D.M. 37/2008 Attività installazione impianti. Abilitazioni Limitate - MISE 2019
Appunti Impianti | ||
30 Novembre 2024 | ||
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D.M. 37/2008: Attività installazione impianti. Abilitazioni Limitate La Circolare 3717 del 13 marzo 2019 fornisce indicazioni alle CCIAA, in merito alle limitazioni nell’ambito del DM 37/2008 (attività di installazione degli impianti), circa la possibilità che le imprese di installazioni impianti possano o meno essere abilitate anziché per interi settori, anche per ambiti di ciascun settore (le cosiddette “abilitazioni limitate”). Circolare 3717 del 13 marzo 2019 Si fa riferimento al decreto in oggetto che disciplina, da oltre 10 anni, il settore degli impianti tecnologici precedentemente normati dalla L.46/1990. Con circolari e lettere circolari questa Amministrazione ha proceduto, nel tempo, a fornire indicazioni o a chiarire questioni sorte con l’emanazione del decreto in parola, anche al fine di dirimere contrasti interpretativi tra le diverse Camere di commercio consentendo un’uniforme applicazione del decreto nell’intero territorio nazionale. Tenuto conto delle richieste pervenute - tra l’altro, dalle 2 organizzazioni di categoria destinatarie della presente – si ritiene opportuno fornire - in via definitiva - chiarimenti circa la possibilità che le imprese di installazioni impianti possano o meno essere abilitate anziché per interi settori, anche per ambiti di ciascun settore (le cosiddette “abilitazioni limitate”). Ciò si rende necessario poiché – a detta di codeste Organizzazioni di categoria - le Camere di commercio talvolta non utilizzano lo stesso metro di giudizio, cioè a volte si verificano casi in cui la stessa istanza (SCIA) presentata dagli operatori economici del settore viene valutata tra le varie Camere di commercio in maniera difforme. Si ritiene dunque opportuno rappresentare quanto segue, restando inteso che affinché un soggetto possa essere abilitato a svolgere l’attività di settore occorre che lo stesso abbia, ovviamente, i necessari requisiti tecnico professionali previsti dal decreto in parola: 1) per la lettera A di cui all’art.1, comma 2 (impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere) può essere consentito di rilasciare sia un’abilitazione per l’intera lettera (dunque l’impresa sarebbe nelle condizioni di poter svolgere l’attività di installazione di tutti gli impianti ivi indicati) che un abilitazione parziale, limitata a singole tipologie di impianti, cioè per i soli impianti “di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica” ovvero limitatamente agli impianti “di protezione contro le scariche atmosferiche” o di quelli “per l'automazione di porte, cancelli e barriere”; è ovviamente possibile ottenere un’abilitazione parziale anche per sole 2 delle 3 tipologie di impianti in parola; 2) analogamente, anche per le lettere B (impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere) e C (impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali) di cui all’art.1, comma 2, può essere consentita un’abilitazione piena o limitata a singoli tipologie di impianti; resta inteso - relativamente agli impianti di cui alla lettera C - che l’attività relativa alla realizzazione delle opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense e di ventilazione ed aerazione dei locali non possa essere scissa rispetto all’intero settore o alla singola tipologia di impianti (cioè impianti di riscaldamento o di climatizzazione o di condizionamento o di refrigerazione) per il quale l’interessato fosse abilitato; ne consegue dunque che, ad esempio, l’abilitazione all’installazione degli impianti di riscaldamento ricopre anche la conseguente e imprescindibile abilitazione alla realizzazione delle relative opere di evacuazione, di ventilazione e di areazione predette; al contrario si rappresenta che non è ammissibile abilitare un soggetto per la sola [...segue in allegato]
Fig. 3 - Lettera C Art. 1, comma 2 DM 37/2008 Fonte: MISE Collegati: |
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