Direttore dei lavori e responsabilità sicurezza / Note Aprile 2022
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Direttori dei lavori e responsabilità sicurezza / Note Aprile 2022 ID 16457 | 24.04.2022 / Documento completo allegato A. Quadro normativo Il Direttore dei lavori negli appalti pubblici è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto. Non è quindi destinatario di specifici obblighi in materia di salute e sicurezza nei cantieri, salvo specifiche menzioni nelle norme correlate dove è menzionata la figura, o abbia specifico incarico figura sicurezza di cui al D.Lgs. 81/08), e dalla giurisprudenza, in generale, emerge che il direttore dei lavori possa essere ritenuto responsabile per un infortunio sul lavoro quando è affidatario del compito di sovrintendere all’esecuzione dei lavori con la possibilità di impartire gli ordini alle maestranze o, più frequentemente, quando ingerisce personalmente nell’organizzazione del cantiere. Senza specificità di norme o su incarico, la responsabilità sicurezza lavoro potrebbe essere attribuita al direttore dei lavori quale soggetto che ha funzione di garanzia in materia di salute e sicurezza nei confronti dei lavoratori in virtù del principio di effettività espresso all’articolo 299 dal D.Lgs. 81/08 (esercizio di fatto di poteri direttivi). La giurisprudenza, in generale, diverge sulla sua responsabilità sicurezza in particolare nei casi: (*) Es. Articolo 145 del D.Lgs. 81/2008 (vedi a seguire) Fig. 1 - Linee di possibili responsabilità di sicurezza del Direttore dei lavori Norme esaminate: D.Lgs n. 50/2016 Il direttore dei lavori negli Appalti privati Nel caso di appalti privati non esiste una normativa specifica cui fare riferimento per i compiti e le responsabilità del direttore dei lavori, così come invece è prevista per gli appalti pubblici. L’art. 1662 del Codice civile prevede una “facoltà di nomina”: “Il committente ha diritto di controllare lo svolgimento dei lavori e di verificarne a proprie spese lo stato”. - si realizzano opere strutturali oppure ubicate in zone sismiche (DPR 380/2001) - si installano cantieri soggetti al Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 Proprio per assenza di una specifica normativa, l’affidamento dell’incarico di direzione lavori negli appalti privati, e quindi la definizione dei compiti in capo al tecnico designato, spesso fa riferimento per analogia alla normativa vigente per gli appalti pubblici, naturalmente con le limitazioni del caso. Negli incarichi da committente privato, in assenza di normativa, è la giurisprudenza che fornisce le indicazioni relative all’attività, alle obbligazioni ed alle responsabilità del direttore dei lavori. Il direttore dei lavori negli appalti privati non è quasi mai una figura professionale autonoma, di solito coincide con il progettista e, solitamente, viene incaricato anche per la redazione del verbale di regolare esecuzione, inoltre la sua nomina non sempre avviene a cura del committente privato, in quanto anche l’impresa aggiudicataria può procedere al suo incarico, che sarà svolto con funzioni e responsabilità diverse. Note (*) (**) (*) Art. 64 - Progettazione, direzione, esecuzione, responsabilità 3. L’esecuzione delle opere deve aver luogo sotto la direzione di un tecnico abilitato, iscritto nel relativo albo, nei limiti delle proprie competenze stabilite dalle leggi sugli ordini e collegi professionali. (**) Art. 93 Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche (legge n. 64 del 1974, articoli 17 e 19) 1. Nelle zone sismiche di cui all'articolo 83, chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, e' tenuto a darne preavviso scritto allo sportello unico, che provvede a trasmetterne copia al competente ufficio tecnico della regione, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del progettista, del direttore dei lavori e dell'appaltatore. Il Direttore dei Lavori (Codice Appalti D.Lgs. 50/2016) Il direttore dei lavori, ai sensi dell'Art. 101 c. 3 del D.Lgs n. 50/2016, con l'ufficio di direzione lavori, ove costituito, e' preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinche' i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformita' al progetto e al contratto. Il Direttore dei Lavori (Linee guida DM 49/2018) Il Direttore Lavori e le NTC 2018 Il DM 17/01/18 (NTC 2018) riporta tra l'altro: 4.1.10.3 Responsabilità e competenze Il Progettista e il Direttore tecnico dello stabilimento di prefabbricazione, ciascuno per le proprie competenze, sono responsabili della capacità portante e della sicurezza del componente, sia incorporato nell’opera, sia durante le fasi di trasporto fino a piè d’opera. È responsabilità del progettista e del Direttore dei lavori del complesso strutturale di cui l’elemento fa parte, ciascuno per le proprie competenze, la verifica del componente durante il montaggio, la messa in opera e l’uso dell’insieme strutturale realizzato. Responsabilità sicurezza a carico del direttore dei lavori Responsabilità a carico del direttore dei lavori (e del progettista) per gli infortuni dei lavoratori causati da instabilità delle strutture durante la fase della costruzione dell’opera. Il Direttore Lavori e il D.Lgs. 81/2008 Nel D.Lgs. 81/2008 all'Art. 145 riporta prescrizioni per i direttore lavori a questi punti: Articolo 145 c. 1. Il disarmo delle armature provvisorie di cui al comma 2 dell'articolo 142 deve essere effettuato con cautela dai lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste sotto la diretta sorveglianza del capo cantiere e sempre dopo che il direttore dei lavori ne abbia data l'autorizzazione. 