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Decreto Direttoriale n. 43 del 25 giugno 2025

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DD n  43 del 25 giugno 2025

DD n. 43 del 25 giugno 2025 / Patente a Crediti: nuove modalità di visualizzazione piattaforma INL

ID 24189 | 30.06.2025 / In allegato

Decreto Direttoriale n. 43 del 25 giugno 2025
Patente a Crediti: nuove modalità di visualizzazione disponibili sulla piattaforma INL

___________

Art. 1 (Oggetto e finalità)

1. Il presente provvedimento individua le modalità di ostensione delle informazioni concernenti la patente a crediti ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 18 settembre 2024, n. 132, rese disponibili ai soggetti indicati dalla medesima disposizione in ragione delle specifiche finalità individuate all’articolo 5 e in conformità a quanto previsto dall’articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato dall’articolo 29, comma 19, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.

Art. 2 (Ruoli dei soggetti coinvolti nel trattamento dei dati personali)

1. L’Ispettorato nazionale del lavoro è titolare autonomo del trattamento dei dati personali finalizzati alla gestione del servizio denominato Patente a Crediti (PAC) erogato attraverso il Portale dei servizi gestito dal medesimo Ispettorato nazionale del lavoro. Per la gestione del Portale dei servizi, l’Ispettorato nazionale del lavoro può fare ricorso a soggetti terzi, previamente nominati Responsabili del trattamento, ai sensi dell'articolo 28 del GDPR.

Art. 3 (Sezioni del Portale relative alle informazioni)

1. Le informazioni concernenti la patente a crediti sono ripartite nelle seguenti sezioni:

a) Riepilogo impresa/lavoratore autonomo: Ragione Sociale/Nome Cognome lavoratore autonomo; Codice Fiscale; Paese;
b) Richiedente la patente: Nome e Cognome; Codice Fiscale; Ruolo (Legale Rappresentante/Delegato);
c) Riepilogo Patente: Numero Patente; Data di Rilascio; Stato Patente (attiva/sospesa);
d) Punteggio Patente: Punteggio iniziale; Punteggio attuale;
e) Data fine sospensione della patente (informazione disponibile solo laddove risulti una patente “sospesa”);
f) Provvedimenti definitivi: numero crediti decurtati in relazione a ciascuna violazione e data decurtazione.

Art. 4 (Soggetti abilitati a visualizzare le informazioni relative alla patente)

1. Sono abilitati a visualizzare le informazioni relative alla patente, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e nei limiti di cui all’articolo 6, i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 18 settembre 2024, n. 132 di seguito individuati:

a) titolari della patente o loro delegati;
b) pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
c) rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale;
d) organismi paritetici iscritti nel Repertorio nazionale di cui all'articolo 51, comma 1-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
e) responsabile dei lavori;
f) coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori;
g) soggetti che intendono affidare lavori o servizi ad imprese o lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Art. 5 (Modalità di accesso)

1. I soggetti abilitati a visualizzare le informazioni relative alla patente di cui all’articolo 3 possono accedere alla relativa piattaforma informatica (Portale dei Servizi) a mezzo SPID, non inferiore a livello di sicurezza 2, CIE o strumenti di autenticazione equivalenti notificati ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE, attraverso interrogazione puntuale inserendo il codice fiscale del titolare della patente. In relazione all’articolo 4, comma 1, lett. a), la visualizzazione viene consentita ai soli soggetti titolari di patente che risultano legali rappresentanti pro-tempore, lavoratori autonomi o loro delegati, sui sistemi dell’Ispettorato nazionale del lavoro. I soggetti di cui all’articolo 4, comma 1, lett. b), c), d), e), f) e g) dichiarano, sotto propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, il titolo abilitante alla visualizzazione.
2. Gli organi di vigilanza di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 accedono alle informazioni di cui all’articolo 3 nonché alle ulteriori informazioni utili in rapporto alle specifiche finalità istituzionali perseguite, in qualità di titolare autonomo del trattamento, secondo modalità disciplinate da specifico atto convenzionale.

Art. 6 (Visualizzazione dei dati da parte dei soggetti abilitati)

1. I dati relativi alla patente sono visualizzabili da parte dei soggetti di cui all’articolo 4 nei limiti indicati dal presente articolo attraverso accesso alla piattaforma informatica secondo le modalità di cui all’articolo 5.
2. I titolari della patente o loro delegati accedono alle informazioni di cui all’articolo 3, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f);
3. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 accedono alle informazioni di cui all’articolo 3, comma 1, lett. a), c), d) al fine esclusivo di verificare il possesso ed il mantenimento del titolo abilitante nell’ambito delle procedure di appalto.
4. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale accedono alle informazioni di cui all’articolo 3, comma 1, lett. a), c) e d) ai fini dello svolgimento della propria attività di controllo nonché al fine di verificare, a fronte di un provvedimento di sospensione la possibilità, da parte del titolare della patente, di poter comunque completare le attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione ai sensi dell’articolo 27, comma 10, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
5. Gli organismi paritetici iscritti nel Repertorio nazionale di cui all'articolo 51, comma 1-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 accedono alle informazioni di cui all’articolo 3, comma 1, lett. a) e c), ai fini delle proprie attività di controllo sulla efficacia del titolo abilitante.
6. I soggetti che intendono affidare lavori o servizi ad imprese o lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili nonché il responsabile dei lavori accedono alle informazioni di cui all’articolo 3, comma 1, lett. a), c) e d) ai fini della verifica del possesso del titolo abilitativo ai sensi dell’articolo 90, comma 9, lett. b-bis), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 nonché al fine di verificare, a fronte di un eventuale provvedimento di sospensione la possibilità, da parte del titolare della patente, di poter comunque completare le attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione ai sensi dell’articolo 27, comma 10, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
7. I coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori accedono alle informazioni di cui all’articolo 3, comma 1, lett. a) e c) ai fini dello svolgimento della propria attività di coordinamento.
8. L’accesso alle informazioni relative alla patente è ammesso solo a fronte della sussistenza ed attualità delle esigenze indicate nel presente articolo per ciascuna categoria di soggetti abilitati alla visualizzazione.

Art. 7 (Conservazione dei dati)

1. Le informazioni di cui all’articolo 3 sono consultabili sulla piattaforma per il tempo di vigenza della patente e comunque, limitatamente alle informazioni di cui all’articolo 3, comma 1, lett. e) e f, per un tempo non superiore a cinque anni dall'iscrizione delle medesime informazioni sulla piattaforma informatica.

Art. 8 (Misure tecniche di sicurezza)

1. Trovano applicazione le misure tecniche di sicurezza indicate nell’allegato A al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante.

Art. 9 (Aggiornamenti)

1. Il presente provvedimento potrà essere oggetto di modifiche e integrazioni sulla base di esigenze emerse successivamente alla sua applicazione, previo esperimento della procedura di consultazione del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 18 settembre 2024, n. 132.

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