Modello richiesta informazioni REACH aziende fornitrici di articoli CEI 111-53 | Rev. 2.0 Febbraio 2021
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25 Novembre 2024 | |||||||||||||||||
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Modello richiesta informazioni REACH aziende fornitrici di articoli ID 6907 | Rev. 2.0 del 22.02.2021 / Documento completo allegato Modelli richiesta di informazioni ai fornitori di articoli produttori di AEE (continuità di fornitura di articoli REACH). CEI 111-53:2008 Il CEI ha elaborato la norma CEI 111-53 di supporto per i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche per la richiesta di informazioni sulla continuità di fornitura di articoli secondo il Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Le Aziende che producono Articoli, devono avere riscontro sull'applicabilità del REACH agli stessi e richiedere informazioni in merito ai propri fornitori. Il Regolamento (CE) 1907/2006 sulla registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH) è entrato in vigore in data 1° Giugno 2007, stabilendo nuove regole per la commercializzazione e gestione delle sostanze chimiche. Il presente documento ha l’obiettivo di rendere disponibili modelli (MODELLO DI LETTERA PER RICHIESTA DELLA SCHEDA INFORMATIVA REACH e SCHEDA STESSA) da utilizzare per la richiesta di informazioni ai fornitori di articoli, quali le apparecchiature elettriche ed elettroniche. Lo scopo è di uniformare e facilitare la richiesta di informazioni ai fornitori, garantendosi la continuità di fornitura a fronte dei nuovi adempimenti richiesti dal regolamento REACH, accertando nel contempo se le caratteristiche / specifiche degli articoli rimarranno le stesse o se saranno modificate. La presente versione della Guida incorpora l'Errata Corrige n. 1 di Dicembre 2008. Il Regolamento (CE) 1907/2006, cosiddetto REACH, è una normativa integrata per la registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche, che mira ad assicurare un maggiore livello di protezione della salute umana e dell'ambiente, aspirando al contempo a mantenere e rafforzare la competitività e le capacità innovative dell’industria chimica europea. Attraverso il REACH sarà possibile ottenere maggiori e più complete informazioni su: Ai sensi dell'articolo 1 il regolamento riguarda la fabbricazione, l'importazione, l'immissione sul mercato e l'uso di tutte le sostanze chimiche in quanto tali e in quanto componenti di miscele e articoli. Si tratta, quindi, non solo di quelle utilizzate nei processi industriali, ma anche di quelle che vengono adoperate quotidianamente, ad esempio nei detergenti o nelle vernici, e quelle presenti in articoli come gli abiti o i mobili. E’ coinvolta , dunque, la maggior parte delle aziende di tutta Europa. Sussistono alcune esenzioni dall’attuazione del Regolamento REACH per categorie di sostanze disciplinate da normative di settore (Art. 2 del REACH). Il REACH introduce una rilevante novità rispetto al precedente regime normativo. Stabilisce, infatti, il principio per cui spetta all’industria la responsabilità di gestire i rischi delle sostanze chimiche e di fornire informazioni sulla sicurezza delle sostanze che produce, utilizza o immette sul mercato. I produttori e gli importatori di sostanze chimiche sono, pertanto, obbligati a raccogliere informazioni sulle proprietà delle sostanze, affinché siano poi gestite in sicurezza, e a trasmetterle all'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), con sede ad Helsinki (Finlandia). In caso contrario, non è consentito loro di produrle, importarle o immetterle sul mercato. Come funziona il REACH Quattro sono i principali processi del REACH: I suddetti processi pongono una pressione sulle imprese affinché riconsiderino il proprio portafoglio di sostanze chimiche e sostituiscano le più pericolose con alternative più sicure. Uno degli obiettivi del regolamento è proprio quello di stimolare l’innovazione e migliorare le competitività dell’industria europea sui mercati internazionali. Chi è coinvolto dagli obblighi REACH e in che modo Sono coinvolti negli obblighi REACH i produttori e importatori di sostanze in quantitativi pari o superiori a 1 tonnellata/anno, gli utilizzatori a valle di sostanze nonché produttori e importatori di articoli che operano nello Spazio Economico Europeo, SEE (Unione Europea + Islanda, Liechtenstein e Norvegia). Il REACH impone a tali soggetti specifici obblighi. Sono tuttavia coinvolti in maniera indiretta anche: Sono coinvolti negli obblighi REACH i produttori e importatori di sostanze in quantitativi pari o superiori a 1 tonnellata/anno, gli utilizzatori a valle di sostanze nonché produttori e importatori di articoli che operano nello Spazio Economico Europeo, SEE (Unione Europea + Islanda, Liechtenstein e Norvegia). Produttori di sostanze Importatori di sostanze in quanto tali e/o miscele Produttori e importatori di articoli Le schede di sicurezza non sono richieste per gli articoli. Utilizzatori ”a valle” di sostanze e miscele Gli utilizzatori a valle sono aziende o individui che fanno uso di una sostanza chimica, in quanto tale o incorporata in una miscela, nel corso delle loro attività professionali o industriali. Gli utilizzatori a valle non hanno l'obbligo di registrazione, sebbene per garantire l'uso sicuro delle sostanze chimiche sono tutti tenuti a: Distributori Di norma, i distributori non sono utilizzatori a valle e non devono né registrare né fare richiesta di autorizzazione. A loro spetta: In Allegato "Scheda informativa REACH aziende fornitrici di articoli", il cui obiettivo principale è quello di garantire la continuità di fornitura a fronte dei nuovi adempimenti richiesti dal Regolamento REACH, accertando nel contempo se le caratteristiche/specifiche degli articoli rimarranno le stesse o se saranno modificate. La scheda di richiesta informazioni può attivare un canale di comunicazione lungo la “supply chain” e facilitare il flusso delle informazioni tra tutti i soggetti interessati REACH. Il Regolamento (UE) 1907/2006 sulla registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH) è stato promulgato dal Parlamento e dal Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea. Non necessitando di essere trasposto negli ordinamenti nazionali, esso è entrato in vigore in tutti gli Stati Membri in data 1° Giugno 2007 e termine ultimo 31 maggio 2018. REACH 31 maggio 2018 Il fabbricante di sostanze chimiche o l'importatatore da paesi non appartenenti all'UE in quantitativi superiori a 1 tonnellata all'anno, è soggetto agli obblighi di registrazione ai sensi di REACH. Inoltre, è possibile, che il fabbricante o l'importatatore di un (miscela, articolo) debbano registrare singolarmente eventuali sostanze contenute. Se sono state pre-registrato delle sostanze che fabbricate o importate da paesi extra UE in quantitativi superiori a una tonnellata e inferiori a 100 tonnellate l'anno, e se tali sostanze non sono ancora state registrate, il termine di registrazione REACH è stato il 31 maggio 2018. Il Regolamento REACH stabilisce nuove regole per la commercializzazione e gestione delle sostanze chimiche. In particolare richiede che, a partire dal 1° Giugno 2008, tutte le sostanze prodotte o importate nel territorio della Comunità Europea siano registrate presso l'Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche (European CHemicals Agency - ECHA). Maggiori informazioni sulla pre-registrazione sono disponibili nel sito dell'ECHA: (www.echa.eu). L'obbligo della registrazione delle sostanze compete al produttore, se operante nei Paesi dell'Unione Europea, o all'importatore nell'Unione Europea se tale sostanza è prodotta in Paesi extra-europei e se i quantitativi prodotti/importati per singolo soggetto superano il limite di 1 ton/anno. Il Regolamento REACH riguarda innanzitutto i produttori e gli importatori di sostanze chimiche, ma influirà sulla disponibilità di sostanze e, di conseguenza, sulla possibilità di fabbricare e commercializzare preparati ed articoli (prodotti finiti, semilavorati, componenti, ecc). Maggiori informazioni sugli obblighi di registrazione sono disponibili sul sito dell'ECHA. Per i produttori di articoli, quali le apparecchiature elettriche ed elettroniche, è fondamentale assicurarsi la disponibilità e la continuità della fornitura di sostanze, preparati e componenti utilizzati. Per garantire ciò, è necessario che si instauri uno scambio di informazioni con i fornitori per conoscere, ove richiesto, se le sostanze utilizzate sono state pre-registrate alla scadenza del 1 Dicembre 2008 o registrate successivamente. In caso contrario infatti la sostanza non sarà più commercializzata da quel produttore/importatore in Europa e sarà quindi necessario trovare un fornitore alternativo oppure una sostanza alternativa. In quest'ultimo caso occorrerà chiedere garanzia che tale sostituzione non influirà negativamente sulle specifiche degli articoli forniti. Il processo di registrazione richiede anche di specificare gli scenari di utilizzo e di esposizione alle sostanze. Il contributo dei produttori di articoli sarà quindi richiesto per garantire che l'utilizzo delle sostanze da loro previsto sia compreso tra quelli comunicati all'ECHA dai rispettivi importatori/produttori. Agli importatori di articoli è, infine, richiesta la notifica all’ECHA, a far data dal 1° Giugno 2011, delle sostanze individuate come sostanze critiche per i loro effetti sulla salute e sull’ambiente (Substance of Very High Concern - SVHC) eventualmente contenute nei loro prodotti. A partire dal 28 Ottobre 2008, i produttori/importatori di articoli devono informare i propri clienti riguardo all’eventuale presenza di sostanze SVHC nei loro prodotti al di sopra di certe soglie di concentrazione (0,1% in peso). Il presente documento fornisce modelli da utilizzare unicamente per la richiesta di informazioni ai fornitori di articoli.
L’obiettivo principale della richieste di informazioni ai fornitori è quello di garantirsi la continuità di fornitura a fronte dei nuovi adempimenti richiesti dal Regolamento REACH, accertando nel contempo se le caratteristiche/specifiche degli articoli rimarranno le stesse o se saranno modificate. E’ probabile che il fornitore non disponga di tutte le informazioni richieste e che debba a sua volta rivolgersi ai propri fornitori. La richiesta di informazioni ha quindi l’ulteriore funzione di aprire un canale di comunicazione lungo la “supply chain” e facilitare il flusso delle informazioni tra tutti i soggetti interessati, in modo da raggiungere gli obiettivi precedentemente enunciati. Il fornitore direttamente raggiunto dal questionario dovrà farsi garante che tali informazioni fluiscano con regolarità e senza interruzioni. Per questa ragione gli viene richiesto di indicare la data entro cui ritiene di essere in grado di fornire tutte le informazioni richieste. Certifico Srl - IT | Rev. 2.0 2021 Matrice Revisioni
Elaborato su norma attualizzata: CEI 111-53 (2008)
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