Decreto 2 marzo 2018
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Decreto interministeriale 2 marzo 2018 / Decreto biometano 2
Promozione dell’uso del biometano nel settore dei trasporti
(GU n.65 del 19.03.2018)
Entrata in vigore: 20.03.2018
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Vedi Decreto biometano 1 (Decreto 5 dicembre 2013)
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Il decreto interministeriale del 2 marzo 2018 promuove l’uso del biometano e degli altri biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti.
Il provvedimento è in linea con quanto previsto dalle Direttive UE sulla promozione dell’energia da fonte rinnovabile.
Si tratta di un provvedimento particolarmente atteso sia dal settore agricolo che da quello che si occupa della gestione del ciclo dei rifiuti.
Con il decreto l’Italia, già all’avanguardia in Europa, si pone l’obiettivo del 10% al 2020 del consumo di energie rinnovabili nel settore dei trasporti, al cui interno è stato fissato il sub target nazionale per il biometano avanzato e gli altri biocarburanti avanzati, pari allo 0,9% al 2020 e al 1,5% nel 2021.
Il provvedimento è in linea con quanto previsto dalle Direttive UE sulla promozione dell’energia da fonte rinnovabile e dalla cosiddetta direttiva “ILUC”, e di fatto anticipa quanto si sta decidendo a Bruxelles nella discussione sulla nuova proposta di direttiva sulle rinnovabili.
Il meccanismo previsto nel decreto non incide in alcun modo sulle bollette del gas né dell’elettricità: infatti viene finanziato esclusivamente dai “soggetti obbligati” (operatori economici che vendono benzina e gasolio, e che quindi hanno da tempo l’obbligo di immetterne una parte sotto forma di biocarburanti, che quindi è oggi già incluso nel prezzo finale alla pompa).
E’ inoltre previsto che si sostituiscano biocarburanti per lo più di importazione (biodiesel) con biometano prodotto sul territorio nazionale, promuovendo la filiera nazionale, aiutando il ciclo dei rifiuti (FORSU) e gli agricoltori nazionali.
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Art. 1 (Definizioni e ambito di applicazione)
1. Ai fini del presente decreto si intende per biometano il combustibile ottenuto da biogas che, a seguito di opportuni trattamenti chimico-fisici, anche svolti, a seguito del convogliamento o del trasporto del biogas, in luogo diverso da quello di produzione, soddisfa le caratteristiche fissate dall'Autorità per l’energia elettrica, il gas e il servizio idrico, ora Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, di seguito denominata “Autorità”, con i provvedimenti di attuazione dell’articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, ed è quindi idoneo alla successiva fase di compressione per l’immissione nella rete del gas naturale, come definita al comma 3 del presente articolo, e per i successivi utilizzi, fermo restando quanto disposto dall’articolo 3, comma 1. Il biometano include anche il combustibile prodotto tramite processi di metanazione dell’idrogeno ottenuto da fonti rinnovabili e della CO2 presente nel biogas destinato alla produzione di biometano o prodotta da processi biologici e fermentativi, purché rispetti le predette caratteristiche.
2. Ai fini del presente decreto, per data di decorrenza del periodo d’incentivazione di un impianto di produzione di biocarburanti avanzati diversi dal biometano e di biometano di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 21 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, si intende la data, scelta dal produttore e comunicata al GSE, a decorrere dalla quale ha inizio il periodo di incentivazione; tale data non può essere successiva di oltre dodici mesi alla data di entrata in esercizio dell’impianto di produzione di biometano e di biocarburanti avanzati diversi dal biometano, costituendo il predetto periodo non superiore a dodici mesi il periodo di avviamento e collaudo. In ogni caso, la data di decorrenza del periodo di incentivazione deve essere uguale o successiva alla data di prima immissione in consumo di biometano e biocarburanti avanzati diversi dal biometano nei trasporti ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 ottobre 2014, ovvero, nei casi di cui all’articolo 6 comma 12, la data di prima cessione del biometano determinata con le modalità di cui all’articolo 10, comma 1, lettera b), del presente decreto. Per data di entrata in esercizio di un impianto di produzione di biocarburanti avanzati diversi dal biometano e di biometano di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 21 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 si intende la data di avvenuta abilitazione al funzionamento ai fini dell’attivazione e dell’esercizio per la connessione alle reti con l’obbligo di connessione di terzi. Nel caso di impianti che non intendano collegarsi alle reti con obbligo di connessione di terzi e di impianti di produzione di biocarburanti avanzati diversi dal biometano la data di entrata in esercizio coincide con la data di prima immissione in consumo di biometano e biocarburanti avanzati diversi dal biometano nei trasporti, avvenuta ai sensi del presente decreto. [...]
