Metodo di calcolo obiettivo di riciclaggio rifiuti urbani: Norme e Note 2021
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27 Novembre 2024 | ||
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Metodo di calcolo obiettivo di riciclaggio rifiuti urbani: Norme e Note ID 14640 | 29.09.2021 / Documento completo allegato Evoluzione delle norme per Metodo di calcolo obiettivo di riciclaggio rifiuti urbani, dalla decisione 2011/753/UE, Direttiva 2018/851/UE e Decisione di esecuzione 2019/1004/UE. 1 Con la Decisione della Commissione, del 18 novembre 2011, che istituisce regole e modalità di calcolo per verificare il rispetto degli obiettivi di cui all’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 310 del 25.11.2011), sono stabilite le regole e metodi calcolo per il raggiungimento degli obiettivi di riutilizzo e riciclo dei rifiuti urbani di cui all’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE. Coerentemente con quanto richiesto dalla decisione della Commissione europea 2011/753/EU, il Ministero dell’Ambiente ha scelto e comunicato alla Commissione stessa il metodo di calcolo da utilizzare per la verifica del raggiungimento dell’obiettivo di riciclaggio dei rifiuti urbani imposto dalla direttiva 2008/98/CE. Infatti l’articolo 11 della direttiva 2008/98/CE, recepito nell’ordinamento nazionale dall’articolo 181 del d.lgs. 152/06, ha stabilito un obiettivo da raggiungere al 2020 per quanto riguarda la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani e assimilati pari al 50%. Con la decisione 2011/753/UE, la Commissione europea ha indicato quattro diversi metodi per effettuare il calcolo del citato obiettivo ed ha lasciato agli Stati Membri la scelta del metodo da utilizzare. I 4 metodi proposti dalla Commissione variano a seconda delle tipologie (rifiuti domestici o urbani) e frazioni merceologiche che è possibile includere nel calcolo. Il metodo scelto dal Ministero è quello indicato dalla Commissione come metodo 2 e le frazioni merceologiche da conteggiare sono esclusivamente le seguenti: - carta; I 4 metodi di calcolo previsti dalla decisione 2011/753/EU: Metodologia di calcolo 1 Metodologia di calcolo 2 Metodologia di calcolo 3 Metodologia di calcolo 4 Nel corso del 2016, il Ministero dell’Ambiente ha inteso uniformare a livello nazionale la metodologia di calcolo della raccolta differenziata ed in data 26 maggio ha emanato il Decreto 26 maggio 2016 recante “Linee guida per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani” (GU n. 146 del 24 giugno 2016). 2 Dalla prima relazione sul monitoraggio dei target effettuata dagli Stati membri nel 2013, in cui doveva essere indicata la metodologia di calcolo prescelta, l’Italia aveva comunicato, appunto, di aver scelto la seconda metodologia di calcolo 2 di cui alla decisione 2011/753/EU e di estendere l’applicazione della stessa al legno e alla frazione organica. Con l’emanazione della Direttiva 2018/851/UE, che ha modificato la direttiva quadro sui rifiuti, sono stati introdotti ulteriori obiettivi per la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio, da conseguirsi entro il 2025 (55%), 2030 (60%) e 2035 (65%). I tre nuovi obiettivi non considerano specifiche frazioni merceologiche ma si applicano all’intero ammontare dei rifiuti urbani. La Direttiva 2018/851/UE è stata recepita con il Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 116: Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 116 Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. (GU n.226 del 11.09.2020) Il nuovo pacchetto rifiuti, recepito, appunto, dal Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 116, ha in effetti introdotto un’unica metodologia e un solo metodo di calcolo, da applicarsi a partire dall’obiettivo del 2025, al fine di rendere confrontabili le performance degli Stati membri (Metodo 4 della decisione 2011/753/UE). 