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Modello richiesta informazioni REACH aziende fornitrici di articoli | CEI 111-53

ID 6907 | | Visite: 29158 | Documenti Riservati ChemicalsPermalink: https://www.certifico.com/id/6907

Scheda informativa REACH CEI 111 53

Modello richiesta informazioni REACH aziende fornitrici di articoli | CEI 111-53

ID 6907 | Rev. 2.0 del 22.02.2021 / Documento completo allegato

Modelli  richiesta di informazioni ai fornitori di articoli produttori di AEE (continuità di fornitura di articoli REACH).

CEI 111-53:2008 

Il CEI ha elaborato la norma CEI 111-53 di supporto per i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche per la richiesta di informazioni sulla continuità di fornitura di articoli secondo il Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH).

Le Aziende che producono Articoli, devono avere riscontro sull'applicabilità del REACH agli stessi e richiedere informazioni in merito ai propri fornitori 

Il Regolamento (CE) 1907/2006 sulla registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH) è entrato in vigore in data 1° Giugno 2007, stabilendo nuove regole per la commercializzazione e gestione delle sostanze chimiche.

Il presente documento ha l’obiettivo di rendere disponibili modelli (MODELLO DI LETTERA PER RICHIESTA DELLA SCHEDA INFORMATIVA REACH e SCHEDA STESSA) da utilizzare per la richiesta di informazioni ai fornitori di articoli, quali le apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Lo scopo è di uniformare e facilitare la richiesta di informazioni ai fornitori, garantendosi la continuità di fornitura a fronte dei nuovi adempimenti richiesti dal regolamento REACH, accertando nel contempo se le caratteristiche / specifiche degli articoli rimarranno le stesse o se saranno modificate. La presente versione della Guida incorpora l'Errata Corrige n. 1 di Dicembre 2008.

Il Regolamento (CE) n.1907/2006, cosiddetto REACH, è una normativa integrata per la registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche, che mira ad assicurare un maggiore livello di protezione della salute umana e dell'ambiente, aspirando al contempo a mantenere e rafforzare la competitività e le capacità innovative dell’industria chimica europea.

Attraverso il REACH sarà possibile ottenere maggiori e più complete informazioni su:

- proprietà pericolose dei prodotti manipolati
- rischi connessi all'esposizione
- misure di sicurezza da applicare.

Ai sensi dell'articolo 1 il regolamento riguarda la fabbricazione, l'importazione, l'immissione sul mercato e l'uso di tutte le sostanze chimiche in quanto tali e in quanto componenti di miscele e articoli. Si tratta, quindi, non solo  di quelle utilizzate nei processi industriali, ma anche di quelle che vengono adoperate quotidianamente, ad esempio nei detergenti o nelle vernici, e quelle presenti in articoli come gli abiti o i mobili. E’ coinvolta , dunque, la maggior parte delle aziende di tutta Europa. Sussistono alcune esenzioni dall’attuazione del Regolamento REACH per categorie di sostanze disciplinate da normative di settore (Art. 2 del REACH).

Il REACH introduce una rilevante novità rispetto al precedente regime normativo. Stabilisce, infatti, il principio per cui spetta all’industria la responsabilità di gestire i rischi delle sostanze chimiche e di fornire informazioni sulla sicurezza delle sostanze che produce, utilizza o immette sul mercato. I produttori e gli importatori di sostanze chimiche sono, pertanto, obbligati a raccogliere informazioni sulle proprietà delle sostanze, affinché siano poi gestite in sicurezza, e a trasmetterle all'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), con sede ad Helsinki (Finlandia). In caso contrario, non è consentito loro di produrle, importarle o immetterle sul mercato.

Come funziona il REACH

Quattro sono i principali processi del REACH:

- la registrazione delle sostanze (Titolo II del REACH). Comporta l’obbligo, per i fabbricanti e gli importatori di sostanze in quanto tali o in miscele o, in alcuni casi, in articoli, in quantitativi pari o superiori a 1 tonnellata/anno, indipendentemente dalla pericolosità, di presentare all’ECHA una serie di informazioni di base sulle caratteristiche delle sostanze e, in mancanza di dati disponibili, l’obbligo di eseguire test sperimentali per caratterizzare le proprietà fisico-chimiche, tossicologiche e eco-tossicologiche;

- la valutazione (Titolo VI del REACH). L’ECHA controlla la conformità delle informazioni oggetto di registrazione e esamina le proposte di sperimentazione per verificare che non siano necessarie. Gli Stati membri, inoltre, valutano le sostanze chimiche che destano preoccupazione per la salute e l’ambiente;

- l’autorizzazione (Titolo VII del REACH), solo per usi specifici e controllati, delle sostanze “estremamente preoccupanti” (cd. SVHC) elencate nell’Allegato XIV (come le sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione di categoria 1A e 1B (CMR), le sostanze Persistenti, Bioaccumulabili e Tossiche (PBT), le sostanze molto Persistenti e molto Bioaccumulabili (vPvB), le sostanze, come quelle con proprietà di interferenti endocrini , che hanno effetti che destano un livello di preoccupazione equivalente a quelle appartenenti ai gruppi indicati);

- la restrizione (Titolo VIII del REACH). Prevede che sostanze e miscele con rischi inaccettabili per l’ambiente e la salute umana siano totalmente o parzialmente ristrette negli usi o nella concentrazione (ad es. nei prodotti di consumo). Le restrizioni sono elencate nell’Allegato XVII.

