Decreto 10 marzo 2022 / Medicinali, attrezzature e antidoti a bordo / Entro il 09.06.2022
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Decreto 10 marzo 2022 / Medicinali e attrezzature a bordo navi Attuazione della direttiva (UE) 2019/1834 della Commissione del 24 ottobre 2019 che modifica gli allegati II e IV della direttiva 92/99/CEE del Consiglio per quanto riguarda gli adeguamenti meramente tecnici. (GU n.108 del 10-05-2022) Art. 1. Ambito di applicazione 1. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto (09 Giugno 2022 / ndr), le navi mercantili da traffico e da pesca, nonché le imbarcazioni e le navi da diporto devono avere in dotazione, secondo le istruzioni indicate nell’allegato 1 al presente decreto, i medicinali, le attrezzature mediche e gli antidoti indicati nelle tabelle riportate nell’allegato 2 al presente decreto. 2. Il controllo delle dotazioni mediche delle navi avviene secondo lo schema di cui all’allegato 3 al presente decreto. 3. L’allegato 1 - «Istruzioni», l’allegato 2 - «Tabelle dotazioni» e l’allegato 3 - «Schema generale per il controllo delle dotazioni mediche delle navi» costituiscono parte integrante del presente decreto. 4. Il decreto direttoriale 1° ottobre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 269 del 18 novembre 2015, cessa di trovare applicazione. Allegato I Istruzioni 1 - Tabelle Tabella «A»: quantità minima indispensabile del materiale sanitario di cui devono essere dotate le navi abilitate alla: Tabella «B»: quantità minima indispensabile del materiale sanitario di cui devono essere dotate le navi abilitate alla: navigazione nazionale, così come definita dall’art. 1, punto 38, del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 (navigazione che si svolge tra porti dello Stato, a qualsiasi distanza dalla costa nonché per le unità adibite al trasporto passeggeri di classe A, secondo la definizione dell’art. 3 del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45); pesca mediterranea o d’altura, così come definita dall’art. 9, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639. Tabella «C»: quantità minima indispensabile del materiale sanitario di cui devono essere dotate le navi abilitate alla: navigazione internazionale breve e lunga, così come definita dall’art. 1, punti 35 e 36, del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 (lunga: navigazione che si svolge tra porti appartenenti a Stati diversi in qualsiasi mare ed a qualsiasi distanza dalla costa; breve: navigazione che si svolge tra porti appartenenti a Stati diversi nel corso della quale la nave non si allontana più di 200 miglia da un porto o da una località ove l’equipaggio e i passeggeri possono trovare rifugio, sempreché la distanza fra l’ultimo porto di scalo nello Stato ove il viaggio ha origine e il porto finale di destinazione non superi 600 miglia); pesca oltre gli stretti od oceanica, così come definita dall’art. 9, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639. Tabella «D»: quantità minima indispensabile del materiale sanitario di cui devono essere dotate le navi abilitate alla: navi abilitate alla pesca costiera locale, così come definita dall’art. 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 (fino a 12 miglia dalla costa); navi abilitate alla pesca costiera ravvicinata, così come definita dall’art. 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 (pesca che si svolge entro 20 miglia dalla costa); imbarcazioni e navi da diporto non ricomprese tra quelle indicate nella Tabella A. 2 - Prescrizioni e disposizioni generali Le prescrizioni dei farmaci possono essere effettuate da un medico di fiducia del proprietario o dell’armatore dell’unità ovvero da personale medico di uno degli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera - USMAF del Ministero della salute. Le prescrizioni sono redatte a norma di legge a seconda del tipo di farmaco o di articolo o presidio medicochirurgico necessario. Le Tabelle allegate al presente decreto indicano le dotazioni minime che devono essere garantite a bordo delle navi mercantili battenti bandiera nazionale affinché ne venga autorizzata la «spedizione», vale a dire la partenza dal porto da parte dell’Autorità marittima. Tuttavia, il quantitativo indicato di medicinali, attrezzature mediche e antidoti, in quanto dotazione minima, potrebbe risultare non sempre sufficiente, in relazione al numero delle persone presenti a bordo della nave, all’attività svolta da questa e alle possibili emergenze cui l’unità può andare incontro in ragione della sua specifica attività nonché di eventi naturali o provocati dall’uomo. Quanto sopra assume maggiore rilevanza se riferito a navi passeggeri destinate ai servizi di crociera, in cui in base al numero di persone imbarcate, alla distanza tra gli scali programmati e al numero di potenziali utenti, le dotazioni di medicinali, attrezzature mediche e antidoti devono necessariamente essere