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ID 22931 | 13.11.2024
Decreto 21 ottobre 2024 Corso di formazione per formatore (Train the Trainer).
(GU n.266 del 13.11.2024)
Entrata in vigore: 01.01.2025
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Finalità
1. Il presente decreto istituisce il corso di formazione per formatore marittimo. Il corso fornisce le conoscenze e l’addestramento necessario per acquisire le competenze in materia di «formazione» per gli istruttori impiegati nella pianificazione, sviluppo ed erogazione di corsi di addestramento per il personale marittimo, in conformità a quanto previsto nella sezione A-I/6 del codice STCW.
2. Il corso è strutturato per fornire le competenze e le conoscenze teorico-pratiche metodi e le pratiche di valutazione.
Art. 2. Ambito di applicazione
1. Il presente decreto si applica ai seguenti docenti:
a) direttori e vicedirettori dei corsi di addestramento;
b) istruttori dei corsi di addestramento;
c) istruttori certificati in maritime security .
2. Sono esentati parzialmente e saranno tenuti a frequentare solo il modulo 1 dell’allegato A i seguenti discenti:
a) gli istruttori che abbiano conseguito l’abilitazione all’insegnamento;
b) i docenti universitari che non erogano insegnamenti specifici nella navigazione;
c) gli istruttori accreditati da una delle regioni italiane;
d) i docenti che fanno parte delle classi di laurea previste alla lettera d) del punto 1) dell’allegato C del presente decreto.
3. Sono esentati totalmente dalla frequenza del corso i docenti laureati in scienze e tecnologie della navigazione che abbiano almeno un anno di insegnamento negli ultimi cinque anni.
Art. 3. Organizzazione del corso
1. Il corso formazione per formatori è erogato - secondo il programma contenuto nell’allegato A al presente decreto - da istituti, enti o società riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto.
2. Il corso ha durata non inferiore alle sessanta ore e fornisce le competenze, conoscenze ed abilità pratiche di cui alla sezione A-I/6 del codice STCW.
Lo stesso è erogato:
a) in un’unica soluzione di sette giorni; oppure
b) in moduli da completarsi entro un mese dall’inizio del corso.
3. Al corso può essere ammesso un numero non superiore a venti discenti e, comunque, nei limiti della capacità massima ammissibile in base alle dimensioni dell’aula a tale scopo autorizzata.
4. Ai fini del riconoscimento di idoneità di cui al comma 1, il centro di addestramento, deve essere dotato distrutture, equipaggiamenti, attrezzature e materiale didattico conformi a quelli di cui all’allegato B al presente decreto.
5. La composizione del corpo istruttori del corso ed i requisiti d’idoneità degli istruttori e del direttore del corso, sulla base dei profili professionali di ciascuno di essi, sono stabiliti secondo i criteri indicati nell’allegato C al
presente decreto.
6. Il programma del corso è svolto in modo organico come da allegato A con possibilità di rimodulare gli argomenti trattati, fermo restando la stretta competenza di ogni singolo istruttore sulle materie di specifica competenza e le necessarie, previste comunicazioni da fornire, preliminarmente all’inizio del corso, alla Capitaneria di porto competente per territori.
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