I suddetti processi pongono una pressione sulle imprese affinché riconsiderino il proprio portafoglio di sostanze chimiche e sostituiscano le più pericolose con alternative più sicure. Uno degli obiettivi del regolamento è proprio quello di stimolare l’innovazione e migliorare le competitività dell’industria europea sui mercati internazionali.

Chi è coinvolto dagli obblighi REACH e in che modo

Sono coinvolti negli obblighi REACH i produttori e importatori di sostanze in quantitativi pari o superiori a 1 tonnellata/anno, gli utilizzatori a valle di sostanze nonché produttori e importatori di articoli che operano nello Spazio Economico Europeo, SEE (Unione Europea + Islanda, Liechtenstein e Norvegia). Il REACH impone a tali soggetti specifici obblighi.

Sono tuttavia coinvolti in maniera indiretta anche:

- consumatori finali
- laboratori di saggio
- centri privati di ricerca
- associazioni di categoria
- servizi di consulenza privati

Soggetti in dettaglio

Sono coinvolti negli obblighi REACH i produttori e importatori di sostanze in quantitativi pari o superiori a 1 tonnellata/anno,  gli utilizzatori a valle di sostanze nonché produttori e importatori di articoli che operano nello Spazio Economico Europeo, SEE (Unione Europea + Islanda, Liechtenstein e Norvegia).

Produttori di sostanze

- Registrare le sostanze (le cosiddette sostanze “non soggette a un regime transitorio”) prodotte in quantitativi pari o superiori a 1 tonnellata/anno prima di iniziare la fabbricazione o l’importazione
- Valutare la sicurezza chimica per ogni sostanza prodotta in quantità a partire da 10 tonnellate/anno, e documentare i risultati della valutazione nella  relazione sulla sicurezza chimica
- Comunicare le informazioni sulla sicurezza della sostanza lungo la  catena di approvvigionamento fornendo una Scheda dati di sicurezza (SDS) per le sostanze pericolose (art. 31 e Allegato II)
- Verificare se una sostanza è inclusa nell'elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione (Allegato XIV) o nell'elenco di quelle soggette a restrizione (Allegato XVII). In caso positivo, conformarsi agli obblighi previsti.

Importatori di sostanze in quanto tali e/o miscele

- Verificare se il produttore extraeuropeo ha nominato un rappresentante esclusivo che adempia gli obblighi previsti per gli importatori di sostanze, miscele e/o articoli
- In presenza di un rappresentante esclusivo, l’importatore EU è considerato un utilizzatore a valle con i conseguenti obblighi
- In assenza di un rappresentante esclusivo, l’importatore ha gli stessi obblighi del produttore, come registrare le sostanze importate a partire da 1 tonnellata/anno.

Produttori e importatori di articoli

- Rispettare tutti gli obblighi previsti per gli utilizzatori a valle (nel caso si producano articoli a partire da sostanze/miscele)
- Registrare le sostanze che vengono rilasciate intenzionalmente dagli articoli, se i quantitativi di sostanze rilasciate, contenuti negli articoli importati, superano la soglia di 1 tonnellata/anno e se non registrate per quell’uso specifico dal produttore della sostanza (art. 7.1)
- Notificare  all'ECHA la presenza, nella composizione degli articoli, di una sostanza inserita nella Candidate List se in concentrazione superiore allo 0,1% peso/peso e se contenuta negli articoli in quantità complessivamente superiori a 1 tonnellata/anno per produttore o importatore (art. 7.2)
- Comunicare ai clienti, e ai consumatori su richiesta, le informazioni sull’uso sicuro della sostanza, se si tratta di una sostanza inclusa nella Candidate List presente nell’articolo in concentrazione superiore allo 0,1% peso/peso (art. 33)
- Controllare e assicurarsi che nessuna sostanza contenuta nell'articolo sia soggetta alla procedura di restrizione (Allegato XVII) per l’uso che ne viene fatto.

Le schede di sicurezza non sono richieste per gli articoli.