Art. 2 (Connessione degli impianti di produzione di biometano alla rete del gas naturale)
1. Accede alle disposizioni di cui al presente decreto il biometano immesso nella rete del gas naturale, come definita all’articolo 1, comma 3, utilizzato come previsto agli articoli 5, 6 e 8.
2. Il soggetto produttore può richiedere la connessione dell’impianto di produzione di biometano alle reti con l’obbligo di connessione di terzi ai sensi delle disposizioni contenute nei rispettivi Codici di rete di trasporto o di distribuzione. A tal fine, si applicano le disposizioni adottate dall’Autorità in attuazione dell’articolo 20 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. [...]
Art. 3 (Qualità e sostenibilità del biometano)
Art. 4 (Garanzia di origine del biometano immesso nella rete del gas naturale senza destinazione specifica di uso)
Art. 5 (Disposizioni per il biometano immesso nella rete del gas naturale con destinazione specifica nei trasporti)
Art. 6 (Incentivazione del biometano avanzato immesso nella rete del gas naturale e destinato ai trasporti)
Art. 7 (Incentivazione dei biocarburanti avanzati diversi dal biometano)
Art. 8 (Riconversione di impianti a biogas esistenti)
Art. 9 (Procedura di qualifica)
Art. 10 (Disposizioni transitorie e varie)
Art. 11 (Modifiche e integrazioni al decreto ministeriale 10 ottobre 2014)
Art. 12 (Partecipazione a quanto previsto dall’articolo 6 di impianti di produzione di biometano ubicati in altri Stati Membri)
Art. 13 (Partecipazione al meccanismo incentivante di cui all’articolo 7 di impianti di produzione di biocarburante avanzato diverso dal biometano ubicati in altri Stati Membri)
Art. 14 (Disposizioni finali, entrata in vigore)
1. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 6, comma 10, e all’articolo 1, comma 8, gli incentivi di cui al presente decreto non sono cumulabili con altri incentivi pubblici comunque denominati.
2. Sono fatti salvi i diritti acquisiti e gli effetti dispiegati, ivi incluse le determinazioni assunte dall’Autorità in attuazione del decreto 5 dicembre 2013, compatibili con il presente decreto.
3. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
ALLEGATO 1
PARTE A
Sottoprodotti ai fini del presente decreto:
- Sottoprodotti elencati nella tabella 1.A del decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016.
PARTE B
Materie ai fini delle maggiorazioni di cui al comma 5 dell’articolo 5 del presente decreto:
- Materie elencate nella parte A e nella parte B dell’Allegato 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 ottobre 2014 e successive modificazioni.
PARTE C
Materie ai fini dell’accesso ai meccanismi di cui agli articoli 6 e 7 del presente decreto:
- Materie elencate nella parte A dell’Allegato 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 ottobre 2014 e successive modificazioni.
ALLEGATO 2
ALLEGATO 3
Parte A: Materie prime e carburanti che danno origine a biocarburanti contabilizzabili come avanzati.
Parte B. Materie prime e carburanti che non danno origine a biocarburanti contabilizzabili come avanzati
ALLEGATO 4 Soglia di sanzionabilità e quota massima dei certificati rinviabili
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Fonte: MISE
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