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Cassazione Penale Sent. Sez. 4 n. 50296 | 07 Novembre 2018

ID 7186 | | Visite: 2712 | Cassazione Sicurezza lavoroPermalink: https://www.certifico.com/id/7186

Sentenze cassazione penale

 Responsabilità amministrativa delle imprese

Grave infortunio ad una mano per l'attrezzista meccanico intervenuto ad aggiustare un macchinario

Penale Sent. Sez. 4 Num. 50296 Anno 2018

Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: CENCI DANIELE
Data Udienza: 11/07/2018

Ritenuto in fatto

1. La Corte di appello di Brescia il 7 luglio 2017, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Brescia del 6 luglio 2015, appellata dagli imputati e dalla s.r.l. "Officine Meccaniche Rezzatesi", ente accusato dell'illecito amministrativo di cui agli artt. 5, comma 1, lett. a) e b), e 25-septies, comma 3, del d.l.gs. 8 giugno 2001, n. 231, sentenza, per quanto in questa sede rileva, con la quale - anche - G.L.A. e M.G., il primo procuratore della indicata società con delega per gli aspetti di igiene e sicurezza sul lavoro e datore di lavoro di F.A. e il secondo responsabile di produzione e responsabile dei servizi tecnici di produzione della detta azienda, erano stati riconosciuti colpevoli del reato di lesioni colpose gravissime, con violazione della disciplina antinfortunistica, nei confronti del dipendente F.A., fatto commesso il 14 ottobre 2009 (capo A) e la società responsabile dell'illecito amministrativo contestato (capo B), con condanna alla pena di giustizia, condizionalmente sospesa, ha assolto i coimputati nel capo A), A.R. e Z.B. (rispettivamente, amministratore unico della ditta costruttrice del macchinario che ha causato l'infortunio e firmatario della dichiarazione di conformità CE della medesima macchina), per non avere commesso il fatto, ha assolto l'ente, per insussistenza del fatto, ed ha confermato, nel resto, l'impugnata sentenza.
2. La vicenda è stata ricostruita dai Giudici di merito nei seguenti termini.
2.1.Il 14 ottobre 2009 si è verificato all'interno di uno stabilimento delle Officine Meccaniche Rezzatesi, che producono componenti destinati all'industria automobilistica, un grave infortunio sul lavoro, a causa del quale F.A., lavoratore dipendente, con mansioni di "attrezzista meccanico" (cioè addetto, da circa trenta anni, alla preparazione dei macchinari al lavoro automatizzato, alla verifica che i pezzi fossero lavorati correttamente, alla modifica del programma della lavorazione, da automatico a semiautomatico, al controllo del funzionamento della macchina e alla effettuazione di piccole manutenzioni in caso di fermo: p. 8 della sentenza impugnata), ha riportato l'amputazione traumatica della mano destra.
Era accaduto, in estrema sintesi, che un macchinario complesso, destinato e fresare e a forare pezzi di metallo, si era fermato e che F.A. aveva chiamato l'addetto alla riparazione, R.P., il quale, intervenuto, con l'impianto in funzione semiautomatica, aveva smontato il carter fisso di segregazione delle parti in movimento, aveva individuato il guasto nel malfunzionamento di un pistoncino ad aria, aveva effettuato le operazioni ritenute necessarie nella zona detta "cambio utensile", aveva svolto alcune prove e, ritenuto risolto il problema, si era, infine, allontanato. A questo punto F.A. aveva effettuato altre prove in modalità semiautomatica ma la macchina, dopo due o tre giri, si era nuovamente fermata. F.A. allora aveva chiamato di nuovo R.P., il quale aveva risposto che occorreva attendere, perché impegnato in altra manutenzione. A questo punto F.A., di sua iniziativa, aveva nuovamente rimosso il carter fìsso, che era stato in precedenza rimontato, aveva dimenticato di premere sulla pulsantiera il tasto "reset", cosa che normalmente faceva, il cui azionamento avrebbe cancellato dalla memoria il ciclo di lavorazione ed avrebbe impedito la ripartenza dell'impianto, aveva riscontrato che il pistoncino già oggetto di intervento poco prima non aveva terminato la corsa, aveva attribuito il blocco della macchina alla eventuale presenza di trucioli costituenti residuo della lavorazione e, dunque, imprudentemente, aveva impugnato una "pistola" ad aria compressa dal becco delle lunghezza di 15 centimetri, aveva infilato il braccio nel macchinario nella zona del cambio utensili per azionare il getto d'aria e per tentare di sbloccare il macchinario, che, però, all'improvviso si era rimesso in movimento, aveva bloccato la pistola che l'uomo impugnava e, in conseguenza, gli aveva incastrato e strappato la mano.
2.2. I Giudici di merito hanno ritenuto che l'operazione concretamente svolta dall'infortunato rientrava nelle competenze allo stesso attribuite e che vi era stato, in effetti, errore del lavoratore, a partire dalla dimenticanza nel premere il pulsante reset, non qualificabile, però, come comportamento eccezionale ed abnorme (v. specc. pp. 11-12 e 22 della sentenza impugnata).
