Linee Guida etichettatura imballaggi art. 219 co. 5 TUA (MITE 15.03.2022) / Notificate CE 07.04.2022
Appunti Ambiente | ||
29 Novembre 2024 | ||
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Linee Guida etichettatura imballaggi art. 219 co. 5 del TUA / 2022 ID 16183 | Update 19.04.2022 / In allegato Linee guida MITE / Decreto MITE notificato CE Linee Guida sull’etichettatura degli imballaggi ai sensi dell’art. 219 comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm”, elaborate tenenendo conto delle linee Guida proposte dal Consorzio nazionale Imballaggi (CONAI), con l’obiettivo di supportare le imprese mettendo a disposizione linee guida operative e gestionali per rispondere all’obbligo di legge. Le Linee guida saranno inserite nel Decreto MITE n. 114 del 16 marzo 2022 notificato alla Commissione Europea il 7 Aprile 2022 / standstill period 08.07.2022. Update 19 Aprile 2022 / Notifica Decreto MITE n. 114 del 16 marzo 2022 Notificato alla Commissione Europea il 7 Aprile 2022 (Notifica n. 2022/196/I), Il Decreto, salvo obiezioni, sarà pubblicato sul sito del Ministero al termine del periodo di sospensione di tre mesi (cd. "standstill period"), che scadrà l'8 luglio 2022. L’11 settembre 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, che recepisce la direttiva UE 2018/851 sui rifiuti, e la direttiva (UE) 2018/852 relativa agli imballaggi e ai rifiuti di imballaggio. In particolare, l’art. 3 comma 3, lettera c) del decreto ha apportato modifiche al comma 5 dell’art. 219 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 (e successivi aggiornamenti e modifiche), “Norme in materia ambientale”, in tema di “Criteri informatori dell'attività di gestione dei rifiuti di imballaggio”, che recepisce e ora rafforza quanto previsto dall’art. 8 comma 2 della Direttiva 94/62/CE. Il presente testo relativo alle “Linee Guida sull’etichettatura degli imballaggi ai sensi dell’art. 219 comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm”, è stato elaborato tenuto conto delle linee Guida proposte dal Consorzio nazionale Imballaggi (CONAI), il tutto con l’obiettivo di supportare le imprese mettendo a disposizione linee guida operative e gestionali per rispondere all’obbligo di legge. Infatti, la proposta elaborata dal CONAI è stata formulata a seguito di una serie di tavoli di confronto, in particolare con UNI, Confindustria e Federdistribuzione, per analizzare e gestire gli aspetti più tecnici e le segnalazioni più frequenti pervenute da singole aziende e associazioni dei produttori, degli utilizzatori industriali e commerciali. Inoltre, questo documento è stato sottoposto a una consultazione pubblica, a seguito della quale è stato più volte aggiornato sia alla luce del dialogo costante e dei confronti con aziende e associazioni, sia a seguito delle evoluzioni normative sul tema. La presente versione potrà essere aggiornata o modificata periodicamente, alla luce di nuove disposizioni di legge (Nazionali e/o Comunitarie), nonché di nuove specifiche indicazioni, semplificazioni tecniche e modalità applicative dell’etichettatura, derivanti da successive consultazioni e confronti con le Associazioni di imprese. Art. 219 comma 5, 5.1 e 5-bis 5. Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalita' stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformita' alle determinazioni adottate dalla Commissione dell'Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonche' per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. I produttori hanno, altresi', l'obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell'imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione. Indice Fonte: MITE Collegati |
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