Consulente ADR: obbligo ed esenzione nomina / Rev. 5.0 del 20 Settembre 2023
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28 Novembre 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||
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Consulente ADR: obbligo/esenzione nomina / Rev. 5.0 - 20.09.2023 ID 222 | Rev. 5.0 del 20.09.2023 / Documento completo allegato e Tabella esenzione In allegato Documento e Tabella riepilogativa (*) per l'obbligo di nomina o casi di esenzione del Consulente sicurezza ADR per le attività di spedizione, trasporto di merci pericolose su strada, operazioni di carico, scarico e spedizione. Rif. Norme: Pubblicato nella GU n.220 del 20.09.2023 il Decreto 7 agosto 2023 Il Decreto 7 agosto 2023 individua le condizioni alle quali le imprese che svolgono attività di spedizione o trasporto, oppure una o più delle connesse attività di imballaggio, carico, riempimento oppure scarico, di merci pericolose su strada, sono esentate dalla nomina del consulente per la sicurezza prevista dal paragrafo 1.8.3.2 dell’ADR. Dopo l'emanazione del D.Lgs. 40/2000 abrogato in seguito dal D. Lgs 35/2010 (per quanto in esso predisposto è incompatibile con le disposizioni del presente decreto), è stato pubblicato il D.M. 4 luglio 2000 Individuazione delle imprese esenti dalla disciplina dei consulenti alla sicurezza per trasporto di merci pericolose su strada e per ferrovia, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40. (GU n. 170 del 22 luglio 2000). Conseguentemente è stata emanata la Circolare 14 novembre 2000, n. A26 che, tra l'altro, precisa che è da escludere la designazione del Consulente ADR "alle imprese che scaricano le merci alla loro destinazione finale". Con l'ADR 2019 l'obbligo di nomina del Consulente ADR è esteso ad ogni impresa le cui attività comprendono anche la "la spedizione" di merci pericolose su strada. ADR 1.8.3.1 Ogni impresa, le cui attività comprendono la spedizione (N) o il trasporto di merci pericolose su strada, o le operazioni connesse d'imballaggio, carico, riempimento o scarico, designa uno o più consulenti per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose, in seguito denominati "consulenti", incaricati di facilitare l'opera di prevenzione dei rischi per le persone, per i beni o per l'ambiente inerenti a tali attività. (N) Con l'ADR 2019 l'obbligo di nomina del Consulente ADR è esteso ad ogni impresa le cui attività comprendono anche la "la spedizione" di merci pericolose su strada. Il nuovo obbligo in deroga fino al 31 dicembre 2022 (vedi nota a seguire) Update 20.09.2022 / Decreto 7 agosto 2023 Decreto 7 agosto 2023 Abrogate le seguenti norme e disposizioni: 1.6.1 Deroghe 1.6.1.44: Con la deroga 44 l'obbligo di nomina del consulente in materia di sicurezza per il trasporto di merci pericolose 1.8.3.1, anche per le imprese "speditori", previsto con l'ADR 2019, dovranno nominare un consulente per la sicurezza entro il 31 dicembre 2022, in deroga alle disposizioni altrimenti applicabili, appunto, dal 1 ° gennaio 2019. (vedasi Nota MIT prot. 40141 del 21.12.2022). Decreto Legislativo 4 febbraio 2000, n. 40 Attuazione della direttiva 96/35/CE relativa alla designazione e alla qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose. (GU n.52 del 03.03.2000) Art. 2. Campo di applicazione 1. Salvo quanto previsto al comma 2, le disposizioni del presente decreto si applicano alle imprese che effettuano operazioni di trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia o per via navigabile interna, oppure operazioni di carico e scarico connesse a tali trasporti. 2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano: a) alle attività di cui al comma 1 effettuate con mezzi di trasporto di proprietà delle Forze armate o delle Forze di polizia ovvero con mezzi di trasporto impiegati sotto la responsabilità delle stesse; b) alle attività di cui al comma 1 effettuate per vie navigabili interne nazionali non collegate alle vie navigabili interne degli altri Stati dell'Unione europea. Art. 3. Obblighi del capo dell'impresa 1. Al fine di garantire un'efficace prevenzione dei rischi inerenti le operazioni di cui all'articolo 2, comma 1, il capo dell'impresa nomina, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, uno o più consulenti in possesso del certificato di formazione professionale di cui al presente decreto. 2. Può essere consulente lo stesso capo dell'impresa ovvero un dipendente dell'impresa ovvero una persona esterna a quest'ultima. Le funzioni del consulente, adattate all'attività dell'impresa, sono definite all'articolo 4. 3. Il capo dell'impresa comunica all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione competente per territorio la nomina del o dei propri consulenti, indicandone le complete generalità. 4. Il capo dell'impresa conserva la relazione di cui all'articolo 4, comma 1, per cinque anni e, su richiesta, la mette a disposizione dell'ufficio di cui al comma 3. 5. La responsabilità sull'osservanza, da parte dell'impresa, delle norme in materia di trasporto di merci pericolose e del loro carico e scarico è del capo dell'impresa stessa. 