Resistenza al fuoco: quadro normativo / Rev. 00.2022
ID 6474 | Update 04.07.2022 / Documenti allegati
Secondo la definizione del punto 1.11 del DM 30 novembre 1983, aggiornata dall’allegato al DM 9 marzo 2007, punto 1.1 lettera j), la resistenza al fuoco è:
“una delle fondamentali strategie di protezione da perseguire per garantire un adeguato livello di sicurezza della costruzione in condizioni di incendio. Essa riguarda la capacità portante in caso di incendio, per una struttura, per una parte della struttura o per un elemento strutturale nonché la capacità di compartimentazione rispetto all’incendio per gli elementi di separazione sia strutturali, come muri e solai, sia non strutturali, come porte e tramezzi”.
Analoga definizione si trova al punto 1 del paragrafo G.1.12 dell’allegato 1 al Codice di prevenzione incendi DM 3 agosto 2015.
Come indicato al paragrafo S.2.1 del Codice di prevenzione incendi, “la finalità della resistenza al fuoco è quella di garantire la capacità portante delle strutture in condizioni di incendio nonché la capacità di compartimentazione, per un tempo minimo necessario al raggiungimento degli obiettivi di sicurezza di prevenzione incendi”.
Fino al il 25 settembre 2007, data di entrata in vigore del DM 9 marzo 2007, che insieme al DM 16 febbraio 2007 ha aggiornato interamente la materia della resistenza al fuoco abrogando la normativa precedente, si applicava la circolare M.I. 14 settembre 1961, n. 91, recante “Norme di sicurezza per la protezione contro il fuoco dei fabbricati a struttura in acciaio destinati ad uso civile” e il DM 6 marzo 1986 recante “Calcolo del carico di incendio per locali aventi strutture portanti in legno”. Eventuali riferimenti al carico di incendio o alla classe dei compartimenti presenti nelle regole tecniche di prevenzione incendi che rimandano alla vecchia circolare M.I. 14 settembre 1961, n. 91, sono da ritenersi superati dall’entrata in vigore del DM 9 marzo 2007.
DM 9 marzo 2007
Ad eccezione delle costruzioni in cui si svolgono attività per le quali è imposto un livello minimo di prestazione (Regole Tecniche di P.I.), per le altre, il livello di prestazione è scelto dal progettista, sulla scorta delle indicazioni fornite dal committente e dal punto 3 dell’Allegato al DM 9 marzo 2007 (Livelli I-V), in funzione dello specifico obiettivo che s’intende perseguire attraverso la resistenza al fuoco e la capacità di compartimentazione.
Livelli di prestazione
Livello I |
Nessun requisito specifico di resistenza al fuoco dove le conseguenze della perdita dei requisiti stessi siano accettabili o dove il rischio di incendio sia trascurabile |
Livello II |
Mantenimento dei requisiti di resistenza al fuoco per un periodo sufficiente all'evacuazione degli occupanti in luogo sicuro all'esterno della costruzione |
Livello III |
Mantenimento dei requisiti di resistenza al fuoco per un periodo congruo con la gestione dell congruo con la gestione dell emergenza ' emergenza |
Livello IV |
Requisiti di resistenza al fuoco tali da garantire, dopo la fine dell'incendio, un limitato danneggiamento della costruzione |
Livello V |
Requisiti di resistenza al fuoco tali da garantire, dopo la fine dell'incendio, il mantenimento della totale funzionalità della costruzione stessa |
Livello I
In ogni caso, è vietato il livello di prestazione I per le costruzioni soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi del DPR 151/2011.
Livello II
Il livello II di prestazione è adeguato per:
- costruzioni fino a 2 piani f.t. ed 1 piano interrato, isolate - eventualmente adiacenti ad altre purché strutturalmente e funzionalmente separate - destinate ad un'unica attività non aperta al pubblico, - i relativi impianti tecnologici di servizio e depositi,
Qualora si verifichino tutte le seguenti ulteriori condizioni: - le dimensioni della costruzione siano tali garantire l'esodo in sicurezza degli occupanti; - gli eventuali crolli totali o parziali della costruzione non arrechino danni ad altre costruzioni; - gli eventuali crolli totali o parziali della costruzione non compromettano l'efficacia degli elementi di compartimentazione e gli impianti di protezione attiva che proteggono altre costruzioni, - il massimo affollamento complessivo della costruzione non superi 100 persone e la densità di affollamento media non sia superiore a 0,2 pers/m2; - la costruzione non sia adibita ad attività che prevedono posti letto; - la costruzione non sia adibita ad atti la costruzione ad attività specificamente destinate a malati, anziani, bambini o a persone con ridotte o impedite capacità motorie, sensoriali o cognitive.