2.3. I profili di colpa relativi agli imputati ricorrenti sono stati individuati nell'avere, nelle rispettive qualità, scelto di proteggere la zona pericolosa della macchina con un riparo fisso, anziché con un riparo mobile interbloccato fornito di microcellula, tale cioè da fermare automaticamente la macchina in ogni caso di apertura del carter, nel non avere installato dei dispostivi che rallentassero automaticamente la velocità della macchina in caso di necessità di osservazione della stessa in movimento finalizzata alla risoluzione di un guasto, nell'avere sottovalutato i plurimi e reiterati segnali che, da tempo, indicavano come zona critica proprio la zona detta "cambio utensile", essendosi registrati anche quaranta blocchi in un turno e, addirittura, la necessità di smontare per ben cinque volte lo schermo fisso ad ogni turno, nel non avere distinto in maniera precisa le mansioni del manutentore (in concreto: R.P.) e dell'attrezzista (F.A.), il primo vagamente incaricato degli interventi "più importanti" e l'altro di quelli "meno importanti", peraltro non meglio specificati (v. specc. pp. 18-24 della sentenza impugnata).
3. Ricorrono per la cassazione della sentenza G.L.A. e M. G., tramite medesimo atto di impugnazione redatto da difensore di fiducia, affidandosi a plurimi motivi, con i quali denunziano sia violazione di legge (artt. 43, 583, 590 e 52-bis e 133 cod. pen.) sia difetto motivazionale (mancanza e manifesta illogicità della motivazione ed errata valutazione delle prove), allegando materialmente e richiamando la sentenza di primo grado, l'appello e le dichiarazioni della persona offesa e di altri due testimoni, R.P. e L.F..
3.1. Con il primo motivo, in particolare, richiamata la motivazione della decisione di merito (pp. 2-4 del ricorso), si censura la - ritenuta - manifesta illogicità della sentenza rilevabile - si afferma - già dallo stesso testo (pp. 4-5).
Infatti, la motivazione della decisione sarebbe manifestamente illogica nell'affermare che la causa del grave infortunio patito dal lavoratore sarebbe l'applicazione al macchinario di uno schermo protettivo fisso, anziché mobile e dotato di microinterruttore, che, ove aperto, avrebbe comportato, l'arresto automatico degli organi, e la mancata attivazione di un dispositivo di riduzione della velocità degli organi dell'impianto, tuttavia nel contempo - ma si stima contraddittoriamente - ammettendo che per individuare la causa del non funzionamento dell'impianto fosse necessario rimuovere lo schermo protettivo ed osservare l'impianto mentre lo stesso era in attività e che gli impianti già viaggiavano alla ridotta e ben visibile velocità di movimento di sei secondi.
In realtà, invece, ad avviso del ricorrente, la vera «causa dell'infortunio [...] deve logicamente e necessariamente essere individuata in ben altro: nei fatto che, invece di limitarsi ad osservare dall'esterno gli organi in movimento per riconoscere la causa dell'inefficienza dell'impianto, l'attrezzista [la p.o. F.A.] é poi invece intervenuto per un'operazione di pulizia all'interno dell'impianto senza averlo prima fermato» (così alla p. 5 del ricorso).
3.2. Con l'ulteriore motivo lamenta la mancanza e, comunque, la manifesta illogicità della motivazione in relazione alle dichiarazioni del perito del Tribunale, ing. F.M.V., e del consulente tecnico della difesa, ing. A.B..
Richiamato un argomento già svolto alle pp. 2-3 dell'appello, e cioè che sia il perito del Giudice, ing. F.M.V., che il consulente della difesa, ing. A.B., avevano convenuto sull'affermazione che non sempre i guasti verificatisi nella zona del cambio di utensili, zona che rileva nel caso di specie, erano verificabili attraverso l'apposito schermo display presente nel quadro comandi e che, pertanto, a tal fine, in taluni casi si rendeva necessario prima rimuovere lo schermo protettivo, poi riattivare l'impianto e, dunque, dare comandi manuali o disporre il funzionamento semiautomatico ed osservare gli organi in movimento, fermo il divieto assoluto di intervenire per qualsiasi operazione sugli organi in movimento (pp. 5-6 del ricorso), richiamate altresì testualmente le pp. 24-26 della sentenza di primo grado (pp. 6-7 dell'impugnazione), che recepiscono il riferito ragionamento, si sottopone la motivazione della Corte di appello alla censura che di seguito testualmente si riferisce (p. 7): «la sentenza del giudice di appello ha una motivazione mancante e comunque manifestamente illogica in relazione alle dichiarazioni dei perito ing. [...] F.M.V. e dei consulente tecnico ing. [...] A.B., poiché da tali dichiarazioni risulta che, per accertare la effettiva causa dei guasto all'impianto, sarebbe stato necessario rimuovere qualsiasi tipo di schermo protettivo, sia fisso che mobile, ed azionare dal comando centrale la movimentazione degli organi; nella sentenza dei giudice di appello infatti non solo non viene indicata alcuna ragione per confutare tali dichiarazioni dei perito e del consulente tecnico e pertanto la motivazione deve ritenersi mancante, ma la motivazione esposta nella sentenza è inoltre manifestamente illogica proprio in relazione a tali dichiarazioni, avendo affermato il giudice di appello che gii imputati sarebbero responsabili dei reato di lesioni colpose per avere consentito l'uso di uno schermo protettivo fisso dell'impianto e l'omessa attivazione di un riduttore di velocità degli organi, mentre il perito ed il consulente tecnico prima indicati hanno dichiarato che, ai fine di accertare la causa del guasto dell'impianto, era comunque necessario rimuovere qualsiasi schermo protettivo ed attivare l'impianto e che pertanto l'infortunio era avvenuto perché l'attrezzista, disattendendo le direttive ricevute, aveva invece introdotto il proprio braccio per putire un organo in movimento dell'impianto».
