Decreto 21 ottobre 2024 / Elementary First Aid
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Decreto 21 ottobre 2024 / Corso in materia di primo soccorso sanitario elementare
ID 22932 | 13.11.2024
Decreto 21 ottobre 2024 Corso in materia di primo soccorso sanitario elementare (Elementary First Aid).
(GU n.266 del 13.11.2024)
Entrata in vigore: 01.01.2025
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Art. 1. Finalità
1. Il presente decreto disciplina il corso di primo soccorso sanitario elementare ( Elementary First Aid ), diretto a soddisfare i requisiti minimi obbligatori per l’addestramento di base del personale arruolato o impiegato per i servizi a bordo di una nave, come previsto ed in conformità alla regola VI/1-3, paragrafo 2.1.3, dell’annesso alla Convenzione STCW’78 nella sua versione aggiornata ed alla sezione A-VI/1-3 del codice STCW.
2. Il corso è strutturato per fornire le competenze e le conoscenze teorico-pratiche su fondamenti di primo soccorso in caso di incidente o emergenza medica in mare.
Art. 2. Ambito di Applicazione
1. Il presente decreto si applica:
a) ai lavoratori marittimi italiani e comunitari residenti in Italia:
1. Iscritti nelle matricole della gente di mare; o
2. Siano in possesso di:
i. proposta di contratto o contratto di lavoro da parte della società armatrice, società di gestione; ovvero;
ii. proposta di contratto o contratto di lavoro da parte della società appaltatrice dei servizi di bordo per le navi adibite a crociera ai sensi dell’art. 17 della legge n. 856/1986;
iii. La proposta o contratto di lavoro deve essere redatta in forma scritta ed acquisita in copia cartacea originale ovvero in formato digitale e dovrà essere sottoscritta
da persona facilmente identificabile e che abbia la
titolarità per la firma di quel tipo di atto;
b) ai piloti dei porti;
c) al personale speciale;
d) ai lavoratori marittimi di Stati membri dell’Unione europea ed a quelli di Paesi terzi titolari di un certificato rilasciato da uno Stato membro dell’Unione europea o da un Paese terzo con il quale le autorità competenti di cui all’art. 3 hanno stipulato un accordo di reciproco riconoscimento come definito dal decreto legislativo n. 71/2015.
2. Il presente decreto non si applica al personale medico iscritto nelle matricole della gente di mare alla I categoria ed ai medici supplenti.
Art. 3. Organizzazione del corso
1. Il corso di primo soccorso sanitario elementare è erogato - secondo il programma contenuto nell’allegato A al presente decreto - dai soggetti sotto riportati:
a. da istituti, enti o società riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;
b. dalla società armatrice o dalla società di gestione riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;
2. Il corso ha durata non inferiore a quindici ore articolate in due giorni incluso esame, fornisce le competenze, conoscenze ed abilità pratiche della sezione A - VI/1-3 del codice STCW;
3. Il corso è erogato per un numero non superiore a venti discenti e, comunque, nei limiti della capacità massima ammissibile in base alle dimensioni dell’aula a tale scopo autorizzata.
4. Ai fini del riconoscimento di idoneità di cui al comma 1, gli istituti, enti o società (incluse società di armatrici e di gestione), devono essere dotati di strutture, equipaggiamenti, attrezzature e materiale didattico conformi a quelli di cui all’allegato B al presente decreto.
5. La composizione del corpo istruttori del corso ed i requisiti d’idoneità degli istruttori e del direttore del corso, sulla base dei profili professionali di ciascuno di essi, sono stabiliti secondo i criteri indicati nell’allegato C al presente decreto.
6. Il programma del corso è svolto in modo organico come da allegato A con possibilità di rimodulare gli argomenti trattati, fermo restando la stretta competenza di ogni singolo istruttore sulle materie di specifica competenza e le necessarie, previste comunicazioni da fornire, peliminarmente all’inizio del corso, alla Capitaneria di porto competente per territorio.
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