Lavoratori e vaccinazione anti COVID-19 | Note - Rev. 4.0.del 17 Agosto 2021
Appunti Sicurezza lavoro | |||||||||||||||||||||||||
27 Novembre 2024 | |||||||||||||||||||||||||
Salve Visitatore | |||||||||||||||||||||||||
Lavoratori e vaccinazione anti-Covid-19 | Note al 17 Agosto 2021 ID 12545 | Rev. 4.0 del 17.08.2021 / Nota completa allegata / News in divenire La situazione pandemica da COVID-19 è presente nel mondo, da ormai oltre un anno. La vaccinazione anti-COVID-19 sarà la soluzione alla pandemia (salvo individuazione di farmaci e loro autorizzazione), sicuramente non in tempi brevi. Al momento, sia in ambito di comunità / lavoro, non è prevista una vaccinazione anti-Covid-19 obbligatoria (previsto Green pass in alcune attività e servizi di cui a seguire / nota Update 17.08.2021 e Fig. 4) e non esiste norma diretta/correlata al riguardo, salvo l’obbligo per gli operatori sanitari a seguito dell'emanazione del Decreto-Legge 1 aprile 2021 n.44 (GU n. 79 del 1° aprile 2021), vedasi a seguire. Update 17.08.2021 1. Obbligo Green pass lavoratori accesso mense aziendali Sì, per la consumazione al tavolo al chiuso i lavoratori possono accedere nella mensa aziendale o nei locali adibiti alla somministrazione di servizi di ristorazione ai dipendenti, solo se muniti di certificazione verde COVID-19, analogamente a quanto avviene nei ristoranti. A tal fine, i gestori dei predetti servizi sono tenuti a verificare le certificazioni verdi COVID-19 con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021. 2. Obbligo Green pass scuole (docenti e ATA) dal 1° Settembre 2021 “Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonche’ gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19.” Update 11.04.2021 A seguito della stipula del Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all’attivazione di Punti Straordinari di Vaccinazione (PSV) anti Covid nei luoghi di lavoro del 06.04.2021, e della pubblicazione delle Indicazioni ad interim per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro INAIL, è possibile, in forma volontaria, che i vaccini siano somministrati, a tutti i lavoratori indipendentemente dalle tipologie contrattuali, con il supporto dei medici aziendali e della rete Inail, con la Predisposizione di un Piano aziendale di Punti Straordinario di Vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19 luoghi di lavoro. Fig. 1 - Piano di vaccinazione aziendale sviluppato in accordo con il Protocollo generale vaccini del 06.04.2021 e le Indicazioni ad interim vaccini lavoro INAIL. Update 02.04.2021 A seguito della pubblicazione in GU n. 79 del 1° aprile 2021 del Decreto-Legge 1 aprile 2021 n.44 riguardante misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici si evidenzia che: 1. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, fino alla completa attuazione del piano di cui all’articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n.178, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, farmacie, parafarmacie e studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale all’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati. La vaccinazione è somministrata nel rispetto delle indicazioni fornite dalle regioni, dalle province autonome e dalle altre autorità sanitarie competenti, in conformità alle previsioni contenute nel piano. 8…il datore di lavoro adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori, diverse da quelle indicate al comma 6, con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate, e che, comunque, non implicano rischi di diffusione del contagio. Quando l’assegnazione a diverse mansioni non è possibile, per il periodo di sospensione di cui al comma 9, non è dovuta la retribuzione, altro compenso o emolumento, comunque denominato. Vedi Decreto Tribunale di Belluno del 19 marzo 2021 n. 12 Fig. 2 - Obbligo vaccinazione Operatori sanitari / farmacie (DL. N. 44/2021) Le presenti note analizzano in prospettiva la vaccinazione anti-COVID-19 in ambito di lavoro quale definitiva misura di prevenzione salute al rischio COVID-19, che come accertato e normato, è un rischio per la salute dei lavoratori ed in particolare per i lavoratori fragili, nella evidenza normativa che l'infezione stessa, è equiparata INAIL, ad "Infortunio sul lavoro". La vaccinazione anti-COVID-19 potrà essere considerata una misura di prevenzione salute/sicurezza per i lavoratori in obbligo in capo al Datore di Lavoro / Medico Competente (nelle rispettive competenze), se emanata norma ad hoc in ambito lavoro e qualora la stessa non sia stata effettuata dai lavoratori stessi in ambito di comunità (salvo Operatori sanitari per i quali è stata emanato il Decreto-Legge 1 aprile 2021 n.44 (GU n. 79 del 1° aprile 2021). Al momento il DL può accedere solo ai Giudizi di idoneità del MC (che dovrà tener conto del rischio COVID-Lavoro nella Sorveglianza Sanitaria), ed