Utilizzatori ”a valle” di sostanze  e miscele

Gli utilizzatori a valle sono aziende o individui che fanno uso di una sostanza chimica, in quanto tale o incorporata in una miscela, nel corso delle loro attività professionali o industriali.

Gli utilizzatori a valle non hanno l'obbligo di registrazione, sebbene per garantire l'uso sicuro delle sostanze chimiche sono tutti tenuti a:

- Identificare e applicare entro 12 mesi  le misure indicate nella Scheda dati di sicurezza (SDS e  negli eventuali scenari di esposizione allegati, ricevuti dal fornitore di una sostanza o miscela pericolosa
- Comunicare le informazioni sulla sicurezza al fornitore di una sostanza se le misure di gestione del rischio non sono appropriate o si dispone di nuove informazioni sul pericolo o la classificazione
- Comunicare al  cliente a valle le informazioni su una sostanza o miscela pericolosa mediante una Scheda dati di sicurezza (SDS)
- Rispettare le condizioni di autorizzazione per le sostanze elencate in Allegato XIV: l'utilizzatore a valle ha la possibilità di richiedere l'autorizzazione se la sostanza è fondamentale per la sua attività. Se alcuna autorizzazione è concessa a lui né a un’altra impresa a monte della catena di approvvigionamento, deve interrompere l’uso di tale sostanza e cercare alternative più sicure. Nel caso in cui sia rilasciata un'autorizzazione al proprio fornitore a monte, l'uitlizzatore a valle ha l'obbligo di effettuare una notifica all'ECHA entro la prima fornitura della sostanza autorizzata
- Rispettare eventuali restrizioni d'uso per le sostanze elencate in Allegato XVII

Distributori

Di norma, i distributori non sono utilizzatori a valle e non devono né registrare né fare richiesta di autorizzazione. A loro spetta:

- Verificare che  le sostanze chimiche che forniscono rispettino gli obblighi di registrazione, autorizzazione e restrizione del REACH
- Assicurare il flusso delle informazioni a monte e a valle della catena di approvvigionamento
- Rispettare gli obblighi degli importatori, qualora forniscano prodotti chimici direttamente dal territorio esterno alla UE

In Allegato "Scheda informativa REACH aziende fornitrici di articoli", il cui obiettivo principale è quello di garantire la continuità di fornitura a fronte dei nuovi adempimenti richiesti dal Regolamento REACH, accertando nel contempo se le caratteristiche/specifiche degli articoli rimarranno le stesse o se saranno modificate. La scheda di richiesta informazioni può attivare un canale di comunicazione lungo la “supply chain” e facilitare il flusso delle informazioni tra tutti i soggetti interessati REACH.

Il Regolamento (UE) 1907/2006 sulla registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH) è stato promulgato dal Parlamento e dal Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea. Non necessitando di essere trasposto negli ordinamenti nazionali, esso è entrato in vigore in tutti gli Stati Membri in data 1° Giugno 2007 e termine ultimo 31 maggio 2018.

REACH 31 maggio 2018

Il fabbricante di sostanze chimiche o l'importatatore da paesi non appartenenti all'UE in quantitativi superiori a 1 tonnellata all'anno, è soggetto agli obblighi di registrazione ai sensi di REACH. Inoltre, è possibile, che il fabbricante o l'importatatore di un (miscela, articolo) debbano registrare singolarmente eventuali sostanze contenute.

Se sono state pre-registrato delle sostanze che fabbricate o importate da paesi extra UE in quantitativi superiori a una tonnellata e inferiori a 100 tonnellate l'anno, e se tali sostanze non sono ancora state registrate, il termine di registrazione REACH è stato il 31 maggio 2018.

Il Regolamento REACH stabilisce nuove regole per la commercializzazione e gestione delle sostanze chimiche. In particolare richiede che, a partire dal 1° Giugno 2008, tutte le sostanze prodotte o importate nel territorio della Comunità Europea siano registrate presso l'Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche (European CHemicals Agency - ECHA). 

Per le sostanze cosiddette “phase-in”, ovvero quelle già presenti sul mercato (sotto alcune condizioni), è data la possibilità ai relativi produttori ed importatori di pre-registrare. Le sostanze phase-in pre-registrate, a seconda della pericolosità e delle quantità prodotte/importate, possono essere registrate entro 3,5 anni, 5 anni e 11 anni a far data dal 1° Giugno 2007.

Le sostanze non-phase-in e quelle non pre-registrate devono essere registrate al 1° Giugno 2008 per poter essere commercializzate successivamente a tale data.

La pre-registrazione è un processo semplificato che richiede al produttore/importatore la sola comunicazione dei dati identificativi fondamentali della sostanza. 

Maggiori informazioni sulla pre-registrazione sono disponibili nel sito dell'ECHA (www.echa.eu).

