Obbligo ed esenzione di nomina Consulente ADR: Tabella riepilogativa
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Consulente ADR: Obbligo ed esenzione nomina / Rev. 4.0 del 22 Dicembre 2022
ID 222 | Rev. 4.0 del 22.12.2022 / Documento completo allegato e Tabella riepilogativa casi di esenzione
In allegato Documento e Tabella riepilogativa per l'obbligo di nomina o casi di esenzione del Consulente sicurezza ADR per le attività di spedizione, trasporto di merci pericolose su strada, operazioni di carico, scarico e spedizione.
- ADR 1.8.3
- Decreto Legislativo 4 febbraio 2000 n. 40
- D.M. 4 luglio 2000
- Circolare 14 novembre 2000, n. A26
- Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 35
- ADR 2023
- Nota MIT prot. 40141 del 21.12.2022
Dopo l'emanazione del D.Lgs. 40/2000 abrogato in seguito dal D. Lgs 35/2010 (per quanto in esso predisposto è incompatibile con le disposizioni del presente decreto), è stato pubblicato il D.M. 4 luglio 2000 Individuazione delle imprese esenti dalla disciplina dei consulenti alla sicurezza per trasporto di merci pericolose su strada e per ferrovia, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40. (GU n. 170 del 22 luglio 2000).
Conseguentemente è stata emanata la Circolare 14 novembre 2000, n. A26 che, tra l'altro, precisa che è da escludere la designazione del Consulente ADR "alle imprese che scaricano le merci alla loro destinazione finale".
Il D.M. 4 luglio 2000 è a tutt'oggi, il decreto di riferimento ancora in vigore, che detta le condizioni per le esenzioni dalla nomina del Consulente ADR.
Con l'ADR 2019 l'obbligo di nomina del Consulente ADR è esteso ad ogni impresa le cui attività comprendono anche la "la spedizione" di merci pericolose su strada
Ogni impresa, le cui attività comprendono la spedizione (N) o il trasporto di merci pericolose su strada, o le operazioni connesse d'imballaggio, carico, riempimento o scarico, designa uno o più consulenti per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose, in seguito denominati "consulenti", incaricati di facilitare l'opera di prevenzione dei rischi per le persone, per i beni o per l'ambiente inerenti a tali attività.
(N) Con l'ADR 2019 l'obbligo di nomina del Consulente ADR è esteso ad ogni impresa le cui attività comprendono anche la "la spedizione" di merci pericolose su strada.
Il nuovo obbligo in deroga fino al 31 dicembre 2022 (vedi nota a seguire)
1.6.1 Deroghe
1.6.1.44: Le imprese che partecipano al trasporto di merci pericolose solo come speditori e che non erano obbligate a designare un consulente in materia di sicurezza sulla base delle disposizioni applicabili fino al 31 dicembre 2018, in deroga alle disposizioni del 1.8.3.1 applicabili dal 1° gennaio 2019, dovranno designare un consulente per la sicurezza entro il 31 dicembre 2022 (vedasi Nota MIT prot. 40141 del 21.12.2022).
NB
Con la deroga 44 (introdotta da ADR 2019) l'obbligo di nomina del consulente in materia di sicurezza per il trasporto di merci pericolose 1.8.3.1, è previsto anche per le imprese "speditori" entro il 31 dicembre 2022, in deroga alle disposizioni altrimenti applicabili (vedasi Nota MIT prot. 40141 del 21.12.2022).
A seguito della pubblicazione della Nota MIT prot. 40141 del 21.12.2022 sono non sono obbligate alla nomina del Consulente le imprese che effettuano:
- spedizioni in esenzione ai sensi dell’1.1.3.6 e del 3.4 ADR (esenzioni previste dall’art.3 comma 6 lettera a) del D. Lgs. 40/2000), e
- spedizioni occasionali di cui all’art.2 del D.M. 04/07/2000 (massimo di 3 operazioni/mese, 24 operazioni/anno e 180 t/anno).
Attuazione della direttiva 96/35/CE relativa alla designazione e alla qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose. (GU n.52 del 03.03.2000)
…
Art. 2. Campo di applicazione
1. Salvo quanto previsto al comma 2, le disposizioni del presente decreto si applicano alle imprese che effettuano operazioni di trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia o per via navigabile interna, oppure operazioni di carico e scarico connesse a tali trasporti.
