Adeguamenti Prevenzione Incendi in scadenza il 07 Ottobre 2021
Appunti Prevenzione Incendi | ||
27 Novembre 2024 | ||
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Adeguamenti Prevenzione Incendi in scadenza il 07 Ottobre 2021 ID 14695 | 06.10.2021 / Download Scheda PDF allegata In scadenza il 07 ottobre 2021 l'adeguamento antincendio relativamente a: - macchine elettriche (trasformatori elettrici) - decreto 15 luglio 2014; - aerostazioni - decreto 17 luglio 2014; - campeggi e villaggi turistici - decreto 28 febbraio 2014; Inoltre scade sempre il 07 Ottobre 2021 il rinnovo della conformità antincendio delle attività "una tantum". Download Scheda Scadenze PI - 07 Ottobre 2021 _________ Adeguamento antincendio trasformatori elettrici Il 7 ottobre 2021 scade il termine per l’adeguamento antincendio delle macchine elettriche (trasformatori elettrici), stabilito dall’art. 6, comma 1 lettera b) del decreto del Ministero dell'Interno 15 luglio 2014. I lavori di adeguamento riguardano i seguenti aspetti: - macchine elettriche installate all'aperto: distanze di sicurezza; Vedi: Macchine elettriche fisse esistenti: adeguamento PI entro il 7 ottobre 2021 e 2023
Il 7 ottobre 2021 scade il termine per l'adeguamento antincendio delle aerostazioni, stabilito dall'art. 6 comma 1 lettera b) del decreto del Ministro dell''interno 17 luglio 2014 (modificato dall'articolo 45-bis della legge 11 settembre 2020, n. 120).Adeguamento antincendio aerostazioni I lavori di adeguamento riguardano la lunghezza dei percorsi di esodo, impianti di climatizzazione, illuminazione di sicurezza, mezzi ed impianti di estinzione degli incendi, impianti di rivelazione, segnalazione e allarme, organizzazione e gestione della sicurezza antincendio. Entro il 7 ottobre 2021 dovrà essere presentata la segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, relativa ai lavori di adeguamento effettuati. Vedi: Decreto semplificazioni 2020: Proroga termini adeguamento antincendio aerostazioni Adeguamento antincendio dei campeggi e dei villaggi turistici Il 7 ottobre 2021 scade il termine per l'adeguamento antincendio dei campeggi e dei villaggi turistici, secondo la proroga stabilita dall'art. 11-duodecies del la legge 17 giugno 2021, n. 87, di conversione del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 (decreto riaperture).Adeguamento antincendio campeggi e villaggi turistici I lavori di adeguamento riguardano le caratteristiche dell'area, le caratteristiche costruttive, le attività accessorie ed i servizi tecnologici indicati ai punti 11, 12, 14 e 15 del decreto del Ministero dell'Interno 28 febbraio 2014. La proroga al 7 ottobre 2021 è prevista solamente per i campeggi ed i villaggi turistici che hanno già attuato gli adempimenti indicati dall'articolo 6, comma 1, lettera b), e comma 2, lettera b) del decreto. Vedi: Decreto 28 febbraio 2014
6 - reti di trasporto e di distribuzione di gas infiammabili, compresi quelli di origine petrolifera o chimica, con esclusione delle reti di distribuzione e dei relativi impianti con pressione di esercizio non superiore a 0,5 MPa Vedi: CPI Attività "una tantum" DM 16 febbraio 1982: rinnovo entro il 07.10.2021
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