Circolare 14 novembre 2000 n. A26
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Circolare 14 novembre 2000 n. A26 / Non più pertinente
Consulenti alla sicurezza per trasporto di merci pericolose.
Decreto ministeriale 6 giugno 2000, n. 82T, e decreto ministeriale 4 luglio 2000, n. 90T, attuativi, del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40. Procedure di esame, campo di applicazione, esenzioni, incidenti.
(GU n. 295 del 19.12.2020)
La Circolare non è più pertinente con l'abrogazione del Decreto 4 luglio 2000 dal 20.09.2023 con l'entrata in vigore del Decreto 7 agosto 2023 Regolamentazione dei casi di esenzione dall'obbligo di nomina del consulente ADR in conformita' a quanto previsto dal paragrafo 1.8.3.2 dell'ADR. (GU n.220 del 20.09.2023) - Art. 9
5. Campo di applicazione.
Il comma 1 dell'art. 2 del decreto legislativo n. 40/2000 impone l'obbligo di nominare il consulente alle imprese che ... effettuano operazioni di trasporto di merci pericolose ..., oppure operazioni di carico e scarico connesse a tali trasporti.
Si ritiene, tuttavia, di poter escludere dal campo di applicazione della direttiva n. 96/35 le imprese che scaricano le merci alla loro destinazione finale aderendo all'interpretazione del Consiglio C.E. e della Commissione C.E. del 7 marzo 2000, nella quale viene precisato che la direttiva 96/35/CE...coinvolge le imprese impegnate nel carico e/o scarico di merci pericolose solo quando tali operazioni interessano la sicurezza del trasporto; la direttiva non coinvolge le imprese che scaricano le merci alla loro destinazione finale.
6. Esenzioni.
L'art. 3, comma 6, lettera a), del decreto legislativo n. 40/2000 individua alcuni casi di esenzione dalla nomina del consulente, mentre, alla lettera b), demanda ad un decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione l'individuazione di altri casi, di cui però fornisce le linee guida.
Tali casi sono contenuti alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 1 del decreto ministeriale 4 luglio 2000, n. 90T, in cui vengono distinte le esenzioni relative alle operazioni di trasporto (lettera a) da quelle relative ad operazioni di carico (lettera b).
E' appena il caso di precisare che i trasporti effettuati in regime di esenzione, ai sensi dell'art. 3, comma 6, lettera a), non concorrono alla formazione del numero massimo di viaggi annuali e mensili ed alla quantità massima annuale consentita per rientrare nei limiti di esenzione previsti dal decreto ministeriale 4 luglio 2000.
Per potersi avvalere delle esenzioni, le imprese, ai sensi dell'art. 2, comma 2 e seguenti, del medesimo decreto ministeriale devono darne comunicazione all'ufficio provinciale del Dipartimento dei trasporti terrestri, prima di iniziare le operazioni di carico e di trasporto per ciascun anno solare, seguendo la procedura fissata in tali commi; l'ufficio ne terra conto nel programma di visite ispettive che intenderà effettuare nel corso dell'anno.
Le imprese rientranti nei criteri di esenzione dalla nomina del consulente sono, ovviamente, comunque obbligate al rispetto di tutte le incombenze che l'ADR ed il RID prevedono espressamente a loro carico.
A seguito di specifiche richieste, si precisa che le materie della categoria di trasporto 4 della tabella, di cui al marginale 10011 dell'allegato B al decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 4 settembre 1996 e successivi aggiornamenti viaggiano sempre in regime di esenzione ai sensi del marginale 10011 stesso, dal momento che non sono previsti per tali materie limiti quantitativi per ogni unità di trasporto: di conseguenza il trasporto, carico e scarico di tali materie rientra sempre anche nell'esenzione dalla nomina del consulente.
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