Circolare MIT n. 13921 del 14 maggio 2024 / Condizioni di esenzione nomina Consulente ADR
Appunti Merci Pericolose | ||
26 Novembre 2024 | ||
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Circolare n. 13921 del 14.05.2024 / Esenzione nomina Cons. ADR ID 21867 | 16.05.2024 Il D.M. si applica alle imprese la cui attività di spedizione, trasporto, imballaggio, carico, riempimento oppure scarico, di merci pericolose, sia svolta secondo una delle condizioni di esenzione descritte agli artt. 3, 4 e 5 del suddetto D.M. Rientrano nel campo di applicazione di questo D.M. anche operatori di stazioni di lavaggio cisterne o di officine di manutenzione, installatori di impianti o simili, nella misura in cui tali attività richiedano la movimentazione di merci pericolose o rifiuti pericolosi. A tal proposito, si precisa che il termine merci pericolose include anche i rifiuti che sono classificati pericolosi per il trasporto. Preliminarmente si evidenzia che sono esentate dall'obbligo di nominare un consulente le imprese che, non svolgendo alcuna delle attività previste all'art. 2 del D.M., come definite al capitolo 1.2 dell'ADR, limitano la propria attività alla intermediazione, coordinamento ed organizzazione di beni e risorse che non hanno impatto sulla sicurezza del trasporto di merci pericolose. A titolo di esempio, si cita un intermediario che abbia per scopo la conclusione di contratti di mediazione per il trasporto di merci e che non rientri nella definizione di speditore o di trasportatore (cfr. cap. 1.2 ADR). Si precisa che resta in capo al legale rappresentante dell'impresa la valutazione di quanto sopra. I regimi di esenzione, previsti agli articoli 3, 4 e 5, non sono esclusivi. Per ogni impresa, quindi, è ammessa la facoltà, durante l'anno solare, di avvalersi contemporaneamente di una qualunque delle fattispecie descritte negli articoli sopra richiamati, nei limiti delle condizioni fissate da ogni singolo articolo. Nel caso di utilizzo di esenzioni differenti, che prevedono la compilazione di un registro, si dovranno istituire registri separati. In alternativa è possibile utilizzare un unico registro in cui, però, le informazioni relative alle diverse attività sono riportate in modo separato e sono facilmente deducibili. Non rientrano nel campo di applicazione del D.M. le imprese la cui attività, come sopra descritta, sia connessa a materie appartenenti alla classe 7. Per tali imprese, quindi, resta in vigore l'obbligo di nominare un consulente. Sono ovviamente escluse dall'obbligo di nomina di un consulente le imprese la cui attività ricada in uno dei regimi di esenzioni individuati alla sezione 1.1.3, con eccezione della sottosezione 1.1.3.6. - integralmente escluse dall'ADR per applicazione di una specifica disposizione. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in questa casistica le disposizioni speciali di cui al capitolo 3.3 (come, ad esempio, DS144, DS188, DS597, DS598) oppure in altra sezione dell'ADR (ad esempio, sez. 2.2.3.1.5, 2.2.62.1.5); - esentate dall'ADR in applicazione di uno specifico regime di confezionamento (cap. 3.4 oppure cap. 3.5). L'applicazione di questo regime di esenzione non richiede la predisposizione di un registro di monitoraggio delle operazioni svolte. Rimangono, tuttavia, vincolanti gli adempimenti richiesti dall'applicazione dell'ADR e dai successivi art. 7 ed art. 8 del D.M. 4. Registro - Art. 4 e 5 del D.M. [...] 5. Spedizioni occasionali - Art. 5 del D.M. [...] 6. Esenzione per esclusione - Art. 6 del D.M. [...] 7. Prescrizione di sicurezza e formazione - Art. 7 del D.M. [...] 8. Responsabilità [...] Fonte: MIT
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