Nota INL prot. n. 288 del 15 luglio 2025
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Nota INL prot. n. 288 del 15 luglio 2025 - Patente a crediti: riconoscimento crediti aggiuntivi
ID 24289 | 16.07.2025 / In allegato
Nota INL prot. n. 288 del 15 luglio 2025
OGGETTO: riconoscimento crediti aggiuntivi
Il D.M. n. 132/2024 ha previsto la possibilità di incrementare il punteggio iniziale della patente a crediti (30 crediti) fino alla soglia massima di 100 crediti, stabilendo i requisiti e relativo punteggio nella tabella allegata al D.M. in parola.
Con la presente nota, si forniscono indicazioni sulle modalità di riconoscimento dei seguenti crediti aggiuntivi alle imprese e/o lavoratori autonomi, ai sensi dell’art. 5, comma 7, del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 132 del 18 settembre 2024.
1-4 Anzianità iscrizione CCIAA.
L’art. 5, comma 2, del D.M. 132/2024 stabilisce che in “ragione della storicità dell'azienda, possono essere attribuiti fino a 10 crediti al momento del rilascio della patente, in base alla data di iscrizione del soggetto richiedente” alla CCIA.
Pertanto:
- per le imprese, anche individuali, e i lavoratori autonomi (art. 89, comma 1 lett. d, d.lgs. n. 81/2008) iscritti in Camera di Commercio il dato verrà preso automaticamente dalle banche dati delle Camere di commercio;
- per le imprese e i lavoratori autonomi non italiani, l’anzianità dovrà essere autodichiarata dal rappresentante legale dell’impresa;
- i professionisti che operano nei cantieri (es. archeologi) non sono tenuti all’iscrizione alla Camera di commercio, pertanto gli stessi autodichiareranno la data di anzianità con riferimento al possesso della partita IVA o all’iscrizione alla Gestione separata.
Al fine della corretta attribuzione del punteggio si evidenzia che, come previsto dal D.M. n. 132/2024, i crediti non sono cumulabili con il punteggio precedente, ovvero si terrà conto del numero di anni di iscrizione alla CCIA e, dunque, alla relativa “anzianità” maturata, attribuendo il corrispondente punteggio fino ad un massimo di 10 crediti (es. una impresa iscritta da 10 anni alla CCIA, al momento della richiesta della patente, avrà n. 3 crediti in riferimento alla storicità dell’azienda. L’anno successivo i crediti diventeranno pari a 5 in quanto l’impresa risulterà iscritta da 11 anni alla CCIA).
5 Possesso certificazione di un SGSL conforme alla UNI EN ISO 45001 certificato da organismi di certificazione accreditati da ACCREDIA o da altro ente di accreditamento aderente agli accordi di mutuo riconoscimento IAF MLA.
Il rappresentante legale, o un suo delegato, dovrà allegare la certificazione conforme alla UNI EN ISO 45001 rilasciata da un Organismo di certificazione accreditato presso ACCREDIA inserendo, inoltre, la data di inizio e fine validità del certificato (di norma triennale).
Il rappresentante legale, o un suo delegato, avrà la possibilità fin da un mese prima dalla scadenza della certificazione, di aggiornare la dichiarazione sul possesso della certificazione inserendo il nuovo certificato con la relativa data di inizio (che dovrà essere successiva alla data di fine validità del certificato precedente) e fine validità.
6 Asseverazione del Modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza conforme all’articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, asseverato da un organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e che svolgono attività di asseverazione secondo la norma UNI 11751-1 “Adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro (MOG-SSL) - Parte 1: Modalità di asseverazione nel settore delle costruzioni edili o di ingegneria civile”.
Il rappresentante legale, o un suo delegato, dovrà allegare l’asseverazione MOG inserendo, inoltre, la data di inizio e fine validità dell’asseverazione (di norma triennale).
Il rappresentante legale, o un suo delegato, avrà la possibilità, fin da un mese prima dalla scadenza dell’asseverazione MOG, di aggiornare la dichiarazione sul possesso dell’asseverazione MOG inserendo il nuovo certificato con la relativa data di inizio (che dovrà essere successiva alla data di fine validità del certificato precedente) e fine validità.
Gli uffici dell’INL potranno verificare la veridicità di quanto dichiarato dalle aziende attraverso l’incrocio dei dati con quanto comunicato dagli Organismi Paritetici ai sensi dell’art. 51, comma 8 bis, del d.lgs. n. 81/2008.
18 Possesso della certificazione SOA di classifica I
19 Possesso della certificazione SOA di classifica II
Si evidenzia che l’attestazione SOA prevede 10 classifiche e 52 categorie, conseguentemente, le imprese hanno la possibilità di avere vari attestati SOA.
Il D.M. n. 132/2024 fa riferimento esclusivamente alla classifica, pertanto, il rappresentante legale o un suo delegato dovrà allegare un’attestazione SOA di classifica I o II indipendentemente dalla categoria, inserendo la data di inizio e fine validità (triennale).
Un mese prima dalla scadenza dell’attestazione SOA sarà possibile per il rappresentante legale, o un suo delegato, aggiornare la dichiarazione sul possesso della certificazione inserendo il nuovo attestato e le nuove date di inizio e fine validità dello stesso.
21 Consulenza e monitoraggio effettuati da parte degli Organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con esito positivo.
L’art. 51, comma 3-bis, del d.lgs. n. 81/2008 stabilisce che “Gli organismi paritetici svolgono o promuovono attività di formazione (…) nonché, su richiesta delle imprese, rilasciano una attestazione dello svolgimento delle attività e dei servizi di supporto al sistema delle imprese, tra cui l’asseverazione della adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza di cui all’articolo 30, della quale gli organi di vigilanza possono tener conto ai fini della programmazione delle proprie attività”.
