CEI 111-51: Guida alla conformità RoHS
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29 Novembre 2024 | ||
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CEI 111-51: Guida alla conformità RoHS ID 15906 | 03.03.2022 / Documento di approfondimento in allegato Documento di approfondimento sulle corrette modalità per il raggiungimento della conformità RoHS del proprio prodotto basato sulle indicazioni della Guida CEI 111-51 “Guida alla conformità RoHS: implicazioni tecniche e indicazioni di buona pratica". L’obiettivo della Guida CEI 111-51 è quello di fornire chiarimenti relativi alla Direttiva RoHS vista nel contesto d’insieme delle altre Direttive, Regolamenti e norme tecniche ad essa correlate: Open Scope: A partire dal 22 luglio 2019 è diventata applicabile per la Direttiva 2011/65/EU (termine validità esenzione previsto dalla Direttiva (UE) 2017/2102), l'undicesima categoria dell'Allegato I: “Altre AEE non comprese nelle categorie sopra elencate”. A partire da questa data, infatti, il costruttore di una qualsiasi apparecchiatura che dipende dall’energia elettrica per svolgere una delle proprie funzioni, deve attestare il rispetto della RoHS attraverso la marcatura CE, a meno che il prodotto non ricada in una delle esclusioni o delle esenzioni previste. A partire dal 22 luglio 2019 è entrata anche in vigore la Direttiva delegata (UE) 2015/863 che aggiunge nuove sostanze all'allegato I della Direttiva 2011/65/EU, tale inclusione è considerata una la terza integrazione della RoHS. [...] Direttiva RoHS La direttiva prevede il divieto di utilizzo di piombo, cadmio, cromo esavalente, mercurio, bifenili polibromurati (PBB) ed eteri di difenile polibromurati (PBDE) e con la Direttiva delegata (UE) 2015/863 sono stati aggiungi 4 nuovi flatati nell’elenco delle sostanze soggette a restrizione: Nell’allegato II della Direttiva sono specificati anche i valori delle concentrazioni massime di ciascuna sostanza regolamentata che saranno tollerate all’interno dei singoli materiali omogenei; i valori sono espressi come percentuale della quantità di sostanza regolamentata sul peso complessivo del materiale omogeneo. La RoHS esclude alcune tipologie di prodotti dall’obbligo del rispetto della Direttiva stessa ed inoltre l’esenzione di alcune applicazioni specifiche dal sottostare ai limiti di presenza previsti per le singole sostanze. [...] Materiali e sostanze Tabella 1 - Le presenze più comuni delle sostanze regolamentate [...] I fabbricanti devono compilare la documentazione tecnica affinché sia possibile valutare la conformità del prodotto alle norme pertinenti: essa comprende un’analisi e una valutazione adeguate dei rischi. La documentazione tecnica deve specificare le prescrizioni applicabili e illustrare, nella misura necessaria a tale valutazione, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento del prodotto. Fig. 1 - Processo seguito dal fabbricante per redigere la documentazione tecnica in accordo alla IEC EN 63000 Al fine di creare una documentazione tecnica corretta il soggetto responsabile si impegna a: - Identificare le informazioni necessarie. Identificare le informazioni necessarie La tipologia di documentazione tecnica richiesta per i materiali, le parti e/o i sotto -assiemi si basa sulla valutazione del fabbricante La valutazione o le relative procedure possono far parte di un sistema di gestione della qualità o equivalente. Alla base della valutazione condotta dal fabbricante vi sono i seguenti criteri da considerare e schematizzabili secondo la matrice di rischio sottostante. Fig. 2 - Matrice di valutazione del rischio Raccogliere le informazioni Sulla base della valutazione fatta il soggetto responsabile deve predisporre i seguenti documenti: 1. dichiarazione dei fornitori attestante che il contenuto di sostanza soggetta a restrizione del materiale, parte o sub-assemblaggio è entro i livelli consentiti (All. II) e che specifichi le eventuali esenzioni che sono state applicate (All. III, All. IV); [...] Fig. 3 - Esempio Dichiarazione UE di Conformità [...] Attenzione! Marcatura RoHS non pertinenti (salvo "CE") Nella Direttiva RoHS non è previsto alcun obbligo di marcatura dei prodotti, al di fuori della Marcatura CE, per attestare la conformità degli stessi alla Direttiva ed ai limiti previsti per le sostanze regolamentate. Malgrado ciò, dopo l’entrata in vigore della prima Direttiva 2002/95/CE vi è stato un impiego di marchi e simboli (tutti diversi) ideati ed utilizzati da Produttori, Laboratori, Enti di certificazione, ecc... L’utilizzo di questi marchi avvenne con l’intento di attestare la conformità dei prodotti così contrassegnati ai requisiti della direttiva. Alcuni dei marchi hanno l’indicazione “RoHS compliant” o simile e cioè affermano esplicitamente la conformità dei prodotti ai limiti delle sei sostanze regolamentate dalla RoHS, mentre altri riportano indicazioni parziali quali ad esempio “Pb Free” affermando quindi che il prodotto così contrassegnato, non contiene Piombo. Si riportano di seguito, a solo titolo esemplificativo, alcuni dei numerosi marchi “RoHS” in circolazione: Fig. 5 - Marchi non obbligatori Non si può negare che la proliferazione di marchi diversi e nel contempo la presenza di prodotti non marcati (perché non richiesto) abbia creato confusione ed incertezza nel mercato e che il valore ed il significato di simili marchi non rappresenti per i clienti un valore così sicuro ed attendibile come inizialmente si voleva intendere. [...] segue in allegato Fonti: Certifico Srl - IT | Rev. 0.0 2022
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