023/2486, dell’allegato I, sezioni da 3.18 a 3.21 e da 6.18 a 6.20, del regolamento delegato (UE) 2021/2139, e dell’allegato II, sezioni 5.13, 7.8, 8.4, 9.3, 14.1 e 14.2, del regolamento delegato (UE) 2021/2139 rispetto al loro fatturato, alle loro spese in conto capitale e alle loro spese operative totali, e le informazioni qualitative di cui all’allegato I, sezione 1.2, pertinenti ai fini di tale informativa.

Dal 1° gennaio 2025 gli indicatori fondamentali di prestazione delle imprese non finanziarie devono riguardare le attività economiche di cui al regolamento delegato 2023/2486, all’allegato I, sezioni da 3.18 a 3.21 e da 6.18 a 6.20, del regolamento delegato (UE) 2021/2139 e all’allegato II, sezioni 5.13, 7.8, 8.4, 9.3, 14.1 e 14.2, del regolamento delegato (UE) 2021/2139.

7. Dal 1° gennaio 2024 fino al 31 dicembre 2025 le imprese finanziarie comunicano solo:

a) la quota delle esposizioni in attività economiche non ammissibili e ammissibili alla tassonomia rispetto ai loro attivi coperti a norma del regolamento delegato 2023/2486, dell’allegato I, sezioni da 3.18 a 3.21 e da 6.18 a 6.20, del regolamento delegato (UE) 2021/2139 e dell’allegato II, sezioni 5.13, 7.8, 8.4, 9.3, 14.1 e 14.2, del regolamento delegato (UE) 2021/2139;

b) le informazioni qualitative di cui all’allegato XI relative alle attività economiche di cui alla lettera a).

Dal 1° gennaio 2026 gli indicatori fondamentali di prestazione delle imprese finanziarie devono riguardare le attività economiche di cui al regolamento delegato 2023/2486, all’allegato I, sezioni da 3.18 a 3.21 e da 6.18 a 6.20, del regolamento delegato (UE) 2021/2139 e all’allegato II, sezioni 5.13, 7.8, 8.4, 9.3, 14.1 e 14.2, del regolamento delegato (UE) 2021/2139

(3) gli allegati I, II, III, IV, V, VII, IX e X sono modificati conformemente all’allegato V;

(4) l’allegato VI è sostituito dal testo che figura nell’allegato VI;

(5) l’allegato VIII è sostituito dal testo che figura nell’allegato VII.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2024.

...

Collegati

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Regolamento delegato (UE) 2023_2486.pdf)Regolamento delegato (UE) 2023/2486
 
IT7126 kB188

Tags: Ambiente

Articoli correlati

Ultimi archiviati Ambiente

L inserimento paesaggistico delle infrastrutture stradali   ISPRA
Lug 21, 2024 109

L’inserimento paesaggistico delle infrastrutture stradali

L’inserimento paesaggistico delle infrastrutture stradali: strumenti metodologici e buone pratiche di progetto ID 22301 | 21.07.2024 / In allegato Guida ISPRA 65.5/2010 Il presente documento è stato redatto al fine di supportare progettisti, valutatori e tecnici responsabili del governo del… Leggi tutto
Linee guida analisi climatica e valutazione vulnerabilit  regionale e locale
Lug 18, 2024 110

Linee guida analisi climatica e valutazione vulnerabilità regionale e locale

Linee guida, principi e procedure standardizzate per l’analisi climatica e la valutazione della vulnerabilità a livello regionale e locale ID 22284 | 18.07.2024 / In allegato Integrare l’adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici nelle politiche regionali e locali Le “Linee Guida, principi… Leggi tutto
Lug 18, 2024 104

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1957

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1957 ID 22278 | 18.07.2024 Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1957 della Commissione, del 17 luglio 2024, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1941 per quanto riguarda il divieto di introduzione, spostamento, detenzione, moltiplicazione o rilascio… Leggi tutto
Decisione di esecuzione  UE  2024 1956
Lug 17, 2024 100

Decisione di esecuzione (UE) 2024/1956

Decisione di esecuzione (UE) 2024/1956 ID 22269 | 17.07.2024 Decisione di esecuzione (UE) 2024/1956 della Commissione, del 16 luglio 2024, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2016/2323 che istituisce l'elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi a norma del regolamento (UE) n.… Leggi tutto
Specie aliene nei nostri mari 2024
Lug 15, 2024 106

Specie aliene nei nostri mari

Specie aliene nei nostri mari / Opuscolo ISPRA 2024 ID 22261 | 15.07.2024 / In allegato La biodiversità del Mar Mediterraneo è in continua evoluzione, colonizzato da specie in espansione di areale che arrivano attraverso corridoi naturali, come lo Stretto di Gibilterra, e da specie non indigene o… Leggi tutto

Più letti Ambiente