Scheda Dati Sicurezza SDS: Indicazione dei Centri antiveleni riconosciuti in IT entro il 30 Settembre 2022
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27 Novembre 2024 | ||
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Scheda SDS: Indicazione Centri antiveleni entro il 22.09.2022 ID 14320 | 16.08.2021 / Documento completo allegato Scheda Dati Sicurezza SDS: Indicazione dei Centri antiveleni riconosciuti in IT, al punto 1.4, entro il 30 Settembre 2022. Nella scheda di dati di sicurezza di una miscela di cui all’art. 31 e all’allegato II, sezione 1.4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), devono essere inseriti gratuitamente i numeri telefonici di tutti i Centri antiveleni individuati dalle regioni e province autonome secondo le disposizioni dell’accordo raggiunto in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome il 28 febbraio 2008 (rep. atti n. 56/CSR) e riconosciuti idonei ad accedere alle informazioni in materia di risposta di emergenza sanitaria entro il 22 settembre 2022. L’indicazione dei Centri antiveleni nella scheda di dati di sicurezza di una miscela non responsabilizza i medesimi Centri antiveleni per quanto concerne la conformità della scheda di dati di sicurezza. Modifica dell’allegato XI del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65. Nuove procedure di notifica delle miscele pericolose prima dell’immissione sul mercato. (GU n. 78 del 31.03.2021) 3. Alla parte D dell'allegato XI, del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, sono apportate le seguenti modifiche: a) la rubrica della parte D e' sostituita dalla seguente: «Centri antiveleni (CAV)»; b) le parole da «locali e attrezzature» fino a «chiavi di accesso personalizzate» sono incluse nella «Sezione A - Criteri di qualita' e riservatezza dei Centri antiveleni»; c) dopo la sezione A e' aggiunta la seguente: «Sezione B - Scheda di dati di sicurezza. Numero telefonico di emergenza Nella scheda di dati di sicurezza di una miscela di cui all'art. 31 e all'allegato II, sezione 1.4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), sono inseriti gratuitamente i numeri telefonici di tutti i Centri antiveleni individuati dalle regioni e province autonome secondo le disposizioni dell'accordo raggiunto in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome il 28 febbraio 2008 (rep. atti n. 56/CSR) e riconosciuti idonei ad accedere alle informazioni in materia di risposta di emergenza sanitaria. L'indicazione dei Centri antiveleni nella scheda di dati di sicurezza di una miscela non responsabilizza i medesimi Centri antiveleni per quanto concerne la conformita' della scheda di dati di sicurezza». d) dopo la sezione B, e' aggiunta la seguente: «Sezione C - Elenco dei centri antiveleni - Le informazioni contenute nell'Archivio preparati pericolosi del Centro nazionale sostanze chimiche, prodotti cosmetici e protezione del consumatore dell'Istituto superiore di sanita' sono accessibili dai Centri antiveleni indicati nell'elenco che segue, che costituisce parte integrante del presente allegato: 1. Centro antiveleni, Azienda ospedaliera "Antonio Cardarelli", III Servizio di anestesia e rianimazione, via Antonio Cardarelli 9, Napoli; 4. L'obbligo di cui al comma 3, lettera c), e' adempiuto entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto (30 Settembre 2022). Decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 (come modificato dal Decreto 28 Dicembre 2021) ALLEGATO XI CRITERI PER FORNIRE LE INFORMAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 15 Parte D - Centri antiveleni (CAV) Sezione A - Criteri di qualita' e riservatezza dei Centri antiveleni 1. Centro antiveleni, Azienda ospedaliera "Antonio Cardarelli", III Servizio di anestesia e rianimazione, via Antonio Cardarelli 9, Napoli; Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) Art. 31 Prescrizioni relative alle schede di dati di sicurezza 1.4. Numero telefonico di emergenza Devono essere indicati i riferimenti a servizi d’informazione in caso di emergenza. Qualora esista, nello Stato membro in cui la sostanza o la miscela viene immessa sul mercato, un organismo di consulenza ufficiale [ad esempio l’organismo preposto a ricevere le informazioni relative alla salute di cui all’articolo 45 del regolamento (CE) n. 1272/2008], è sufficiente indicarne il numero di telefono. segue in allegato Certifico Srl - IT | Rev. 0.0 2021 Collegati |
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