3 Questionario per le relazioni degli Stati membri sull’applicazione della Direttiva 2008/98/CE Per assicurare condizioni uniformi di calcolo dei nuovi obiettivi è stata emanata, in data 7 giugno 2019, la Decisione di esecuzione 2019/1004/UE. Ai fini del monitoraggio dell’obiettivo del 50% al 2020 (articolo 11, paragrafo 2, lettera a) della Direttiva 2008/98/CE) restano in ogni caso valide le precedenti metodologie. La Decisione di esecuzione 2019/1004/UE han abrogato la decisione di esecuzione C(2012) 2384 del 18.04.2012 che istituiva un questionario per le relazioni degli Stati membri sull’applicazione della Direttiva 2008/98/CE) del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti. Decisione di esecuzione 2019/1004/UE Articolo 2 Calcolo dei rifiuti urbani preparati per il riutilizzo di cui all'articolo 11 bis, paragrafo 1, della Direttiva 2008/98/CE La quantità dei rifiuti urbani preparati per il riutilizzo comprende soltanto i prodotti o componenti di prodotti che, in esito a operazioni di controllo, pulizia o riparazione, possono essere riutilizzati senza ulteriore cernita o pretrattamento. Le parti di tali prodotti o componenti di prodotti che sono state eliminate con le operazioni di riparazione possono essere incluse nella quantità dei rifiuti urbani preparati per il riutilizzo. Articolo 3 Calcolo dei rifiuti urbani riciclati di cui all'articolo 11 bis, paragrafi 1, 2 e 5, della Direttiva 2008/98/CE. 1. La quantità dei rifiuti urbani riciclati è la quantità di rifiuti urbani in corrispondenza del punto di calcolo. La quantità dei rifiuti urbani che sono immessi nell'operazione di riciclaggio include i materiali interessati. Essa può includere materiali non interessati soltanto se la loro presenza è ammissibile per l'operazione di riciclaggio specifica. 2. I punti di calcolo applicabili a determinati materiali di rifiuto e a determinate operazioni di riciclaggio sono indicati nell'allegato I. 3. Nei casi in cui i materiali di rifiuti urbani cessano di essere rifiuti in corrispondenza dei punti di calcolo indicati all'allegato I, la loro quantità è inclusa nella quantità dei rifiuti urbani riciclati. 4. Se il punto di misurazione si riferisce al prodotto in uscita da un impianto che manda a riciclo rifiuti urbani senza ulteriore trattamento preliminare, o ai rifiuti in entrata in un impianto in cui i rifiuti urbani sono immessi nell'operazione di riciclaggio senza ulteriore trattamento preliminare, la quantità di rifiuti urbani cerniti che è respinta dall'impianto di riciclaggio non è inclusa nella quantità di rifiuti urbani riciclati. 5. Se un impianto effettua un trattamento preliminare prima del punto di calcolo in tale impianto, i rifiuti eliminati durante il trattamento preliminare non sono inclusi nella quantità di rifiuti urbani riciclati comunicata da tale impianto. 6. Se i rifiuti urbani prodotti da un determinato Stato membro sono stati mescolati con altri rifiuti o con rifiuti di un altro paese prima del punto di misurazione o del punto di calcolo, la quota di rifiuti urbani provenienti da un determinato Stato membro è identificata utilizzando metodi appropriati, quali registri elettronici e indagini campionarie. Se tali rifiuti subiscono un ulteriore trattamento preliminare, la quantità di materiali non interessati eliminati da tale trattamento è detratta tenendo conto della quota e, se del caso, della qualità dei materiali di rifiuto prodotti dai rifiuti urbani provenienti da un determinato Stato membro. 7. Se i materiali di rifiuti urbani sono immessi in operazioni di recupero in cui sono utilizzati principalmente come combustibile o altro mezzo di produzione di energia, il prodotto di tali operazioni che è soggetto al recupero del materiale, quali frazione minerale delle ceneri pesanti da incenerimento o clinker derivante dal coincenerimento, non è incluso nella quantità di rifiuti urbani riciclati, ad eccezione dei metalli separati e riciclati dopo l'incenerimento dei rifiuti urbani. I metalli integrati nel prodotto minerale in uscita dal processo di coincenerimento dei rifiuti urbani non sono comunicati come riciclati. 