2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:
a) alle attività di cui al comma 1 effettuate con mezzi di trasporto di proprietà delle Forze armate o delle Forze di polizia ovvero con mezzi di trasporto impiegati sotto la responsabilità delle stesse;
b) alle attività di cui al comma 1 effettuate per vie navigabili interne nazionali non collegate alle vie navigabili interne degli altri Stati dell'Unione europea.
Art. 3. Obblighi del capo dell'impresa
1. Al fine di garantire un'efficace prevenzione dei rischi inerenti le operazioni di cui all'articolo 2, comma 1, il capo dell'impresa nomina, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, uno o più consulenti in possesso del certificato di formazione professionale di cui al presente decreto.
2. Può essere consulente lo stesso capo dell'impresa ovvero un dipendente dell'impresa ovvero una persona esterna a quest'ultima. Le funzioni del consulente, adattate all'attività dell'impresa, sono definite all'articolo 4.
3. Il capo dell'impresa comunica all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione competente per territorio la nomina del o dei propri consulenti, indicandone le complete generalità.
4. Il capo dell'impresa conserva la relazione di cui all'articolo 4, comma 1, per cinque anni e, su richiesta, la mette a disposizione dell'ufficio di cui al comma 3.
5. La responsabilità sull'osservanza, da parte dell'impresa, delle norme in materia di trasporto di merci pericolose e del loro carico e scarico è del capo dell'impresa stessa.
6. Sono esentate dall'obbligo di nominare il consulente:
a) le imprese esercenti le attività di cui all'articolo 2, comma 1, riguardanti trasporti su strada di quantitativi limitati, per ogni unità di trasporto, al di sotto dei limiti definiti dai marginali 10010 e 10011 dell'allegato B al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 settembre 1996 e successivi aggiornamenti (*);
b) le imprese esercenti le attività di cui al comma 1 definite dal Ministro dei trasporti e della navigazione, con decreto da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, quando i trasporti di merci pericolose, o le operazioni di carico o scarico ad essi connesse, non siano effettuati a titolo di attività principale od accessoria dell'impresa, ma vengano effettuati occasionalmente, in ambito esclusivamente nazionale e le merci trattate presentino un grado di pericolosità o di inquinamento minimi.
…
Vedi Decreto
(*) Marginale 10010 ADR 1999 come Capitolo 3.4 ADR.
(**) Marginale ADR fino ad ADR 1999
"marginale" codifica dei capitoli ADR fino ad ADR 1999 – la nuova codifica attuale, Sez. Cap. è stata stabilita con l’ADR 2001 detto “regolamento ristrutturato” / ndr.
...
Art. 1. Individuazione delle imprese
1. Fermi restando i casi di cui all'art. 3, comma 6, lettera a), del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40, ai sensi della lettera b) della medesima disposizione sono esentate dall'obbligo di nominare il consulente:
a) le imprese che effettuano trasporti in colli od alla rinfusa, in ambito nazionale, di materie od oggetti individuati alla colonna 2, categoria di trasporto 3, della tabella di cui al marginale 10011 dell'allegato B al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre 1996 n. 282 e successivi aggiornamenti e modifiche, ai quali è associato il riconoscimento del livello di rischio più basso;
b) le imprese che effettuano operazioni di carico delle merci di cui alla lettera a), in colli od alla rinfusa, ovvero anche in cisterna qualora le materie caricate siano residui di lavorazione e rifiuti prodotti dall'impresa stessa.
Art. 2. Disposizioni relative alle esenzioni
...
1. Le esenzioni di cui alle lettere a) e b) dell'art. 1 si applicano, per ciascuna impresa, ad un numero massimo di operazioni annue pari a 24, con un limite massimo di 3 operazioni nello stesso mese, un totale complessivo massimo non superiore a 180 tonnellate.
2. L'esenzione di cui al comma 1 si applica qualora l'impresa comunichi l'intenzione di avvalersene all'ufficio provinciale del Dipartimento dei trasporti terrestri nella cui circoscrizione ha la sede o la rappresentanza legale, prima di dare avvio, per ciascun anno solare, alle operazioni di cui alle lettere a) e b) dell'art. 1.
