Indirizzi operativi etichettatura fitosanitari / Min. Salute 4 maggio 2009 - Update Aprile 2022
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Indirizzi operativi in materia di etichettatura di prodotti fitosanitari ID 16527 | 01.05.2022 / Documento allegato Update 01.05.2022 Indirizzi operativi in materia di etichettatura di prodotti fitosanitari PRODOTTI FITOSANITARI Criteri ed indicazioni di carattere generale per la compilazione dell’etichetta 1. L’etichetta di tutti i prodotti fitosanitari dovrà riportare la denominazione ed il rispettivo contenuto di ciascuna sostanza attiva presente nel prodotto oltre all’indicazione di eventuali altre sostanze che hanno determinato la classificazione del preparato, in una o più delle sotto indicate categorie di pericolo, secondo quanto indicato dall’art. 9, comma 4 del D.L.vo. 65/2003: 2. Al nome e all’indirizzo del titolare dell’autorizzazione deve essere aggiunto il numero telefonico (art.9, comma 4 del D.L.vo. 65/2003); 3. Nel caso di preparati aerosol vi è l’obbligo di rispettare anche le disposizioni specifiche definite dal Decreto del Ministero dell’Industria n. 208 del 08.05.1997 relativo ai generatori aerosol. 4. Occorre inoltre verificare, caso per caso, l’applicabilità delle disposizioni speciali di etichettatura di taluni preparati di cui all’Allegato IV del D.L.vo. 65/2003. Si segnala in particolare che la frase di cui alla lettera B, punto 9 del succitato allegato, ove ne ricorrano le circostanze, dovrà essere inserita nel riquadro immediatamente al di sotto della composizione. Le indicazioni di rischio e di prudenza devono essere precisate rispettivamente in: 5. Frasi di rischio (tutte le definizioni corrispondenti alla frasi R); 6. Consigli di prudenza (tutte le definizioni corrispondenti alla frasi S); 7. I preparati ai quali sono attribuite le frasi di rischio R 52 (Nocivo per gli organismi acquatici) e R 53 (Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico), sono preparati classificati Pericolosi per l’ambiente, ma non sono contrassegnati dal simbolo <N>; 8. I prodotti fitosanitari esenti da classificazione di pericolo non devono riportare la frase “Natura del rischio: sostanza pericolosa per ingestione, inalazione e contatto con la pelle”. dovranno invece recare in etichetta: a. la frase “Attenzione manipolare con prudenza”; 9. Le frasi tipo sui rischi particolari e quelle relative alle precauzioni da prendere per l’uomo e per l’ambiente (DM 21 luglio 2004 – Allegati I e II) vanno raccolte in un unico paragrafo dal titolo: ”Prescrizioni supplementari.” In tale paragrafo dovrà essere compresa la frase SP1 (D.M. 21 luglio 2004-Allegato II), integrata dalla frase tra le parentesi quadre solo se il prodotto fitosanitario è classificato pericoloso per l’ambiente con il simbolo <N>. 10. Per tutti i prodotti fitosanitari classificati pericolosi e contenenti frasi e simboli all’interno di un riquadro, il paragrafo ”Prescrizioni supplementari” andrà collocato al di sotto del riquadro stesso. 11. In fondo al testo dell’etichetta in un capoverso “ATTENZIONE” dovranno essere raccolte le seguenti frasi: a) Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; 12. Tracciabilità dell’etichetta/foglio illustrativo di prodotti fitosanitari autorizzati 13. Ottimizzazione del carattere tipografico per la predisposizione degli stampati di prodotti fitosanitari confezionati nella taglia oltre i 100 ml – 100 g 14. Criteri generali 15. Dosi, modalità di impiego e di azione 16. Nel paragrafo “ COMPATIBILITA’” dovranno essere riportate le sole indicazioni di non compatibilità con il formulato. 17. Prodotti fitosanitari destinati alle piante ornamentali e fiori da balcone (PPO) 18. Prodotti fitosanitari in grandi taglie da 50 litri/chilogrammi ed oltre 19. Prodotti fitosanitari in taglie ridotte indicazioni minime per confezioni fino a 100 ml/grammi Fonte: Ministero della Salute Collegati |
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