Le classi di resistenza al fuoco sufficienti a garantire il livello II di prestazione non dipendono dal valore del carico di incendio specifico di progetto.
Nelle costruzioni che ospitano attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, le classi di resistenza al fuoco necessarie per garantire il livello II di prestazione sono stabilite dal legislatore:
30* |
per costruzioni ad un piano fuori terra senza interrati |
60* |
per costruzioni fino a due piani fuori terra e un interrato |
* sono consentite classi inferiori se compatibili con il livello III.
Livello III
Il livello III di prestazione è adeguato per le costruzioni soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi del DPR 151/2011.
Le classi di resistenza al fuoco necessarie per garantire il livello III sono indicate nella tabella 4 del punto 3 dell’Allegato al DM 9 marzo 2007, in funzione del carico d'incendio specifico di progetto (qf,d).
Livello IV
I livelli IV o V possono essere:
- oggetto di specifiche richieste del committente, - previsti da capitolati tecnici di progetto, - richiesti dalla autorità competente per costruzioni destinate ad attività di particolare importanza.
Per garantire il livello IV le costruzioni devono essere oggetto delle seguenti verifiche:
- capacità portante mantenuta per tutta la durata dell capacità portante mantenuta per tutta la durata dell'incendio; - regime deformativo contenuto; - capacità portante residua che consenta interventi di ripristino.
Livello V
Per garantire il livello V le costruzioni devono essere oggetto delle seguenti verifiche: seguenti verifiche:
- capacità portante mantenuta per tutta la durata dell’incendio; - regime deformativo trascurabile; - capacità portante residua adeguata alla funzionalità immediata della costruzione.
In Italia è prassi consolidata seguire l’approccio prescrittivo, per:
- l'esigenza di semplificare il comporta ’esigenza di semplificare il comportamento strutturale in caso d mento strutturale in caso d incendio ’incendio, - la disponibilità di metodi semplificati, - la scarsa attitudine del mondo professionale ad abbandonare prassi consolidate. ...
DATA
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NORMA
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ARGOMENTO
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14/09/1961
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Circolare 14/09/61, n° 91
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Norme di sicurezza per la protezione contro il fuoco dei fabbricati a struttura in acciaio destinati ad uso civile (Circolare abrogata dal comma 1 dell’art. 4 del DM 09/03/2007. N.d.R.).
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08/03/1985
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DM 08/03/85
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Direttive sulle misure più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi ai fini del rilascio del nullaosta provvisorio di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818. (Vedere il punto 6.1. dell’allegato per la velocità di combustione del legno. N.d.R.).
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20/07/1987
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Lettera Circolare 20/07/87, n° 14445/4122
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Resistenza al fuoco degli elementi strutturali - Casi di difformità tra i valori delle tabelle della circolare n. 91/1961 e risultati di prove ufficiali.
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07/12/1987
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Lettera Circolare 07/12/87, n° 23752/4122 sott. 54
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Strutture in legno. Controsoffitti. (Sulla possibilità di impiego, per la protezione di strutture lignee, di controsoffitti classificati per la protezione di strutture in acciaio. N.d.R.)
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26/11/1990
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Lettera Circolare 26/11/90, n° 20689/4122
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Resistenza al fuoco di strutture portanti in legno.
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16/01/2004
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Lettera Circolare 16/01/04, n° DCPST/A5/283/FR
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Controsoffitti per strutture resistenti al fuoco - Chiarimenti sull’impiego di controsoffitti certificati ai sensi della circolare MI.SA. del 14 settembre 1961 n. 91
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09/06/2005
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CHIARIMENTO 09/06/05, n° P567/4122 sott. 55
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Comportamento al fuoco di elementi strutturali in calcestruzzo armato contenenti polistirene di alleggerimento.
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23/01/2006
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CHIARIMENTO 23/01/06, n° P1795/4122 sott. 55
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Muratura ordinaria di pietrame - Resistenza al fuoco – Quesito.