La copia della comunicazione deve accompagnare la merce pericolosa in ciascuna delle stesse operazioni corredate, a cura dell'impresa, della preventiva annotazione della data, del tipo e della quantità della merce trasportata ogni volta.
3. L'impresa che si è avvalsa dell'esenzione nell'anno solare precedente deve allegare copia della relativa comunicazione, corredata delle annotazioni di cui al comma 2, al momento dell'invio della dichiarazione per il nuovo anno solare.
4. In sede di prima applicazione, le disposizioni di cui al comma 2, hanno effetto, per l'anno in corso, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
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Consulenti alla sicurezza per trasporto di merci pericolose.
Decreto ministeriale 6 giugno 2000, n. 82T, e decreto ministeriale 4 luglio 2000, n. 90T, attuativi, del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40. Procedure di esame, campo di applicazione, esenzioni, incidenti. (GU n. 295 del 19.12.2020)
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5. Campo di applicazione.
Il comma 1 dell'art. 2 del decreto legislativo n. 40/2000 impone l'obbligo di nominare il consulente alle imprese che ... effettuano operazioni di trasporto
di merci pericolose ..., oppure operazioni di carico e scarico connesse a tali trasporti.
Si ritiene, tuttavia, di poter escludere dal campo di applicazione della direttiva n. 96/35 le imprese che scaricano le merci alla loro destinazione finale aderendo all'interpretazione del Consiglio C.E. e della Commissione C.E. del 7 marzo 2000, nella quale viene precisato che la direttiva 96/35/CE...coinvolge le imprese impegnate nel carico e/o scarico di merci pericolose solo quando tali operazioni interessano la sicurezza del trasporto; la direttiva non coinvolge le imprese che scaricano le merci alla loro destinazione finale.
6. Esenzioni.
L'art. 3, comma 6, lettera a), del decreto legislativo n. 40/2000 individua alcuni casi di esenzione dalla nomina del consulente, mentre, alla lettera b), demanda
ad un decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione l'individuazione di altri casi, di cui però fornisce le linee guida.
Tali casi sono contenuti alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 1 del decreto ministeriale 4 luglio 2000, n. 90T, in cui vengono distinte le esenzioni relative alle
operazioni di trasporto (lettera a) da quelle relative ad operazioni di carico (lettera b).
E' appena il caso di precisare che i trasporti effettuati in regime di esenzione, ai sensi dell'art. 3, comma 6, lettera a), non concorrono alla formazione del numero massimo di viaggi annuali e mensili ed alla quantità massima annuale consentita per rientrare nei limiti di esenzione previsti dal decreto ministeriale 4 luglio 2000.
Per potersi avvalere delle esenzioni, le imprese, ai sensi dell'art. 2, comma 2 e seguenti, del medesimo decreto ministeriale devono darne comunicazione
all'ufficio provinciale del Dipartimento dei trasporti terrestri, prima di iniziare le operazioni di carico e di trasporto per ciascun anno solare, seguendo la procedura fissata in tali commi; l'ufficio ne terra conto nel programma di visite ispettive che intenderà effettuare nel corso dell'anno.
Le imprese rientranti nei criteri di esenzione dalla nomina del consulente sono, ovviamente, comunque obbligate al rispetto di tutte le incombenze che l'ADR ed
il RID prevedono espressamente a loro carico.
A seguito di specifiche richieste, si precisa che le materie della categoria di trasporto 4 della tabella, di cui al marginale 10011 dell'allegato B al decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 4 settembre 1996 e successivi aggiornamenti viaggiano sempre in regime di esenzione ai sensi del marginale 10011 stesso, dal momento che non sono previsti per tali materie limiti quantitativi per ogni unità di trasporto: di conseguenza il trasporto, carico e scarico di tali materie rientra sempre anche nell'esenzione dalla nomina del consulente.
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Vedi Circolare
Con la Direttiva quadro 2008/68/CE, (recepia in IT con il D. Lgs 35/2010), l’Unione Europea ha introdotto una nuova figura professionale qualificata per supportare all'adempimento delle prescrizioni dell’Accordi ADR/RID/ADN: “Il Consulente per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia o per via navigabile interna di merci pericolose”, (Consulente ADR per trasporti su strada).