3.3. Si denunzia, poi, la - ritenuta - mancanza e, comunque, la manifesta illogicità della motivazione in relazione alle dichiarazioni testimoniali della vittima e degli ulteriori dipendenti della soc. Officine Meccaniche Rezzatesi, R.P., addetto alla riparazione e manutenzione, e L.F., responsabile della manutenzione.
Al riguardo, si richiamano preliminarmente due argomenti già svolti in appello, in particolare alle pp. 3-5 dello stesso, e cioè che dall'istruttoria svolta è emerso che l'infortunato F.A. era ben consapevole del divieto per i dipendenti di intervenire sugli impianti mentre erano in funzione, per avere ciò dichiarato la p.o. sia a dibattimento che nelle indagini all'ispettore della A.S.L., ed inoltre che era fatto divieto all'attrezzista, in caso di guasto, di intervenire direttamente per ripararlo, dovendo, invece, informare l'addetto al servizio di manutenzione ed attendere lo stesso, avendolo affermato nell'istruttoria dibattimentale sia R.P. sia L.F., nelle qualità suindicate (nn 8-10 del ricorso).
Ciò posto, si assume che «nella motivazione della sentenza della Corte di appello non vi è alcun riferimento a tali dichiarazioni di F.A., né di R.P., né di L.F., né vi è addotta alcuna argomentazione per dimostrarne l'inattendibilità o la non rilevanza [...] è pertanto del tutto mancante la motivazione in relazione a tali testimonianze, benché decisive in relazione aita innocenza degli imputati G.L.A. e M.G., poiché costituiscono le prove che l'infortunio si è verificato perché, violando le direttive ricevute e la consolidata prassi aziendale, F.A. era intervenuto sull'impianto senza averlo prima disattivato, compiendo inoltre una azione a lui proibita e riservata ad impianto fermo solo al manutentore. Inoltre, la motivazione non solo è mancante, ma è anche manifestamente illogica proprio in relazione a tali tre testimonianze, dalle quali risulta in modo inequivocabile che l'infortunio non è avvenuto per la presenza di uno schermo protettivo fisso in luogo di uno mobile, né per l'assenza di un programma di riduzione della velocità degli organi dell'impianto, circostanze queste evidentemente prive di alcuna rilevanza causale, ma è avvenuto proprio perché l'infortunato, contravvenendo alle direttive ricevute, aveva introdotto un braccio nell'impianto, benché questo fosse in funzione, e non aveva atteso l'intervento ad impianto fermo dell'unica persona autorizzata, ossia dei manutentore, come imponevano le direttive date dalla società» (così alle pp. 10-11 del ricorso).
3.4. Con ulteriore motivo G.L.A. e M.G. censurano la ritenuta erronea applicazione degli artt. 43 e 590 cod. pen., in quanto la Corte di appello non avrebbe «indicato né quale legge o norma di altra fonte sia stata violata dagli imputati, né alcuna negligenza o imprudenza o imperizia attribuibile agli imputati che abbiano avuto un effettivo nesso causale con l'infortunio verificatosi in danno di F.A.» (così alla p. 11 dell'impugnazione).
3.5. L'ultima doglianza concerne promiscuamente erronea - si stima - applicazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen. e difetto di motivazione, per avere la sentenza di secondo grado confermato il diniego delle attenuanti generiche, chieste in appello, valorizzando sia la gravità del fatto, che è già contemplata come ragione di aumento di pena dall'art. 583 cod. pen., sicché non può legittimamente essere stimata - si ritiene - come impeditiva del riconoscimento delle invocate attenuanti, sia l'elevato grado di colpa, circostanza che si stima essere «manifestamente illogica poiché prima dell'infortunio in danno di F.A. non si era mai verificato nello stabilimento che le direttive date per effettuare operazioni di manutenzione in sicurezza fossero state disattese o violate» (così alla p. 12 del ricorso).
In ogni caso, ad avviso dei ricorrenti la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare la condotta degli imputati sia antecedente che successiva al fatto, 
non essendo mai occorsi prima, né essendosi mai verificati nemmeno dopo, ulteriori infortuni sul lavoro nello stabilimento in questione, e ciò proprio in virtù della «assoluta diligenza e attenzione aita sicurezza dei lavoro di entrambi gli imputati [... tale da essere definibile] esemplare condotta» degli stessi (così alla p. 13 del ricorso).