8. Se i materiali di rifiuti urbani sono immessi in operazioni di recupero in cui non sono utilizzati principalmente come combustibile o altro mezzo di produzione di energia, né per il recupero del materiale, ma danno origine a quote significative di un prodotto che include materiali riciclati, combustibili o materiali di riempimento, la quantità di rifiuti riciclati è determinata grazie ad un metodo di bilancio di massa secondo cui si tiene conto solo dei materiali di rifiuto soggetti al riciclaggio. Articolo 4 Calcolo dei rifiuti urbani organici riciclati di cui all'articolo 11 bis, paragrafo 4, della Direttiva 2008/98/CE 1. La quantità dei rifiuti urbani organici riciclati immessi nel trattamento aerobico o anaerobico comprende soltanto i materiali sottoposti effettivamente a trattamento aerobico o anaerobico, escludendo tutti i materiali, anche biodegradabili, che sono eliminati per via meccanica nel corso dell'operazione di riciclaggio o successivamente. 2. A decorrere dal 1° gennaio 2027 gli Stati membri possono computare come riciclati i rifiuti urbani organici soltanto in una delle ipotesi seguenti: a) sono stati raccolti in modo differenziato alla fonte; 3. Per calcolare la quantità dei rifiuti urbani organici differenziati e riciclati alla fonte, gli Stati membri applicano la metodologia prevista nell'allegato II. 4. La quantità dei rifiuti urbani organici differenziati e riciclati alla fonte determinata a norma del paragrafo 3 è inclusa sia nella quantità dei rifiuti urbani riciclati sia nella quantità totale dei rifiuti urbani prodotti. Articolo 5 Calcolo dei metalli riciclati separati dopo l'incenerimento di rifiuti urbani di cui all'articolo 11 bis, paragrafo 6, della Direttiva 2008/98/CE 1. La quantità dei metalli riciclati separati dalle ceneri pesanti da incenerimento comprende soltanto i metalli contenuti nel concentrato di metallo che è separato dalle ceneri pesanti grezze da incenerimento provenienti dai rifiuti urbani e non include gli altri materiali contenuti nel concentrato di metallo. 2. Per calcolare la quantità dei metalli riciclati separati dalle ceneri pesanti da incenerimento provenienti dai rifiuti urbani, gli Stati membri applicano la metodologia prevista nell'allegato III. 4 Adozione della sola metodologia 4 Con l’emanazione della Direttiva 2018/851/UE, come detto, sono stati introdotti ulteriori obiettivi per la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio, da conseguirsi entro il 2025 (55%), 2030 (60%) e 2035 (65%). Ne consegue che non è più prevista una scelta tra più opzioni ma deve essere adottata un’unica metodologia, la 4. Metodologia 2 / Metodologia 4 Il nuovo pacchetto rifiuti, recepito, appunto, dal Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 116, ha introdotto un’unica metodologia e un solo metodo di calcolo, da applicarsi a partire dall’obiettivo del 2025, al fine di rendere confrontabili le performance degli Stati membri (non applicazione a frazioni merceologiche ma all'intero ammontare dei rifiuti urbani). Si evidenzia, (vedi estratto Rapporto ISPRA a seguire), che la metodologia 2 (decisione 2011/753/UE) scelta parte dello Stato Italiano nel 2013 e le conseguenti risultanze ottenibili praticando il previsto metodo di calcolo n. 4, il quale considera tutti i rifiuti urbani e non solo alcune frazioni degli stessi, da effetti statistici completamente diversi. Rapporto rifiuti urbani ISPRA 2020 Come riportato in Figura 3.4, nel 2019, la percentuale di preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio, calcolata secondo l’approccio metodologico precedentemente descritto, si attesta al 53,3% e quindi al di sopra dell’obiettivo se si applica la metodologia 2 e al 46,9% applicando la metodologia 4. Figura 3.4 - Percentuali di riciclaggio ottenute dalle simulazioni di calcolo secondo le metodologie 2 e 4, anni 2010 - 2019 (ISPRA)
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