DL comunicazione MLPS nominativi e dati lavoratori smart working dal 1° settembre 2022
Appunti Sicurezza lavoro | |||||||||||||||||
30 Novembre 2024 | |||||||||||||||||
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DL comunicazione MLPS nominativi lavoratori agili dal 01.09.2022 ID 17400 | 29.08.2022 / In allegato Nota Modello pubblicato: DM n.149 del 22 agosto 2022 Comunicazione entro il 1° novembre 2022 Con la Nota MLPS 26.08.2022 il termine entro il quale effettuare la comunicazione è stabilito al 1° novembre 2022. Con l'articolo 41 bis della Legge 4 agosto 2022 n. 122, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2022 n. 73, in GU n.193 del 19.08.2022, viene disposto che dal 1° settembre 2022, i datori di lavoro dovranno comunicare, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile, secondo le modalità individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Le aziende non dovranno comunicare l’accordo individuale al Ministero del Lavoro, fermo restando l’obbligo di stipula dello stesso (sulla base delle disposizioni previste dagli artt. 19 e 21 della Legge n. 81/2017 e dai contratti collettivi). In caso di mancata comunicazione sarà applicata una sanzione amministrativa da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato. Fig. 1 - Obbligo comunicazione MLPS nominativi lavoratori/data inizio/cessazione lavoro agile Art. 41-bis. Semplificazione degli obblighi di comunicazione e assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali 1. All’articolo 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Con decorrenza dal 1° settembre 2022, il datore di lavoro comunica in via telematica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile, secondo le modalità individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. I dati di cui al primo periodo sono resi disponibili all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro con le modalità previste dal codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. In caso di mancata comunicazione secondo le modalità previste dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al primo periodo, si applica la sanzione prevista dall’articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276»; b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Obblighi di comunicazione e assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali». Art. 23 (Obblighi di comunicazione e assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) (come modificato dall'art. 41-bis della Legge 4 agosto 2022 n. 122) 1. Con decorrenza dal 1° settembre 2022, il datore di lavoro comunica in via telematica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile, secondo le modalità individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. I dati di cui al primo periodo sono resi disponibili all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro con le modalità previste dal codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. In caso di mancata comunicazione secondo le modalità previste dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al primo periodo, si applica la sanzione prevista dall’articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. 2. Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all’esterno dei locali aziendali. 3. Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, nei limiti e alle condizioni di cui al terzo comma dell’articolo 2 del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, quando la scelta del luogo della prestazione sia dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza. segue in allegato Certifico Srl - IT | Rev. 2.0 2022 Matrice revisioni
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