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Informazione popolazione scenari Piano nazionale gestione emergenze radiologiche e nucleari

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Informazione popolazione scenari Piano nazionale gestione delle emergenze radiologiche e nucleari

L’informazione alla popolazione per gli scenari previsti dal Piano nazionale gestione emergenze radiologiche e nucleari / DPC 2022

ID 20904 | 08.12.2023 / In allegato Documento tecnico DPC 2022

Il Documento Tecnico “L’informazione alla popolazione per gli scenari previsti dal Piano nazionale per la gestione delle emergenze radiologiche e nucleari” raccoglie i contenuti utili da fornire alla popolazione in riferimento a quanto previsto dal “Piano nazionale per la gestione delle emergenze radiologiche e nucleari”.

È stato predisposto ai sensi dell’art. 197 (comma 1) del Decreto legislativo 101/2020, che recepisce la Direttiva 2013/59/EURATOM in materia di protezione dalle radiazioni ionizzanti, in conformità alle indicazioni contenute nell’allegato XXXIV dello stesso Decreto legislativo.

In particolare, i testi sono stati redatti dal Dipartimento della Protezione Civile che si è avvalso, a tale scopo, del Comitato per l’informazione alla popolazione sulla sicurezza relativa alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti previsto dal comma 1 dell’articolo 197 del Decreto legislativo 31 luglio 2020, n.101, con il contributo della Commissione tecnico scientifica, istituita e coordinata dal Ministero della Salute, prevista dal comma 4 del sopracitato articolo 197.

Decreto legislativo 31 luglio 2020, n.101

Art. 197 Procedure di attuazione (direttiva 2013/59/Euratom), articoli 70 e 71; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articoli 133 e 134).

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, anche sulla base dei contenuti di cui all'allegato XXXIV, avvalendosi di un comitato appositamente costituito e al quale prendono parte rappresentanti designati dal Ministero della Salute, dal Ministero dell'Interno, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dall'ISIN, dall'Istituto Superiore di Sanità, dalla Conferenza Unificata, nonché da altre amministrazioni ed enti competenti, provvede entro centoventi giorni dall'istituzione del predetto Comitato:
a) alla definizione dei contenuti dell'informazione preventiva per le emergenze previste dal Piano Nazionale di cui all'articolo 182;
b) alla definizione di direttive per l'informazione preventiva e in caso di emergenza per tutte le pianificazioni disciplinate nel presente Titolo, di competenza del Prefetto.

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Tags: Chemicals Rischio radiazioni ionizzanti

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