Considerato in diritto

l. Va premesso, al fine del calcolo della prescrizione, che ai sette anni e sei mesi decorrenti dal fatto (14 ottobre 2009 + sette anni e sei mesi = 14 aprile 2017) devono aggiungersi ulteriori tre mesi e diciassette giorni di sospensione della prescrizione per rinvìi in appello determinati dalla adesione dei difensori alla astensione dalle udienze (dal 21 marzo 2017 al 5 luglio 2017 e, poi, dal 5 luglio 2017 al 7 luglio 2017, v. p. 17 della sentenza impugnata), con termine finale, quindi, al 30 luglio 2017.
2. Ciò posto, osserva il Collegio che sussistono i presupposti per rilevare, ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., l'intervenuta causa estintiva del reato per cui si procede, essendo spirato il termine di prescrizione massimo.
Deve rilevarsi che il ricorso in esame (con particolare riferimento all'argomento non ostatività della gravità del fatto, in sé, rispetto all'ipotetico riconoscimento delle generiche: v. punto n. 3.5. del "ritenuto in fatto") non presenta profili di inammissibilità, per la manifesta infondatezza delle doglianze ovvero perché basato su censure non deducibili in sede di legittimità, tali, dunque, da non consentire di rilevare l'intervenuta prescrizione.
Pertanto, sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e per dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. maturate, come nel caso di specie, successivamente rispetto all'adozione della sentenza impugnata (fatto del 14 ottobre 2009; sentenza di secondo grado del 7 luglio 2017; prescrizione massima maturatasi, tenuto conto, come si è visto, degli eventi sospensivi, il 30 luglio 2017).
E’ poi appena il caso di sottolineare che risulta superfluo qualsiasi approfondimento al riguardo, proprio in considerazione della maturata prescrizione: invero, a prescindere dalla fondatezza o meno degli assunti del ricorrente, è ben noto che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità, addirittura pur se di ordine generale, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (cfr. Sez. U, n. 1021 del 28/11/2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220511) e non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in presenza, come nel caso di specie, di una causa di estinzione del reato, quale la prescrizione (v. Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275).
Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., in considerazione delle congrue e non illogiche valutazioni rese dalla Corte di appello nella sentenza impugnata, e ciò con particolare riferimento agli aspetti della inerzia a fronte dei reiterati blocchi del macchinario, anche numerose volte per ciascun ciclo lavorativo, e della confusione di ruoli tra attrezzista e manutentore, di cui si è detto (v. punto n. 2.3. del "ritenuto in fatto"): non emergendo, dunque, all'evidenza circostanze tali da imporre, quale mera "constatazione" cioè presa d'atto, la necessità di assoluzione (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv.244274), discende di necessità la pronunzia in dispositivo.
Quanto agli aspetti del risarcimento del danno, la costituzione di parte civile in sede penale era rivolta solo contro gli imputati A.R. e Z.B. (pp. 1 e 56 della sentenza di primo grado), condannati dal Tribunale ed assolti in appello, con la formula "per non avere commesso il fatto", non già contro gli odierni ricorrenti.
3. Si impone, pertanto, l'annullamento, da pronunziarsi senza rinvio, della sentenza impugnata, per essere il reato contestato estinto per prescrizione.

P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata prescrizione.
Così deciso il 11/07/2018.

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