4.1. Stima dei costi della sicurezza 4.1.6. Il direttore dei lavori liquida l'importo relativo ai costi della sicurezza previsti in base allo stato di avanzamento lavori, previa approvazione da parte del coordinatore per l'esecuzione dei lavori quando previsto. Responsabilità sicurezza Direttori dei lavori Il Direttore dei lavori negli appalti pubblici è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto. Non è quindi destinatario di specifici obblighi in materia di salute e sicurezza nei cantieri, salvo specifiche menzioni nelle norme correlate dove è menzionata la figura, o abbia specifico incarico figura sicurezza di cui al D.Lgs. 81/08), e dalla giurisprudenza, in generale, emerge che il direttore dei lavori possa essere ritenuto responsabile per un infortunio sul lavoro quando è affidatario del compito di sovrintendere all’esecuzione dei lavori con la possibilità di impartire gli ordini alle maestranze o, più frequentemente, quando ingerisce personalmente nell’organizzazione del cantiere. Senza specificità di norme o su incarico, la responsabilità sicurezza lavoro del direttore dei lavori potrebbe essere attribuita al direttore dei lavori quale soggetto che ha funzione di garanzia in materia di salute e sicurezza nei confronti dei lavoratori in virtù del principio di effettività espresso all’articolo 299 dal D.Lgs. 81/08 (esercizio di fatto di poteri direttivi). La giurisprudenza, in generale, diverge sulla sua responsabilità sicurezza in particolare nei casi: Sentenza CP n. 1471 del 15 gennaio 2014 Sentenza n. 1471 del 15 gennaio 2014 La qualifica di direttore dei lavori non comporta automaticamente la responsabilità per la sicurezza sul lavoro ben potendo l’incarico di direttore limitarsi alla sorveglianza tecnica attinente alla esecuzione del progetto. Si è infatti chiarito (…) che destinatari delle norme antinfortunistiche sono i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti, mentre il direttore dei lavori per conto del committente è tenuto alla vigilanza dell'esecuzione fedele del capitolato di appalto nell'interesse di quello e non può essere chiamato a rispondere dell'osservanza di norme antinfortunistiche ove non sia accertata una sua ingerenza nell'organizzazione del cantiere”. ... Art. 101 (Soggetti delle stazioni appaltanti) 1. La esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture, e' diretta dal responsabile unico del procedimento, che controlla i livelli di qualita' delle prestazioni. Il responsabile unico del procedimento, nella fase dell'esecuzione, si avvale del direttore dell'esecuzione del contratto o del direttore dei lavori, del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonche' del collaudatore ovvero della commissione di collaudo, del verificatore della conformita' e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate. 2. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, le stazioni appaltanti individuano, prima dell'avvio delle procedure per l'affidamento, su proposta del responsabile unico del procedimento, un direttore dei lavori che puo' essere coadiuvato, in relazione alla complessita' dell'intervento, da uno o piu' direttori operativi e da ispettori di cantiere. 3. Il direttore dei lavori, con l'ufficio di direzione lavori, ove costituito, e' preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinche' i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformita' al progetto e al contratto. Il direttore dei lavori ha la responsabilita' del coordinamento e della supervisione dell'attivita' di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilita' dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attivita' ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal codice nonche': a) verificare periodicamente il possesso e la regolarita' da parte dell'esecutore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti; 4. Gli assistenti con funzioni di direttori operativi collaborano con il direttore dei lavori nel verificare che le lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare siano eseguite regolarmente e nell'osservanza delle clausole contrattuali. Essi rispondono della loro attivita' direttamente al direttore dei lavori. Ai direttori operativi possono essere affidati dal direttore dei lavori, fra gli altri, i seguenti compiti: a) verificare che l'esecutore svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle strutture; 5. Gli assistenti con funzioni di ispettori di cantiere collaborano con il direttore dei lavori nella sorveglianza dei lavori in conformita' delle prescrizioni stabilite nel capitolato speciale di appalto. La posizione di ispettore e' ricoperta da una sola persona che esercita la sua attivita' in un turno di lavoro. Essi sono presenti a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedono controllo quotidiano, nonche' durante le fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni. Essi rispondono della loro attivita' direttamente al direttore dei lavori. Agli ispettori possono essere affidati fra gli altri i seguenti compiti: a) la verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare che siano conformi alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di controllo di qualita' del fornitore; 6. Per le funzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori si applica l'articolo 92 comma 1 del decreto legislativo n. 81 del 2008. 6-bis. Per i servizi e le forniture di particolare importanza, da individuarsi con il decreto di cui all'articolo 111, comma 1, primo periodo, la stazione appaltante, su indicazione del direttore dell'esecuzione, puo' nominare un assistente del direttore dell'esecuzione, con le funzioni indicate dal medesimo decreto.[/box-info] Fig. 3 - Soggetti a cui si avvale il RUP nella fase dell'esecuzione dei contratti (Art. c. 1 101 D.Lgs. 50/2016)