attuare eventuali misure espresse nel Giudizio. Le misure anti-COVID-19 al momento in vigore ed inserite nei Protocolli sicurezza lavoro (si veda Protocollo 24.04.2020), potrebbero essere compensate in toto dalla vaccinazione dei lavoratori che sia avvenuta in ambito di comunità o in ambito di lavoro. E' estremamente probabile che la questione vaccinazione in ambito di lavoro e che non sia stata effettuata in ambito di comunità, sarà frutto di molte discussioni, sia perchè è assente ad oggi una norma lavoro ad hoc ed in quanto improbabile al momento una sua emanazione, nei concetti di "Valutazione del Rischio - Misure di prevenzione/protezione" cuore del contesto del D.Lgs. 81/2008. Infezione da COVID-19 / Infortunio sul lavoro Con una norma ad hoc, la vaccinazione potrà essere ritenuta una misura di prevenzione e protezione dagli attori del D.Lgs. 81/2008, in tal caso il Datore di Lavoro potrà richiedere evidenza dell’avvenuta vaccinazione del lavoratore in ambito di comunità o avrà l'obbligo di adottare tale misura in ambito lavorativo a tutela dell’incolumità del/i lavoratore/i esposti a rischio biologico COVID-19 o come potenziali vettori. Si evidenzia la presente questione, restando del parere che tale misura dovrebbe essere un obbligo per DL/Lavoratori qualora la vaccinazione anti-COVID-19 non sia già stata effettuata in ambito di comunità (vedi Fig. 1). FAQ Garante 17 Febbraio 2021 FAQ - Trattamento di dati relativi alla vaccinazione anti Covid-19 nel contesto lavorativo 1. Il datore di lavoro può chiedere conferma ai propri dipendenti dell’avvenuta vaccinazione? NO. Il datore di lavoro non può chiedere ai propri dipendenti di fornire informazioni sul proprio stato vaccinale o copia di documenti che comprovino l‘avvenuta vaccinazione anti Covid-19. Ciò non è consentito dalle disposizioni dell’emergenza e dalla disciplina in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 2. Il datore di lavoro può chiedere al medico competente i nominativi dei dipendenti vaccinati? NO. Il medico competente non può comunicare al datore di lavoro i nominativi dei dipendenti vaccinati. Solo il medico competente può infatti trattare i dati sanitari dei lavoratori e tra questi, se del caso, le informazioni relative alla vaccinazione, nell’ambito della sorveglianza sanitaria e in sede di verifica dell’idoneità alla mansione specifica (artt. 25, 39, comma 5, e 41, comma 4, D.Lgs. 81/2008). 3. La vaccinazione anti covid-19 dei dipendenti può essere richiesta come condizione per l’accesso ai luoghi di lavoro e per lo svolgimento di determinate mansioni (ad es. in ambito sanitario)? Nell’attesa di un intervento del legislatore nazionale che, nel quadro della situazione epidemiologica in atto e sulla base delle evidenze scientifiche, valuti se porre la vaccinazione anti Covid-19 come requisito per lo svolgimento di determinate professioni, attività lavorative e mansioni, allo stato, nei casi di esposizione diretta ad "agenti biologici" durante il lavoro, come nel contesto sanitario che comporta livelli di rischio elevati per i lavoratori e per i pazienti, trovano applicazione le “misure speciali di protezione” previste per taluni ambienti lavorativi (art. 279 nell’ambito del Titolo X del D.Lgs. 81/2008). Scenario 1: Norma anti-Covid 19 operatori sanitari
(*) Ai sensi del Decreto-Legge 1 aprile 2021 n.44 Scenario 2: Norma anti-Covid 19 lavoro e comunità assente / Salvo Scenario 1 (*) Non obbligatoria Fig. 4 - Scenario 2: Norma anti-Covid 19 lavoro e comunità assente / Vaccinazione anti COVID-19 comunità / ambiente di lavoro (Ambiti MC / DL) (salvo Operatori sanitari di cui allo Scenario 1) Ambiti Medico Competente / Datore di Lavoro (Da FAQ Garante) Il medico competente non può comunicare al datore di lavoro i nominativi dei dipendenti vaccinati. Il datore di lavoro può invece acquisire, in base al quadro normativo vigente, i soli giudizi di idoneità alla mansione specifica e le eventuali prescrizioni e/o limitazioni in essi riportati (es. art. 18 comma 1, lett. c), g) e bb) D.Lgs. n. 81/2008). Il datore di lavoro dovrà invece limitarsi ad attuare le misure indicate dal medico competente nei casi di giudizio di parziale o temporanea inidoneità alla mansione cui è adibito il lavoratore (art. 279, 41 e 42 del D.Lgs. n. 81/2008). Fig. 5 - Il DL può acquisire il Giudizio di idoneità alla mansione dal MC ... Certifico Srl - IT | Rev. 4.0 2021 Certifico / Maccarelli Matrice Revisioni:
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
è un sito di INVIO NEWSLETTTER Se vuoi cancellarti dall'invio della newsletter oppure effettua il login al sito ed entra nella Tua Area Riservata, in “Modifica dati” agisci con la spunta sul box di selezione “Newsletter”. L'Elenco completo di tutte le ns newsletter è qui: Archivio newsletter |
|||||||||||||||||||||||||
Certifico Srl 2000-2024 | VAT IT02442650541 |