Linea Guida etichettatura ambientale imballaggi
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Linea Guida etichettatura ambientale imballaggi
CONAI 2021 / Scadenza prorogata al 31.12.2022
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Allegati:
- Linee guida Maggio 2021
- Linee guida Dicembre 2020
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Il decreto legislativo del 3 settembre 2020 n. 116, rende l’etichettatura ambientale obbligatoria, introducendo novità che richiedono chiarimenti. Per dare delle indicazioni sul tema utili alle imprese, CONAI propone una Linea Guida a cui affianca uno strumento interattivo online, denominato e-tichetta.
L’11 settembre 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo del 3 settembre 2020 n. 116, che recepisce la direttiva UE 2018/851 sui rifiuti, e la direttiva (UE) 2018/852 relativa agli imballaggi e ai rifiuti di imballaggio.
L’art. 3 comma 3, lettera c) del decreto ha apportato modifiche al comma 5 dell’art. 219 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 (e successivi aggiornamenti e modifiche), “Norme in materia ambientale”, in tema di “Criteri informatori dell'attività di gestione dei rifiuti di imballaggio”.
La formulazione dell’obbligo di etichettatura introdotto dalla nuova norma lascia spazio a dubbi interpretativi, soprattutto per quanto riguarda i contenuti da riportare in etichetta, i soggetti obbligati, ed il perimetro dell’obbligo, oltre a generare una grande preoccupazione nelle imprese relativamente alle tempistiche per conformarsi all’obbligo.
Per questo CONAI, in collaborazione con l’Istituto Italiano Imballaggio, ha deciso di promuovere un tavolo di lavoro per analizzare e gestire le numerose segnalazioni pervenute da singole aziende e associazioni dei produttori, degli utilizzatori industriali e commerciali coinvolgendo: UNI, Confindustria e Federdistribuzione, e addivenire così ad una lettura condivisa dei nuovi obblighi imposti a livello nazionale. Da questo incontro di organizzazioni è emerso il documento elaborato “Etichettatura ambientale degli imballaggi”.
Le linee guida hanno l’obiettivo di proporre una chiave di lettura in grado di aiutare le imprese a sciogliere i principali dubbi e affrontare le principali criticità nell’applicazione dell’art. 219, comma 5. La presente Linea Guida sarà ulteriormente aggiornata alla luce degli ulteriori chiarimenti e confronti che seguiranno nei prossimi mesi.
CONAI, inoltre, ha elaborato e reso disponibile sul suo sito web un tool informatico: e-tichetta. Si tratta di uno strumento di supporto pensato per aiutare le imprese a costruire, in modo autonomo.
Il decreto legislativo del 3 settembre 2020 n. 116 dispone che tutti gli imballaggi siano “opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi.
I produttori hanno, altresì, l’obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione.”
Oggetto dell’articolo 219 comma 5 è l’etichettatura ambientale del packaging, e prescinde da ogni altro obbligo di etichettatura relativo al prodotto contenuto da esporre sull’imballaggio.
Di seguito la nostra lettura dei diversi passaggi dell’articolo, dalla cui interpretazione discendono poi i chiarimenti e gli approfondimenti riportati di seguito e declinati con esempi concreti. Vediamoli insieme
Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili.
Il sito e-tichetta, fruibile in autonomia dalle imprese, è attivo al link: http://e-tichetta.conai.org
Il tool online e-tichetta è stato predisposto per costruire un’etichetta ambientale conforme ai riferimenti normativi esistenti. Tra questi, l’indicazione al consumatore della composizione del materiale di imballaggio, del come conferirlo a fine vita per una raccolta differenziata di qualità, e di altre informazioni utili a caratterizzare dal punto di vista ambientale l’imballaggio (la riciclabilità, la compostabilità o il contenuto di materiale riciclato).
L'art. 15 "Proroga di termini in materia di ambiente e tutela del territorio e del mare" del Decreto-Legge 31 dicembre 2020 n. 183 "Decreto Legge mille proroghe" al co. 6 dispone la sospensione fino al 31 dicembre 2021 dell'applicazione dell'articolo 219, comma 5, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.
L'articolo 219 co. 5 del TUA dispone che tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalita' stabilite alle norme tecniche UNI applicabili e in conformita' alle determinazioni adottate dalla Commissione dell'Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonche' per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi.
I produttori hanno, altresi', l'obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell'imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione.
Vedi DL 183/2020 | Sospensione etichettatura ambientale imballaggi
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segue in allegato
CONAI 2020
Collegati
Decreto Legislativo 3 settembre 2020 n. 116
TUA | Testo Unico Ambiente
D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152
Descrizione | Livello | Dimensione | Downloads | |
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Linea Guida etichettatura ambientale imballaggi CONAI 05.2021.pdf CONAI - 05.2021 |
4357 kB | 49 | ||
Linea Guida etichettatura ambientale imballaggi CONAI 12.2020.pdf CONAI - 12.2020 |
8695 kB | 218 |
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