L'obbligo della registrazione delle sostanze compete al produttore, se operante nei Paesi dell'Unione Europea, o all'importatore nell'Unione Europea se tale sostanza è prodotta in Paesi extra-europei e se i quantitativi prodotti/importati per singolo soggetto superano il limite di 1 ton/anno. 

Il Regolamento REACH riguarda innanzitutto i produttori e gli importatori di sostanze chimiche, ma influirà sulla disponibilità di sostanze e, di conseguenza, sulla possibilità di fabbricare e commercializzare preparati ed articoli (prodotti finiti, semilavorati, componenti, ecc). Maggiori informazioni sugli obblighi di registrazione sono disponibili sul sito dell'ECHA. Per i produttori di articoli, quali le apparecchiature elettriche ed elettroniche, è fondamentale assicurarsi la disponibilità e la continuità della fornitura di sostanze, preparati e componenti utilizzati. Per garantire ciò, è necessario che si instauri uno scambio di informazioni con i fornitori per conoscere, ove richiesto, se le sostanze utilizzate sono state pre-registrate alla scadenza del 1 Dicembre 2008 o registrate successivamente.

In caso contrario infatti la sostanza non sarà più commercializzata da quel produttore/importatore in Europa e sarà quindi necessario trovare un fornitore alternativo oppure una sostanza alternativa. In quest'ultimo caso occorrerà chiedere garanzia che tale sostituzione non influirà negativamente sulle specifiche degli articoli forniti.

Il processo di registrazione richiede anche di specificare gli scenari di utilizzo e di esposizione alle sostanze. Il contributo dei produttori di articoli sarà quindi richiesto per garantire che l'utilizzo delle sostanze da loro previsto sia compreso tra quelli comunicati all'ECHA dai rispettivi importatori/produttori.

Agli importatori di articoli è, infine, richiesta la notifica all’ECHA, a far data dal 1° Giugno 2011, delle sostanze individuate come sostanze critiche per i loro effetti sulla salute e sull’ambiente (Substance of Very High Concern - SVHC) eventualmente contenute nei loro prodotti.
 
A partire dal 28 Ottobre 2008, i produttori/importatori di articoli devono informare i propri clienti riguardo all’eventuale presenza di sostanze SVHC nei loro prodotti al di sopra di certe soglie di concentrazione (0,1% in peso).

Il presente documento fornisce modelli da utilizzare unicamente per la richiesta di informazioni ai fornitori di articoli.
 
Scheda Informativa REACH

I modelli non sono adatti per richiedere informazioni ai fornitori di sostanze o preparati. Modelli più complessi adatti a questo scopo sono stati sviluppati da associazioni di categoria nazionali ed europee, tra queste:

1. ORGALIME:“Model letter for structuring communication between engeneering companies and upstream suppliers. Pre-registration and registration of substances on their own, in preparations or in articles” Disponibile per il download al sito www.orgalime.org e come allegato alla Guida ORGALIME: “A practical guide for downstream users, article producers and article importers to understanding REACH” 

2.  ACEA “REACH Interpretation Guidelines”: modello allegato alla guida sviluppata dal settore auto motive (Annex B)

3.  EPMA “Letter to upstream suppliers” modelli di lettere per il settore metallurgico disponibili al sito www.epma.com 
 
L’obiettivo principale della richieste di informazioni ai fornitori è quello di garantirsi la continuità di fornitura a fronte dei nuovi adempimenti richiesti dal Regolamento REACH, accertando nel contempo se le caratteristiche/specifiche degli articoli rimarranno le stesse o se saranno modificate.
 
E’ probabile che il fornitore non disponga di tutte le informazioni richieste e che debba a sua volta rivolgersi ai propri fornitori. La richiesta di informazioni ha quindi l’ulteriore funzione di aprire un canale di comunicazione lungo la “supply chain” e facilitare il flusso delle informazioni tra tutti i soggetti interessati, in modo da raggiungere gli obiettivi precedentemente enunciati.
 
Il fornitore direttamente raggiunto dal questionario dovrà farsi garante che tali informazioni fluiscano con regolarità e senza interruzioni. Per questa ragione gli viene richiesto di indicare la data entro cui ritiene di essere in grado di fornire tutte le informazioni richieste. 
 
Certifico Srl - IT | Rev. 2.0 2021
©Copia autorizzata Abbonati
 
Matrice Revisioni
 
Rev. Data Oggetto Autore
2.0 02.2021 Sostanze SVHC (Art. 33) Certifico Srl
1.0 11.2019 Aggiornamento normativo news
Aggiornamento grafico allegato
Certifico Srl
0.0 09.2019 --- Certifico Srl


Elaborato su norma attualizzata:
CEI 111-53 (2008)
Regolamento REACH Guida per i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche per la richiesta di informazioni sulla continuità di fornitura di articoli
 
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