Art. 142 - Costruzioni di archi, volte e simili 1. Le armature provvisorie per la esecuzione di manufatti, quali archi, volte, architravi, piattabande, solai, scale e di qualsiasi altra opera sporgente dal muro, in cemento armato o in muratura di ogni genere, devono essere costruite in modo da assicurare, in ogni fase del lavoro, la necessaria solidità e con modalità tali da consentire, a getto o costruzione ultimata, il loro progressivo abbassamento e disarmo. 2. Le armature provvisorie per grandi opere, come centine per ponti ad arco, per coperture ad ampia luce e simili, che non rientrino negli schemi di uso corrente, devono essere eseguite su progetto redatto da un ingegnere o architetto, corredato dai relativi calcoli di stabilità. 3. I disegni esecutivi, firmati dal progettista di cui al comma precedente, devono essere esibiti sul posto di lavoro a richiesta degli organi di vigilanza. Art. 145 - Disarmo delle armature 1. Il disarmo delle armature provvisorie di cui al comma 2 dell'articolo 142 deve essere effettuato con cautela dai lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste sotto la diretta sorveglianza del capo cantiere e sempre dopo che il direttore dei lavori ne abbia data l'autorizzazione. 2. È fatto divieto di disarmare qualsiasi tipo di armatura di sostegno quando sulle strutture insistano carichi accidentali e temporanei. 3. Nel disarmo delle armature delle opere in calcestruzzo devono essere adottate le misure precauzionali previste dalle norme per la esecuzione delle opere in conglomerato cementizio. DM 17/01/18 4. Costruzioni civili e industriali 4.1. Costruzioni di calcestruzzo 4.1.10.3 Responsabilità e competenze Il Progettista e il Direttore tecnico dello stabilimento di prefabbricazione, ciascuno per le proprie competenze, sono responsabili della capacità portante e della sicurezza del componente, sia incorporato nell’opera, sia durante le fasi di trasporto fino a piè d’opera. È responsabilità del progettista e del Direttore dei lavori del complesso strutturale di cui l’elemento fa parte, ciascuno per le proprie competenze, la verifica del componente durante il montaggio, la messa in opera e l’uso dell’insieme strutturale realizzato. I componenti prodotti negli stabilimenti permanenti devono essere realizzati sotto la responsabilità di un Direttore tecnico dello stabilimento, dotato di adeguata abilitazione professionale, che assume le responsabilità proprie del Direttore dei lavori. Il collaudo statico, inteso come procedura disciplinata dalle vigenti leggi di settore, è finalizzato alla valutazione e giudizio sulle prestazioni, come definite dalle presenti norme, delle opere e delle componenti strutturali comprese nel progetto ed eventuali varianti depositati presso gli organi di controllo competenti. In caso di esito positivo, la procedura si conclude con l’emissione del certificato di collaudo. Il collaudo statico, tranne casi particolari, va eseguito in corso d’opera. Le opere non possono essere poste in esercizio prima dell’effettuazione del collaudo statico. Il collaudo statico di tutte le opere di ingegneria civile regolamentate dalle presenti norme tecniche, deve comprendere i seguenti adempimenti: Decreto 7 marzo 2018 n. 49 / Direttore lavori TITOLO II IL DIRETTORE DEI LAVORI Art. 7. Verifica del rispetto degli obblighi dell’esecutore e del subappaltatore 1. Con riferimento ai lavori affidati in subappalto, il direttore dei lavori, con l’ausilio dei direttori operativi e degli ispettori di cantiere, ove nominati, svolge le seguenti funzioni: Art. 8. Modifiche, variazioni e varianti contrattuali 8. Il direttore dei lavori, entro dieci giorni dalla proposta dell’esecutore, redatta in forma di perizia tecnica corredata anche degli elementi di valutazione economica, di variazioni migliorative di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell’importo originario dei lavori, trasmette la stessa al RUP unitamente al proprio parere. Possono formare oggetto di proposta le modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportano riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengono inalterate il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. Le varianti migliorative, proposte nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 106 del codice, non alterano in maniera sostanziale il progetto né le categorie di lavori. Art. 14. I documenti contabili 1. I diversi documenti contabili, predisposti e tenuti dal direttore dei lavori o dai direttori operativi o dagli ispettori di cantiere, se dal medesimo delegati, che devono essere firmati contestualmente alla compilazione rispettando la cronologia di inserimento dei dati, sono: 1) l’ordine, il modo e l’attività con cui progrediscono le lavorazioni; altro ... Certifico Srl - IT | Rev. 0.0 2022 Collegati |
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