proporzionate in modo da soddisfare tutte le necessità ipotizzabili durante il viaggio. Persiste l’obbligo, previsto dalla vigente normativa, di detenere, tra le dotazioni di bordo, i farmaci e quant’altro necessario, in occasione del trasporto di materiali e sostanze pericolose, a seguito di una accurata e puntuale analisi del rischio, secondo le prescrizioni del Medical First Aid Guide (MFAG). Le Tabelle allegate al presente decreto non comprendono le attrezzature e gli arredi che devono essere comunque presenti a bordo e che rappresentano un prerequisito per il funzionamento del servizio sanitario della nave. Per le navi ove sono previsti un apposito locale infermeria e/o un ospedale di bordo, si annoverano, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: il frigorifero, la sterilizzatrice, il lettino visite, il lavandino, le lampade direzionali, gli armadietti e le vetrinette per la conservazione dei materiali, i locali e i servizi igienici, le docce e quant’altro dovrà risultare anche in sede di verifica delle condizioni di igiene e abitabilità o di idoneità al trasporto passeggeri per il rilascio delle certificazioni previste dalla normativa vigente. Per le unità da diporto impiegate come unità appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo valgono le indicazioni dell’art. 90 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 (regolamento di attuazione dell’art. 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto). 3 - Registrazioni A bordo delle unità che, ai sensi del presente decreto, debbono essere dotate dei medicinali elencati nelle Tabelle A, B e C, è tenuto apposito registro generale di carico e scarico dei farmaci; a bordo delle unità provviste di medicinali di cui alle tabelle B e C è tenuto, inoltre, un registro di carico e scarico di farmaci stupefacenti. Va inoltre tenuto un registro delle attrezzature mediche in cui venga riportato: presenza, stato ed eventuale scadenza. 4 - Cassette di pronto soccorso e dotazioni sanitarie delle imbarcazioni di salvataggio Ogni nave, limitatamente alle Tabelle B e C, deve detenere comunque almeno una dotazione (in cassetta, borsone o zaino) di Pronto soccorso nella quale inserire una aliquota dei farmaci e presidi previsti, utili a un primo soccorso che possa essere effettuato in qualsiasi punto della nave o in occasione di interventi di salvataggio fuori bordo. Detta cassetta/borsone/zaino deve essere a chiusura stagna, facilmente asportabile e posizionata/o in luogo noto e predisposta/o in modo da essere impermeabile all’acqua. Le dotazioni sanitarie delle imbarcazioni di salvataggio sono controllate secondo le modalità stabilite dall’Autorità marittima. Le cassette sono munite di chiusura tale da consentire, qualora ritenuto opportuno, lo smaltimento e il reintegro dei farmaci e dei presidi scaduti senza dover necessariamente invalidare l’intero kit di dotazioni, nonché tale da rendere più agevole il controllo periodico. 5 - Controlli I controlli delle dotazioni del materiale sanitario di bordo sulle unità sotto le 200 tonnellate di stazza lorda che, a norma del presente decreto, siano tenute a essere provviste di medicinali, attrezzature mediche e antidoti di cui alle annesse Tabelle A, B e C, sono effettuati dall’Autorità marittima, insieme con l’Autorità sanitaria marittima, con periodicità annuale, come previsto dall’art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435. Fatto salvo quanto indicato dall’art. 5 -ter del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, i controlli sulle unità di stazza lorda superiore alle 200 tonnellate hanno luogo nelle forme e con le modalità e le tempistiche stabilite dalla normativa vigente in materia di sanità marittima e di sicurezza della navigazione. Sulle unità tenute a esserne provviste, i controlli delle cassette di pronto soccorso e del loro contenuto, di cui alla annessa Tabella D, sono effettuati dall’Autorità marittima in occasione dei controlli delle altre dotazioni di bordo, con le modalità e le tempistiche stabilite per queste ultime dai regolamenti di sicurezza. È consentita la detenzione di farmaci costituiti da molecole analoghe a quelle indicate a parità di quantitativi sovrapponibili e con identiche indicazioni terapeutiche, nonché di strumenti, dispositivi e articoli sanitari analoghi a quelli prescritti, salvo diversa indicazione da parte degli Uffici di sanità marittima, aerea o di frontiera del Ministero della salute in sede di controllo periodico o occasionale. Per i mezzi ad uso esclusivamente portuale, si fa riferimento alle dotazioni indicate nella Tabella D; in casi di utilizzo dei suddetti mezzi per le attività indicate nelle varie concessioni (assistenza, salvaguardia della vita umana in mare) fuori dalla rada si fa riferimento alle dotazioni della Tabella relativa alla navigazione alla quale la nave è abilitata. Collegati |
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