In Italia la Direttiva 96/35/CE è stata recepita con il D. Lgs 40/2000, successivamente in parte modificato e in parte abrogato dal D. Lgs 35/2010, che dispone per le imprese coinvolte nel carico, trasporto e scarico di merci pericolose (compreso i rifiuti) l’obbligo di nominare presso la Motorizzazione in concessione competente per territorio, il Consulente per la sicurezza ADR.
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Art 11 Consulente alla sicurezza per il trasporto di merci pericolose
1. Le disposizioni concernenti il consulente alla sicurezza per il trasporto delle merci pericolose sono quelle previste dall'ADR, RID, ADN.
2. Il legale rappresentante dell'impresa la cui attività comporta trasporti di merci pericolose, oppure operazioni di imballaggio, di carico, di riempimento o di scarico, connesse a tali trasporti, nomina un consulente per la sicurezza.
3. Entro quindici giorni dalla nomina di cui al comma 2, il legale rappresentante comunica le complete generalità del consulente nominato all'ufficio periferico del Dipartimento per il trasporto, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti competente in relazione al luogo in cui ha sede l'impresa.
4. Con provvedimento dell'amministrazione sono individuate le condizioni alle quali le imprese esercenti l'attività di cui al comma 2 possono essere esonerate dal campo di applicazione delle disposizioni del presente articolo, ai sensi e nei limiti di cui al capitolo 1.8, dell'ADR, del RID e dell'ADN.
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14. Fino all'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 10, si applicano le disposizioni attuative del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40, quando non in contrasto con le disposizioni del presente decreto. (D.M. 4 luglio 2000 / ndr)
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Art. 12 Sanzioni relative al consulente alla sicurezza
1. Il legale rappresentante dell'impresa che viola le disposizioni dell'articolo 11, comma 2, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000 euro a 36.000 euro.
2. Il legale rappresentante dell'impresa che viola le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 3 e 6, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro.
3. Il consulente che non redige le relazioni di cui all'articolo 11, commi 5 e 7, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 24.000 euro.
4. Il consulente che non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 11, commi 5 e 7, relativi alla trasmissione delle relazioni di cui agli stessi commi, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro.
5. La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni relative ai consulenti per la sicurezza e' affidata agli Uffici periferici del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici territorialmente competenti.
6. Le sanzioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, sono irrogate dal prefetto ed i relativi proventi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.
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Tabella riepilogativa nomina consulente ADR 2023
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segue in allegato
Vedi Documento
Certifico Srl - IT | Rev. 4.0 2022
©Copia autorizzata Abbonati
Matrice Revisioni
Rev. | Data | Oggetto | Aurtore |
4.0 | 22.12.2022 | Nota MIT prot. 40141 del 21.12.2022 | Certifico Srl |
3.0 | 19.10.2022 | ADR 2023 Integrazioni e correzioni varie |
Certifico Srl |
2.0 | 12.05.2022 | ADR 2021 Aggiunti estratti normativi / aggiornata Tabella |
Certifico Srl |
1.0 | 12.11.2018 | ADR 2019 | Certifico Srl |
0.0 | 29.09.2013 | ADR 2013 | Certifico Srl |
Collegati
Speditori: obbligo nomina consulente ADR
D.M. 4 luglio 2000
Circolare 14 novembre 2000 n. A26
Decreto Legislativo 4 febbraio 2000, n. 40
Direttiva 2008/68/CE
Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 35
Consulente ADR
Modello comunicazione esenzione nomina consulente ADR
ADR: obbligo nomina consulente ADR spedizionieri entro il 31.12.2022
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Consulente ADR Esenzione nomina ADR 2022 Rev. 4.0 2022.pdf Certifico Srl - Rev. 4.0 2022 |
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Consulente ADR Esenzione nomina ADR 2022 Rev. 3.0 2022.pdf Certifico Srl - Rev. 3.0 2022 |
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Consulente ADR Esenzione nomina ADR 2022 Rev. 2.0 2022.pdf Certifico Srl - Rev. 2.0 2022 |
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Consulente ADR Esenzione nomina ADR 2019 Rev. 1.0 2019.pdf Certifico Srl - Rev. 1.0 2019 |
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Consulente ADR Esenzione nomina ADR 2013 Rev. 00 2013.pdf Certifico Srl - Rev. 0.0 2013 |
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Tags: Merci Pericolose Consulente ADR Abbonati Trasporto ADR