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Interpello MLPS n. 1 del 19 gennaio 2024

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Interpello MLPS n. 1 del 19 gennaio 2024

ID 21199 | 20.01.2024 / In allegato

Interpello MLPS n. 1 del 19 gennaio 2024 - Obblighi previdenziali per gli Assistenti sanitari confluiti dagli albi della professione infermieristica negli albi TSRM e PSTRP - Interpello ai sensi dell’articolo 9 del d.lgs. 23 aprile 2004 n. 124.

La Federazione nazionale degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione ha presentato istanza di interpello per conoscere l’avviso di questa Amministrazione in merito alla corretta individuazione della Cassa previdenziale degli esercenti la professione di “assistente sanitario”, i quali sono confluiti all’interno dell’Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica (TSRM) e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (PSTRP), per effetto dell’articolo 4, comma 10, della legge 11 gennaio 2018, n. 3 (recante Riordino della disciplina degli Ordini delle professioni sanitarie), nonché dell’articolo 1, comma 2, seconda parte, del decreto del Ministro della salute del 13 marzo 2018.

In particolare, la Federazione ritiene che, in conseguenza della riforma sopra richiamata, per la categoria degli assistenti sanitari sia venuto meno l’obbligo di iscrizione e di contribuzione obbligatoria all’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica (ENPAPI), non rinvenendosi una norma primaria che preveda espressamente detto obbligo.

Al riguardo, acquisito il parere dell’Ufficio legislativo e della Direzione Generale per le politiche previdenziali e assicurative di questo Ministero e sentito altresì il Ministero della salute, si rappresenta quanto segue.

In primo luogo, si rileva che la egge 11 gennaio 2018, n. 3 ha riordinato la complessiva disciplina degli ordini delle professioni sanitarie, istituendo i relativi ordini e albi per tutte le professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.

In particolare, il comma 10 dell’articolo 4 ha fatto rientrare la professione di assistente sanitario nell’Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, ai sensi dell’articolo 4 della legge 1° febbraio 2006, n. 43.

Il successivo comma 13 del medesimo articolo 4 ha previsto che, oltre all’albo dei tecnici sanitari di radiologia medica e all’albo degli assistenti sanitari, siano istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, gli albi delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.

In seguito, il Ministero della salute, con il decreto del 13 marzo 2018, n. 18 attuativo della citata disposizione, ha fatto confluire l’Albo professionale degli Assistenti sanitari, all’interno della Federazione Nazionale degli Ordini dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione (FNO TSRM e PSTRP), Federazione quest’ultima che rappresenta attualmente diciannove professioni sanitarie.

Con riferimento alla natura dell’ENPAPI si rileva che tale ente è stato istituito – con decreto del già Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emanato di concerto con il già Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 24 marzo 1998 – come fondazione di diritto privato, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lett. b), e dell’articolo 6 del d.lgs. 10 febbraio 1996, n. 103, ed è disciplinato dalle norme ivi contenute nonché dal d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509 e dalle norme del Codice civile in materia di fondazioni.

Lo scopo dell’Ente è di assicurare la tutela previdenziale obbligatoria in favore degli infermieri professionali, assistenti sanitari e infermieri pediatrici che esercitano l’attività in forma libero professionale, subordinatamente all’iscrizione in appositi albi o elenchi. In favore di tali soggetti, l’ENPAPI eroga prestazioni pensionistiche di vecchiaia, invalidità, inabilità, superstiti (di reversibilità ed indirette) ed indennità di maternità. Per tali professionisti, in linea con quanto previsto dall’articolo 8, comma 2, del d.lgs. n. 103/1996, lo Statuto dell’ENPAPI prevede le modalità di iscrizione e contribuzione obbligatoria.

Si rileva, inoltre, che l’Assistente sanitario (Dottore in Assistenza sanitaria) è una figura professionale in possesso del diploma di laurea triennale addetto alla prevenzione, alla promozione e all’educazione della salute. Con decreto dell’allora Ministero della sanità n. 69 del 17 gennaio 1997 (pubblicato in G.U. n. 72 del 27 marzo 1997), nell’ambito del generale riordino della disciplina in materia sanitaria, è stato adottato il Regolamento per l’individuazione della figura e relativo profilo professionale dell’assistente sanitario, dove vengono puntualmente enunciate le funzioni attribuite a tale categoria.

Per una puntuale ricostruzione della tematica in esame, è opportuno ricordare anche che il decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 23 (“Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse”), tuttora in vigore e che costituisce una delle fonti primarie dell’ordinamento delle professioni sanitarie, all’articolo 20 dispone che “gli iscritti agli albi sono tenuti anche all'iscrizione ed al pagamento dei relativi Contributi all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza istituito o da istituirsi per ciascuna categoria.”.

L’ENPAPI, dunque, costituisce, a norma del proprio Statuto, l’Ente a cui devono essere obbligatoriamente iscritti “tutti gli Infermieri, gli Infermieri Pediatrici e gli Assistenti Sanitari che, iscritti ai relativi Albi provinciali, esercitino, in via esclusiva, attività libero professionale in forma autonoma, associata o societaria” e dove, pertanto sono confluite fin dalla sua costituzione tali categorie che esercitavano l’attività in forma libero professionale, per le quali l’Ente assicura tuttora la tutela previdenziale obbligatoria di primo pilastro.

In rapporto al complessivo quadro regolatorio sopra sintetizzato, si ritiene che la citata legge n. 3/2018 abbia provveduto solamente a riordinare ed unificare gli albi inerenti alle professioni sanitarie, incidendo esclusivamente sull’ambito ordinamentale relativo alla collocazione degli iscritti all’interno di un determinato albo professionale, ma non abbia in alcun modo modificato l’aspetto relativo all’obbligatorietà dell’iscrizione e contribuzione degli Assistenti sanitari nei confronti dell’ENPAPI.

Pertanto, tale legge nulla ha innovato in materia di tutela previdenziale dei soggetti iscritti ai medesimi albi, che mantengono, pertanto, l’iscrizione presso gli enti di previdenza che già ne assicuravano la tutela obbligatoria.

Dalla suddetta conclusione deriva che rimane consentito all’ENPAPI di effettuare puntuali controlli e verifiche relativamente alla regolarità contributiva di tutti i professionisti iscritti agli albi professionali ed obbligati all’iscrizione all’Ente in base alla legislazione vigente, anche tramite la consultazione e l’interscambio di banche dati con altre istituzioni che detengono informazioni in proposito.

Ciò anche in aderenza a quanto previsto esplicitamente dall’articolo 21, comma 1, lett. b) del vigente Regolamento di Previdenza di ENPAPI con riferimento agli Ordini provinciali, che devono trasmettere annualmente l’elenco dei propri iscritti all’Ente di previdenza, declinando tale attività in un’ottica di applicazione del principio di leale collaborazione fra amministrazioni, riconosciuto a livello costituzionale dall’articolo 97, comma 2, e sancito altresì dall’articolo 1, comma 2-bis, della legge n. 241/1990.

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Fonte: MLPS

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