Si ritiene, dunque, che la “consulenza e il monitoraggio” che prevedono il rilascio di un’attestazione da parte degli stessi Organismi Paritetici rientri tra le attività e i servizi di supporto per le imprese.
In tal caso il rappresentante legale, o un suo delegato, potrà allegare alla dichiarazione la suddetta attestazione, con l’indicazione delle date di inizio e fine validità della stessa.
Un mese prima dalla scadenza sarà possibile per l’azienda aggiornare la dichiarazione, sul portale della patente a crediti, inserendone una nuova con l’indicazione delle date di inizio (che dovrà essere successiva alla data di fine validità del certificato precedente) e fine validità.
In riferimento ai requisiti di cui ai punti 5, 6, 18 e 19, in caso di sospensione di validità del requisito stesso, sarà onere dell’impresa, per il tramite del legale rappresentante o di un suo delegato, contattare un Ufficio territoriale dell’Ispettorato per la sottrazione dei relativi crediti per il periodo di sospensione nel più breve tempo possibile. A tal fine sarà necessario esibire il provvedimento di sospensione.
Rettifiche dei requisiti ulteriori inseriti e gestione della eventuale sospensione di validità degli stessi
La rettifica di requisiti ulteriori erroneamente inseriti può essere effettuata autonomamente da parte del responsabile aziendale (legale rappresentante o titolare) o del suo delegato prima che sia aggiornato il punteggio, che di norma avverrà nel corso della notte in un periodo compreso tra le ore 00:00 e le ore 03:00.
Nel caso in cui tale rettifica non sia stata effettuata entro i termini indicati, il responsabile aziendale o il suo delegato si dovrà rivolgere a un Ufficio territoriale dell’Ispettorato del lavoro.
La richiesta, a firma del responsabile aziendale, potrà essere inoltrata anche via PEC indicando il CF dell’impresa titolare della PAC e la relativa motivazione (errore nella indicazione delle date, errore di allegazione documentale etc.)
L’Ufficio che riceve la richiesta provvederà ad eliminare il requisito errato nel più breve tempo possibile, sia ai fini di una corretta rappresentazione del punteggio, sia per consentire all’impresa di inserire i dati corretti nel caso in cui il requisito sia effettivamente posseduto.
Gli Uffici interessati avranno cura di inserire nel “campo note” gli estremi della richiesta avanzata. Prima di operare la modifica, l’Ufficio verificherà attraverso lo storico che la medesima richiesta non sia stata già lavorata da un altro Ufficio territoriale.
La funzione di rettifica sarà resa disponibile ai Dirigenti degli Ispettorati di Area metropolitana e Territoriali ed eventuali loro delegati (i delegati sono individuati tramite l’assegnazione in organigramma dell’attività “Delegato Direttore ITL/IAM per Gestione PaC”).
Sottrazione crediti aggiuntivi
Qualora durante l’attività ispettiva, emerga che l’impresa non possegga uno o più requisiti aggiuntivi dichiarati, il personale ispettivo può proporre, attraverso l’applicativo “Verifica Patente a Crediti”, l’invalidazione degli stessi. Tale richiesta dovrà essere confermata/validata dal Dirigente dell’Ufficio di appartenenza dell’Ispettore o da eventuale soggetto dallo stesso delegato (i delegati sono individuati tramite l’assegnazione in organigramma dell’attività “Delegato Direttore ITL/IAM per Gestione PaC” esclusivamente tra il personale appartenente all’Ufficio).
Il personale ispettivo avrà cura di indicare nel verbale di primo accesso o in un eventuale verbale interlocutorio le motivazioni della proposta di invalidazione del requisito. Il Dirigente dell’Ufficio, dopo aver confermato la sottrazione del punteggio, comunicherà al rappresentante legale la sottrazione dello stesso utilizzando il modello allegato.
Attestazione e deleghe d’ufficio
Atteso che la Patente può essere richiesta esclusivamente a mezzo Portale dei Servizi e che l’accesso a tale portale avviene solo tramite identità digitale (SPID/CIE/CNS/eIDAS), i soggetti non italiani privi di identità digitale (comunitari privi di eIDAS ed extracomunitari) dovranno essere identificati contattando un Ufficio territoriale dell’Ispettorato del lavoro (in presenza, via PEC, tramite i servizi MS Teams.) al fine di attestarsi e/o delegare altri soggetti possessori di identità digitale. Si evidenzia che per i soggetti italiani non è ammessa l’attestazione presso gli Uffici dovendo essere necessariamente provvisti di identità digitale.
I professionisti che operano nei cantieri (es. archeologi,) e che non siano già in possesso della patente, non essendo tenuti all’iscrizione alla Camera di commercio, dovranno attestarsi contattando un Ufficio territoriale dell’Ispettorato del lavoro come sopra indicato.
Si segnala che per le patenti rilasciate prima del 10 luglio 2025 a soggetti non presenti nell’archivio delle Camere di Commercio sono in corso operazioni di verifica di congruità dei dati inseriti.
[...]
Fonte: INL
Collegati
Decreto Direttoriale n. 43 del 25 giugno 2025
Nota INL n. 964 del 04 giugno 2025
Nota INL prot. n. 9326 del 9 dicembre 2024
Circolare INL n. 4 del 23 Settembre 2024
Autocertificazione requisiti Patente a Crediti
Decreto 18 settembre 2024 n. 132
Legge 29 aprile 2024 n. 56
Decreto 18 settembre 2024 n. 132
Decreto-Legge 2 marzo 2024 n. 19
Patente a crediti: riscritto l'Art. 27 del D.Lgs 81/2008 / Note
D.Lgs. 81/2008 Testo Unico Salute e Sicurezza Lavoro
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