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16/02/2007
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DM 16/02/07
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Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione.
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09/03/2007
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DM 09/03/07
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Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
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20/07/2007
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Lettera Circolare 20/07/07, n° P902/4122 sott. 55
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DM 9 marzo 2007 “criteri di progettazione degli elementi strutturali resistenti al fuoco”. Chiarimenti al punto 5 dell’allegato.- (Inerente gli elementi di completamento, quali lucernari, finestre e simili. N.d.R.)
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26/07/2007
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CHIARIMENTO 26/07/07, n° P939/4122/1 sott. 3
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Attività turistico ricettive. Efficienza delle porte REI di vecchia installazione. - Quesito.
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15/02/2008
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Lettera Circolare 15/02/08, n°. 1968
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Pareti di muratura portanti resistenti al fuoco. (Riporta i valori provvisori per la classificazione della resistenza al fuoco di pareti di muratura portanti col metodo tabellare. N.d.R.) |
31/03/2010
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Lettera Circolare 31/03/10, n° DCPST/A5/5642
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Certificazione della resistenza al fuoco di elementi costruttivi – Murature.
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08/06/2011
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CHIARIMENTO 08/06/11, n° 0008274-213/032101.014122.056
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Quesito in merito all’applicazione del D.M. 09/03/2007. (Relativo alle caratteristiche R/REI che deve avere un soppalco metallico, seppure indipendente dalle restanti strutture, quando incorporato in modo permanente in una costruzione con livello II di prestazione. N.d.R.)
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05/04/2013
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Lettera Circolare 05/04/13, n° 4638
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Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale degli Annessi Nazionali degli Eurocodici.
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27/12/2013 |
Lettera Circolare 27/12/13, n° 17381
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Qualificazione di resistenza al fuoco di protettivi da applicare ad elementi in acciaio.
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16/01/2014 |
Lettera Circolare 16/01/14, n° 465
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Classificazione dei controsoffitti ai fini della resistenza al fuoco. Chiarimenti.
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18/03/2015 |
Lettera Circolare 18/03/15, n° 3396
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Chiarimenti in merito alla classificazione di resistenza al fuoco di partizioni vetrate.
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23/09/2015 |
Lettera Circolare 23/09/15, n° 11074
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Prova di resistenza al fuoco su volta muraria – pubblicazione rapporto di prova. (Con allegato il rapporto di prova. N.d.R.) |
15/12/2015 |
CHIARIMENTO 15/12/15, n° 14801
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Classificazione di resistenza al fuoco per le scaffalature metalliche installate all’interno di un edificio magazzino - Quesito |
05/04/2019 |
Lettera Circolare 05/04/19, n° 5014
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Armadi compattabili resistenti al fuoco impiegati ai fini della riduzione del carico di incendio specifico di progetto. |
06/11/2019 |
Lettera Circolare 06/11/19, n° 16746
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Porte resistenti al fuoco ricadenti nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n.305/2011 sui Prodotti da Costruzione (CPR) – Porte pedonali esterne, porte e cancelli industriali, chiarimenti ed indirizzi applicativi |
24/07/2020 |
NOTA 24/07/20, n° 9962
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Decreto 3 agosto 2015 e s.m.i. - Capitolo S.2 - Implementazione di soluzioni alternative di resistenza al fuoco. Chiarimenti e indirizzi applicativi. |
17/06/2022 |
NOTA 17/06/2022, n° 8809
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Porte resistenti al fuoco ricadenti nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 305/2011 sui prodotti da costruzione (CPR) – Porte pedonali esterne, porte e cancelli industriali, chiarimenti ed indirizzi applicativi – Precisazioni lettera circolare n. 16746 del 26/11/2019 |
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Decreto 16 febbraio 2007
Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione.
(GU n. 74 del 29.3.2007- SO n. 87)
Info
Decreto 9 marzo 2007
Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
(G.U. n. 74 del 29 marzo 2007)
Info
... segue in allegato
Matrice revisioni
Info e download Documenti
Collegati D.M. 9 marzo 2007 Decreto 16 febbraio 2007 La resistenza al fuoco degli elementi strutturali Lettera Circolare n. 11074 del 23 settembre 2015 Prove Resistenza al fuoco elementi portanti, non portanti, impianti servizi: Norme UNI
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