6. Sono esentate dall'obbligo di nominare il consulente: b) le imprese esercenti le attività di cui al comma 1 definite dal Ministro dei trasporti e della navigazione, con decreto da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, quando i trasporti di merci pericolose, o le operazioni di carico o scarico ad essi connesse, non siano effettuati a titolo di attività principale od accessoria dell'impresa, ma vengano effettuati occasionalmente, in ambito esclusivamente nazionale e le merci trattate presentino un grado di pericolosità o di inquinamento minimi. Art. 1. Individuazione delle imprese 1. Fermi restando i casi di cui all'art. 3, comma 6, lettera a), del Decreto Legislativo 4 febbraio 2000, n. 40, ai sensi della lettera b) della medesima disposizione sono esentate dall'obbligo di nominare il consulente: Art. 2. Disposizioni relative alle esenzioni Circolare 14 novembre 2000, n. A26 Consulenti alla sicurezza per trasporto di merci pericolose. Decreto ministeriale 6 giugno 2000, n. 82T, e decreto ministeriale 4 luglio 2000, n. 90T, attuativi, del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40. Procedure di esame, campo di applicazione, esenzioni, incidenti. (GU n. 295 del 19.12.2020) Il comma 1 dell'art. 2 del decreto legislativo n. 40/2000 impone l'obbligo di nominare il consulente alle imprese che ... effettuano operazioni di trasporto Si ritiene, tuttavia, di poter escludere dal campo di applicazione della direttiva n. 96/35 le imprese che scaricano le merci alla loro destinazione finale aderendo all'interpretazione del Consiglio C.E. e della Commissione C.E. del 7 marzo 2000, nella quale viene precisato che la direttiva 96/35/CE...coinvolge le imprese impegnate nel carico e/o scarico di merci pericolose solo quando tali operazioni interessano la sicurezza del trasporto; la direttiva non coinvolge le imprese che scaricano le merci alla loro destinazione finale. 6. Esenzioni. L'art. 3, comma 6, lettera a), del Decreto Legislativo 4 febbraio 2000, n. 40 individua alcuni casi di esenzione dalla nomina del consulente, mentre, alla lettera b), demanda Tali casi sono contenuti alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 1 del decreto ministeriale 4 luglio 2000, n. 90T, in cui vengono distinte le esenzioni relative alle E' appena il caso di precisare che i trasporti effettuati in regime di esenzione, ai sensi dell'art. 3, comma 6, lettera a), non concorrono alla formazione del numero massimo di viaggi annuali e mensili ed alla quantità massima annuale consentita per rientrare nei limiti di esenzione previsti dal decreto ministeriale 4 luglio 2000. Per potersi avvalere delle esenzioni, le imprese, ai sensi dell'art. 2, comma 2 e seguenti, del medesimo decreto ministeriale devono darne comunicazione Le imprese rientranti nei criteri di esenzione dalla nomina del consulente sono, ovviamente, comunque obbligate al rispetto di tutte le incombenze che l'ADR ed A seguito di specifiche richieste, si precisa che le materie della categoria di trasporto 4 della tabella, di cui al marginale 10011 dell'allegato B al decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 4 settembre 1996 e successivi aggiornamenti viaggiano sempre in regime di esenzione ai sensi del marginale 10011 stesso, dal momento che non sono previsti per tali materie limiti quantitativi per ogni unità di trasporto: di conseguenza il trasporto, carico e scarico di tali materie rientra sempre anche nell'esenzione dalla nomina del consulente. Con la Direttiva quadro 2008/68/CE, (recepia in IT con il D. Lgs 35/2010), l’Unione Europea ha introdotto una nuova figura professionale qualificata per supportare all'adempimento delle prescrizioni dell’Accordi ADR/RID/ADN: “Il Consulente per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia o per via navigabile interna di merci pericolose”, (Consulente ADR per trasporti su strada). In Italia la Direttiva 96/35/CE è stata recepita con il D. Lgs 40/2000, successivamente in parte modificato e in parte abrogato dal D. Lgs 35/2010, che dispone per le imprese coinvolte nel carico, trasporto e scarico di merci pericolose (compreso i rifiuti) l’obbligo di nominare presso la Motorizzazione in concessione competente per territorio, il Consulente per la sicurezza ADR. Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 35 1. Le disposizioni concernenti il consulente alla sicurezza per il trasporto delle merci pericolose sono quelle previste dall'ADR, RID, ADN. 4. Con provvedimento dell'amministrazione sono individuate le condizioni alle quali le imprese esercenti l'attività di cui al comma 2 possono essere esonerate dal campo di applicazione delle disposizioni del presente articolo, ai sensi e nei limiti di cui al capitolo 1.8, dell'ADR, del RID e dell'ADN. Art. 12 Sanzioni relative al consulente alla sicurezza Tabella riepilogo Esenzione nomina consulente ADR 2023 Certifico Srl - IT | Rev. 5.0 2023
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