Vademecum sicurezza attività estrattive | D.lgs 624/96 / Rev. 1.0 Dic. 2023
Appunti Sicurezza lavoro | |||||||||||||
27 Novembre 2024 | |||||||||||||
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Vademecum operativo sicurezza attivita' estrattive | D.lgs 624/96 ID 6363 | Rev. 1.0 del 28.12.2023 / Documento completo allegato Il presente elaborato illustra, sinteticamente ed in maniera schematica, i dettami del D.lgs 624/96 indicandone il campo di applicazione, le figure individuate e soffermandosi sulla descrizione del DSS (Documento di Salute e Sicurezza), illustrando i contenuti e le procedure di valutazione dei rischi proprie delle attività estrattive. Rev. 1.0 del 28.12.2023: Vademecum operativo sicurezza attività estrattive | D.lgs 624/96 Preview Il D.Lgs. n. 624/96 si applica ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali e degli idrocarburi liquidi e gassosi, nonché ai lavori svolti negli impianti connessi all’attività estrattiva e nelle pertinenze minerarie. Il D.Lgs n. 81/08 non ha abrogato le norme contenute nel D.Lgs n. 624/96. Tutte le norme del D.Lgs n. 624/96 che rimandano a norme contenute nell’abrogato D.Lgs n. 626/94 trovano applicazione nelle norme del D.Lgs n. 81/08. Il decreto n. 624/1996 è composto da 107 articoli così suddivisi: Titolo I Disposizioni generali Titolo II Norme specifiche in materia di sicurezza e di salute applicabili alle attività estrattive a cielo aperto o sotterranee, nonché agli impianti pertinenti di superficie Titolo III Norme specifiche in materia di sicurezza e di salute applicabili alle attività estrattive condotte mediante perforazione Titolo IV Norme transitorie e finali (artt. 100-103) Titolo V Sanzioni (artt. 104-107) Le norme del Titolo II del decreto 624/96 si applicano alle attività in sotterraneo o a cielo aperto; esse si applicano altresì alle attività di perforazione qualora eseguite in fase di ricerca per minerali solidi per la cui coltivazione non si prevede di utilizzare perforazioni del soprassuolo. Le norme del Titolo III si applicano invece alle attività condotte mediante perforazione, rappresentata, ai sensi dell'art. 64, da prospezione, ricerca, coltivazione, lavorazione e stoccaggio di sostanze minerali ed energie del sottosuolo la cui coltivazione avvenga mediante la perforazione di pozzi. Il termine "trivellazione" e' sinonimo del termine "perforazione". Le misure generali per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori di cui all’art 15 del D.lgs 81/08 vengono integrate da quelle, relative ad aspetti rilevanti per la sicurezza nelle attività estrattive, previste all'art. 5 del decreto 626/94. Queste ultime rappresentano indirizzi di ordine generale che trovano nel resto dell'articolato una concretizzazione in specifici obblighi, con relative sanzioni, in particolare per la prevenzione incendi e l’emergenza. 1. Quadro Normativo - D.L. 2- 5 novembre 1996 n. 624 - Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee - Lettera Circolare prot. n° P1066/4167 sott. 17 del 19/05/1997 - Chiarimenti riguardanti il D.L. 25 novembre 1996 n. 624 - Circolare 26 maggio 1997 n. 600524 Chiarimenti relativi al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624 da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato Il DPR 151/2011 ha incluso tra le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi le “centrali di produzione di idrocarburi liquidi e gassosi e di stoccaggio sotterraneo di gas naturale, piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili di perforazione e/o produzione di idrocarburi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n.886 e al decreto legislativo 25 novembre 1996, n.624” (attività n.7 dell’Allegato I). Precedentemente, il D.M. 16/02/1982 assoggettava ai controlli solo le “piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili di perforazione e/o produzione di idrocarburi di cui al D.P.R.886/1979” (attività 96, impianti off-shore). Il D.Lgs. 624/1996, per evitare una duplicazione di procedure, agli artt. 84, 85 e 90 disciplinava l’esame del progetto e il rilascio CPI per tali attività, coordinando l’attività del Comando Provinciale VVF con quella della competente sede territoriale del Ministero Sviluppo Economico (UNMIG). - le attività in terraferma erano soggette ad esame progetto e non a rilascio di CPI; La Lettera circolare 15909 del 18 dicembre 2012, elaborata di concerto con il Ministero Sviluppo Economico, sostituisce la precedente lettera-circolare. 5.2 Contenuto Art. 10 (Contenuti del DSS) Il DSS di cui all'articolo 6, e quello di cui all'articolo 9, devono contenere la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori in relazione all’attività svolta e la conseguente individuazione delle misure e modalità operative, indicando in particolare le soluzioni adottate, o l'assenza di rischio, per ciascuno dei seguenti elementi: 6. Indicazioni elaborazione DSS Il DSS è, come detto, un documento con il quale si tende a portare il rischio delle attività estrattive a livelli accettabili attraverso l’applicazione delle norme di sicurezza e di tutela della salute dei lavoratori, l’uso dei mezzi che la tecnica e la scienza mettono a disposizione. 7. DSS coordinato In caso di affidamento dei lavori all’interno del luogo di lavoro ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi (allegato 17 punto 2 del D.Lgs. n. 81/08), o comunque quando nello stesso luogo di lavoro sono presenti lavoratori di più imprese, il titolare dell’attività estrattiva deve redigere il DSS coordinato. Scopo di questo documento è: a) analizzare e pianificare le possibili interferenze tra il lavoro oggetto di affidamento e le operazioni di cava; Pertanto il DSS coordinato può essere, nella pratica delle esperienze osservate, o un documento comprensivo di tutte le valutazioni inerenti il rischio dell’attività estrattiva, coordinato rispetto alle attività svolte da imprese diverse, ovvero un documento autonomo, redatto dal titolare dell’attività estrattiva, contenente le modalità operative di coordinamento dei lavori e le relative misure comportamentali e organizzative da osservare, redatto per gestire dal punto di vista della sicurezza attività specifiche condotte a servizio o a margine dell’attività lavorativa predominante da ditte esterne. Tale coordinamento scaturisce in ogni caso dal confronto fra il DSS, redatto dal datore di lavoro che gestisce l’attività estrattiva, ed il documento di valutazione dei rischi delle ditte esterne (art. 28 del D.Lgs. n. 81/08). Ai fini del coordinamento tra le imprese, appaltatori e fornitori d’opera individuano formalmente i rispettivi preposti, ai sensi del D.Lgs. n. 81/08, fermo restando il ruolo e le funzioni svolte dal sorvegliante. I principali compiti e obblighi del preposto sono dettati rispettivamente dagli artt. 2 c. 1 lettera e) e 19 del D.Lgs. n. 81/08. 8. Norme di polizia miniere e cave Norme di polizia delle miniere e delle cave. (GU n.87 del 11.4.1959 - SO n. 870) Le Norme di Polizia delle Miniere e delle Cave si applicano: - ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali di prima e seconda categoria; Fonti - D.L. 2- 5 novembre 1996 n. 624 - Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee; L'indice del presente documento risulta essere così strutturato: Premessa Elaborato Certifico Srl - IT | Rev. 1.0 2023 Matrice revisioni
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