Acque di balneazione: Quadro normativo / Rev. 1.0 2022
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30 Novembre 2024 | |||||||||||||
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Acque di balneazione: Quadro normativo ID 11387 | Rev. 1.0 del 10.02.2022 / Documento completo allegato Quadro normativo relativo alle acque di balneazione (normativa, linee guida, report e documenti scientifici). Riferimento per le acque di balneazione è la Direttiva 2006/7/CE recepita La Direttiva 2006/7/CE, del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 febbraio 2006 relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e che abroga la direttiva 76/160/CEE, è basata sulle linee guida del 2003 dell’Organizzazione Mondiale della Sanità per la salvaguardia della salute dei bagnanti. La Direttiva 2006/7/CE propone un approccio integrato all’interno del quale sono inseriti diversi strumenti innovativi, come i profili delle acque di balneazione, la previsione degli inquinamenti di breve durata, la classificazione delle acque di balneazione in quattro categorie di qualità, il ruolo della partecipazione del pubblico, mentreil monitoraggio, rappresenta soltanto uno degli strumenti per l’attuazione della Direttiva. Direttiva 2006/7/CE recepimento IT Decreto Legislativo 30 maggio 2008 n. 116 La direttiva sulle acque di balneazione mira a garantire che: - venga monitorata la qualità delle acque di balneazione; L’Unione europea (UE) provvede a proteggere la qualità dell'ambiente e la salute umana. Pertanto, la presente direttiva permette di migliorare le norme che garantiscono la qualità delle acque di balneazione. Essa completa la Direttiva 2000/60/CE sulla protezione e la gestione dell'acqua. La direttiva non si applica alle piscine e alle terme, alle acque confinate create artificialmente soggette a trattamento o utilizzate a fini terapeutici. Monitoraggio delle acque di balneazione Ogni anno, i paesi dell'UE devono individuare le acque di balneazione sul loro territorio e determinare la durata della loro stagione balneare. Essi devono stabilire un monitoraggio nei luoghi più frequentati dai bagnanti o sottoposti a rischio più elevato di inquinamento. Tale monitoraggio deve essere effettuato tramite il prelievo: almeno 4 campioni, di cui 1 prima dell'inizio della stagione balneare; di 3 campioni soltanto se la stagione balneare non supera le 8 settimane oppure se la regione è soggetta a particolari impedimenti di tipo geografico. I paesi dell'UE devono comunicare i risultati del loro monitoraggio alla Commissione europea, nonché una descrizione delle misure di gestione della qualità delle acque. Il monitoraggio può essere sospeso in via eccezionale, previa comunicazione alla Commissione. Determinazione della qualità delle acque di balneazione La valutazione della qualità delle acque è basata su dati microbiologici, come definito dai parametri di cui all'allegato I. Si stabilisce quindi una classificazione delle acque di qualità scarsa, sufficiente, buona o eccellente in base ai criteri di cui all'allegato II. Secondo la direttiva, tutte le acque di balneazione nell'UE devono essere state come minimo di qualità sufficiente, entro la fine della stagione balneare 2015. Inoltre i paesi dell'UE devono adottare le misure necessarie per aumentare il numero delle acque di balneazione di qualità buona o eccellente. In caso di qualità insufficiente, i paesi dell'UE devono adottare le misure necessarie per la gestione e l'eliminazione dell'inquinamento, per la protezione e l'informazione dei bagnanti. Profili delle acque di balneazione La direttiva prevede che vengano predisposti profili per ogni acqua di balneazione. Possono riguardare un solo sito o più acque contigue. Essi contengono in particolare una valutazione: - delle caratteristiche fisiche, geografiche e idrologiche delle acque di balneazione e delle acque di superficie nel loro bacino drenante; I profili delle acque di balneazione dovranno essere rivisti e aggiornati secondo le disposizioni all'allegato III della direttiva. Misure eccezionali I paesi dell'UE devono adottare misure eccezionali in caso di situazioni inaspettate che deteriorano la qualità delle acque o costituiscono un rischio per la salute dei bagnanti. Controlli adeguati devono essere attuati in caso di pericolo di proliferazione di alghe. Pertanto, le autorità responsabili devono: - adottare misure di gestione e di informazione tempestive, in caso di proliferazione cianobatterica (o di «alghe blu»); ... Quadro normativo Normativa - D.P.R. 8 giugno 1982 n. 470- Direttiva quadro acque 2000/60/CE - Direttiva 2006/7/CE Acque di Balneazione - Decreto Legislativo 30 maggio 2008 n. 116 - Decreto Legislativo 11 luglio 2007 n. 94 (paramento ossigeno disciolto) - Decreto Ministeriale 30 Marzo 2010 attuazione Decreto Legislativo 30 maggio 2008 n. 116 - Decreto 19 aprile 2018 GU n 196 24/08/2018 - Decisione (UE) 2017/1583 della Commissione del 1 settembre 2107 Linee Guida - Linee guida europee sui profili di costa Documentazione Scientifica Report EEA - Rapporto EEA sulle acque di balneazione in Italia 2019 Fonte: Ministero della Salute Certifico Srl - IT | Rev. 1.0 2022 Matrice revisioni
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