I contatori degli incentivi del DM 2 marzo 2018
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I contatori degli incentivi del DM 2 marzo 2018 (ai sensi degli articoli 1 comma 10, 6 comma 1 lettera e, 7 comma 1 lettera c)
ID 19559 | 04.05.2023 / In allegato
I contatori della producibilità degli impianti ammessi ai meccanismi di supporto del DM 2 marzo 2018
1. PREMESSA
Il DM 2 marzo 2018 è stato adottato con l’intento di stimolare un maggior utilizzo del biometano nel settore dei trasporti, anche ai fini del raggiungimento degli obiettivi vincolanti posti all’Italia dalle direttive europee in termini di utilizzo di carburanti rinnovabili nei trasporti; di favorire le riconversioni degli impianti a biogas, con conseguente riduzione dell’onere della componente ASOS della bolletta elettrica, e di incentivare la produzione di altri biocarburanti avanzati diversi dal biometano. Il Decreto prevede per il biometano un limite massimo di producibilità ammessa pari a 1,1 miliardi di standard metri cubi all’anno.
Il GSE, previa comunicazione al Ministero della Transizione Ecologica (MiTE), pubblica sul proprio sito istituzionale l’avviso del raggiungimento del 90% del suddetto limite, così come previsto dall’articolo 1 comma 10 del DM 2 marzo 2018.
Tale valore limite potrà essere modificato con decreto del direttore generale della Direzione Generale per la Sicurezza dell’Approvvigionamento e le Infrastrutture Energetiche (DGSAIE) per tener conto della maggiore disponibilità di biometano sul mercato ed in presenza di incrementi dei consumi di gas naturale nel settore dei trasporti.
Il DM 10 ottobre 2014 e s.m.i., così come modificato dal D.M. 30 dicembre 2020 ha aggiornato il sistema d’obbligo di immissione in consumo di biocarburanti, compresi quelli avanzati.
Tale sistema prevede in capo ai soggetti (Soggetti Obbligati) che immettono in consumo benzina e gasolio l’obbligo di immettere in consumo una quantità annua minima di biocarburanti, calcolata sulla base del contenuto energetico di benzina e gasolio immessi in consumo nello stesso anno, secondo le percentuali definite dal DM 30 dicembre 2020, che ha introdotto delle modifiche a partire dal 2021, rispetto a quanto già previsto dal DM 10 ottobre 2014, per ogni tipologia di obbligo.
La tabella 1 rappresenta le percentuali di obbligo in capo ai Soggetti Obbligati che si compone di quattro differenti quote:
- Obbligo tradizionale, di cui all’ art. 3, comma 3, lettera d) del D.M. 10 ottobre 2014 e s.m.i., che deve essere assolto immettendo in consumo biocarburanti prodotti a partire da qualsiasi tipologia di materia prima;
- Obbligo biometano avanzato D.M. 2 marzo 2018, di cui all’ art. 3, comma 3, lettera a) del D.M. 10 ottobre 2014 e s.m.i., che deve essere assolto tramite l’acquisto dei corrispondenti CIC rilasciati ai Produttori per l’immissione in consumo di biometano avanzato ai sensi del Decreto. Tale obbligo può essere assolto anche tramite l’adesione da parte dei Soggetti Obbligati al meccanismo previsto dall’articolo 6 del Decreto;
- Obbligo altri biocarburanti avanzati D.M. 2 marzo 2018, di cui all’ art. 3, comma 3, lettera b) del D.M. 10 ottobre 2014 e s.m.i., che deve essere assolto tramite l’immissione in consumo di biocarburanti avanzati diversi dal biometano.
Tale obbligo può essere assolto I contatori degli incentivi del DM 2 marzo 2018 anche tramite l’adesione da parte dei Soggetti Obbligati al meccanismo previsto dall’articolo 7 del Decreto;
- Obbligo altri biocarburanti avanzati, di cui all’ art. 3, comma 3, lettera c) del D.M. 10 ottobre 2014 e s.m.i., che deve essere assolto tramite l’immissione in consumo di biocarburanti avanzati diversi dal biometano.
L’Obbligo biometano avanzato D.M. 2 marzo 2018 è attualmente posto pari al 75% degli obblighi avanzati assolvibili tramite il Decreto.
Tale percentuale di ripartizione può essere aggiornata con decreto del direttore generale competente del MiTE per tener conto dell’effettiva disponibilità ed economicità dei diversi tipi di biocarburanti avanzati.
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segue in allegato
Collegati
Decreto 2 marzo 2018
Decreto 10 ottobre 2014
Decreto 30 dicembre 2020
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